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April 14

Rischio Stress

Uno dei fattori che incide maggiormente sulla sicurezza è lo stress, causa di danni diretti (es. fenomenologia legata ad eccessivo carico di lavoro) o danni indiretti (es. in attività manuali lo stress può condurre a disattenzioni fatali sui luoghi di lavoro).

La crescente enfasi al tema è un fenomeno europeo: l'Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (OSHA) ha condotto uno studio nel quale si precisa che il 20% dei lavoratori europei teme per la propria incolumità fisica per lo stress legato al lavoro. Non solo, ma l'analisi dei costi derivanti dallo stress e dalla sicurezza hanno ancor più reso evidente la grandezza del problema: lo stress lavoro-correlato è stato identificato ai livelli internazionali, europei e nazionali come preoccupazione sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.

Di conseguenza, lo stress e la sicurezza nelle economie evolute sono diventate voci di spesa molto importanti.

Il D.Lgs.81/2008 (Testo unico Sicurezza) contiene un richiamo espresso allo stress lavoro correlato ed all'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004.

L'articolo 28, comma 1 del Testo Unico prevede, infatti, che la valutazione del rischio, obbligo non delegabile del datore di lavoro, debba riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori "ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004".

Ogni valutazione dei rischi dovrà considerare il rischio da stress lavoro-correlato e quindi contenere le misure di prevenzione e protezione individuate e le procedure per attuarle, attenendosi ai contenuti dell'Accordo.



Lo stress viene definito dall'Accordo, come uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. L'individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, ma, di fronte ad un'esposizione prolungata a forti pressioni, avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, la risposta individuale è estremamente variabile: persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili ed una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a contesti simili. Anche se lo stress non è una malattia, un'esposizione prolungata allo stress può ridurre l'efficienza sul lavoro e causare problemi di salute.

Lo stress può potenzialmente interessare tutti i posti di lavoro e qualunque lavoratore, indipendentemente dalla dimensione dell'azienda, dal campo di attività, o dalla tipologia del contratto o del rapporto di occupazione.

Il primo passo per affrontare un problema particolarmente complesso ed a rischio a volte di astrazione come quello dello stress, è saperlo riconoscere e, cioè, identificare un problema di stress-lavoro, il che comporta un'analisi di fattori tra i quali:

  • - l'organizzazione del lavoro e i processi (disposizioni di orario di lavoro, grado di autonomia, abilità e requisiti professionali dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.),
  • - condizioni di lavoro ed ambiente (esposizione a comportamenti negativi, rumore, calore, sostanze pericolose, ecc.),
  • - comunicazione (incertezza circa che cos'è previsto sul lavoro, prospettive di carriera, cambiamenti, ecc.)
  • - fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, incapacità di fare fronte alle richieste,..)

Tutti questi fattori mescolandosi variamente possono contribuire a creare una condizione di stress.

Una volta individuato il problema, si devono specificare le misure di prevenzione e di protezione che possono essere collettive, individuali o entrambe.

La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro. Queste misure saranno attuate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

La valutazione del rischio riguardante lo stress richiede l'adozione degli stessi principi e processi basilari di altri pericoli presenti sul luogo di lavoro: identificare le fonti di stress, decidere quali azioni è necessario intraprendere, comunicare i risultati della valutazione e revisionarli a intervalli appropriati.

In conclusione, affrontare lo stress sul lavoro (valutarlo come rischio e, conseguentemente adottare tutte le misure preventive e protettive necessarie) può condurre ad un miglioramento della salute e sicurezza, a benefici sociali ed economici conseguenti per le aziende, i lavoratori e la società, nell'insieme.

Sicurezza lavoro inail confindustria

In collaborazione con Fondirigenti, al via il progetto “Sviluppo imprese in sicurezza”. Rivolto ai manager e agli imprenditori delle aziende associate, si articolerà in un ciclo innovativo di incontri seminariali sulla cultura della prevenzione lungo tutto il territorio nazionale. L’INAIL investirà nel progetto 500mila euro

Sinergia tra INAIL, Fondirigenti e Confindustria per la promozione della cultura della prevenzione sui luoghi di lavoro. Si chiama Progetto Sis - acronimo di Sviluppo imprese in sicurezza - il ciclo di appuntamenti seminariali di alta finalità informativa e formativa rivolto agli imprenditori e ai manager delle aziende dell’associazione, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni.

L’INAIL - oltre a mettere a disposizione il proprio know-how e l’alto livello qualitativo delle sue professionalità interne - investirà nel progetto finanziamenti per 500mila euro, pari alla metà della spesa complessiva.
Al centro degli incontri i temi della salute e della sicurezza, intesi nella loro primaria accezione di “elementi di valore” sul fronte delle relazioni e dei comportamenti: un approccio “etico” alla materia, dunque - prima ancora che giuridico - ispirato al principio della responsabilità sociale come fattore primario di rispetto dell’individuo e di qualità del lavoro.
Organizzati sul territorio nazionale in coordinamento con le associazioni del sistema Confindustria, i venti incontri avranno inizio a partire dal prossimo mese di aprile. A coronamento dell’iniziativa anche la realizzazione di un portale informativo all’interno del sito dell’INAIL - con approfondimenti e documentazione appositamente realizzati - e un convegno finale, di carattere nazionale, previsto per il novembre 2010.

Missione di Progetto Sis sarà, così, la promozione sui luoghi di lavoro di un nuovo approccio culturale, conoscitivo e operativo sul tema della prevenzione, che comprenda la lotta agli infortuni in una prospettiva coerente e innovativa. Concreta abitudine quotidiana di vita - e non retorico imperativo etico - la sicurezza in azienda verrà illustrata nella totalità dei suoi aspetti “virtuosi”: dal suo essere fattore di impulso organizzativo e di investimento produttivo alle sue potenzialità e vantaggi anche da un punto di vista competitivo, strategico e di mercato.


Fonte:Sito INAIL 12/03/2009

rischio stress lavoro correlato

Il rischio stress lavoro-correlato è stato prorogato al 16 Maggio 2009 e per questo motivo, va preso atto che vanno fatte delle considerazioni di carattere generale, sotto una profilo del tutto giuridico.


L’art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone espressamente che la valutazione del rischio stress lavoro-correlato deve essere svolta “secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004(…)”.


In Italia, tale accordo comunitario è stato recepito dall’Accordo interconfederale 9 giugno 2008 e ad esso si deve fare riferimento per le indicazioni metodologiche per valutare il rischio stress nei luoghi di lavoro.


Un’altra puntualizzazione riguarda la concezione stessa di stress da lavoro-correlato.

L’art. 3 dell’Accordo interconfederale lo definisce, infatti, come “una condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all’altezza delle aspettative”(…) “non è una malattia, ma una situazione prolungata di tensione che può ridurre l’efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute”, quindi, non sono comprese nello stress da lavoro-correlato le violenze, le molestie, lo stress post-traumatico e lo stress condizionato da determinati fattori sociali e familiari.


Va inoltre precisato che, per effettuare il rischio stress da lavoro-correlato, nel rispetto dell’ art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, si deve fare riferimento a “gruppi di lavoratori” esposti allo stress da lavoro-correlato, a causa delle caratteristiche delle attività svolte e, una volta trovata la presenza di stress da lavoro-correlato, si dovranno determinare quindi i fattori stressanti e, le pertinenti misure di prevenzione e protezione, i medici competenti, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, nell’ipotesi di visite ad un gruppo omogeneo di lavoratori, dovranno poi tenere conto di eventuali sintomatologie da stress a livello individuale.

 

 

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Cantieri system 3.0 VALUTAZIONE DEI RISCHI NEI CANTIERI EDILI

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Individuazione del datore di lavoro obbligato alla denuncia infortuni nel settore agricolo

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 16 novembre 2007, ad un interpello dell'EPACA in merito all'individuazione del datore di lavoro obbligato alla denuncia infortuni all’autorità di Pubblica Sicurezza per lavoratori agricoli a tempo determinato e autonomo, si è così espressa:"....Ciò considerato si ritiene che l’art. 25 del D.Lgs. n. 38/2000 abbia inteso estendere ai datori di lavoro agricolo, per gli operai a tempo determinato e, al titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi, le medesime modalità operative per la denuncia già applicabili con la L. n. 54/1982 ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori a tempo indeterminato.


Pertanto sussiste l’obbligo di denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza, in caso di infortunio che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni, in capo ai datori di lavoro agricolo anche per i lavoratori a tempo determinato e al titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi.


Diversamente infatti, eventi infortunistici della medesima gravità risulterebbero ingiustificatamente soggetti ad obblighi differenti solo, ad esempio, in ragione della natura a termine o meno del rapporto di lavoro.Una tale chiave d’interpretazione della normativa in esame appare altresì aderente a quanto tendenzialmente formulato dalla UE nella Raccomandazione 2003/134/Ce del 18 febbraio 2003, concernente il “miglioramento della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi”, ove al punto 8) del testo si fa specifico richiamo ai “settori ad alto rischio” tra i quali viene incluso quello agricolo, comprendente un elevato numero di lavoratori autonomi.Con un secondo quesito l’interpellante chiede ulteriori chiarimenti in merito all’identificazione del datore di lavoro obbligato ai sensi del combinato disposto degli artt. 239 D.P.R. n. 1124/1965 e 25 del D.Lgs. n. 38/2000, in particolare in caso di infortunio verificatosi a carico del titolare del nucleo, facente parte di un’impresa costituita in forma societaria.


In proposito si conferma per analogia la lettura già fornita da questo Ministero con lettera circolare n. VII/2/276/B/13 del 23 aprile 1998 relativamente all’obbligo del titolare di azienda artigiana di denunciare all’autorità di Pubblica Sicurezza l’infortunio occorso.


Tale obbligo grava sul datore di lavoro, ovvero sulla società, non rilevando che l’infortunio sia occorso ai soci contitolari della stessa. Solo nel caso di lavoratore agricolo autonomo, ove questi si trovi nell’impossibilità di provvedere alla prescritta denuncia di infortunio, interviene in funzione sostitutiva l’obbligo di darne notizia gravante sul sanitario che per primo ne abbia constatato le conseguenze, come peraltro precisato dall’art. 3 comma 6 della delibera INAIL n. 239/2001.Con un terzo quesito l’interpellante chiede se le sanzioni per omessa o ritardata denuncia di infortunio all’autorità di Pubblica Sicurezza vengano meno nel caso in cui lo stesso sia successivamente ritenuto dall’INAIL non indennizzabile. Secondo l’EPACA il dubbio sorgerebbe in quanto la delibera INAIL n. 239/2001 prevede l’obbligo, conformemente al dettato dell’art. 53 D.P.R. n. 1124/1965, “indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità”, mentre per la comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza non esplicita la medesima precisazione.In proposito merita sottolineare che la disciplina della modalità di denuncia dell’infortunio contenuta nella delibera INAIL riprende puntualmente il contenuto degli obblighi di cui all’art. 238 e 239 del D.P.R. n. 1124/1965.


Solo nel primo caso è parsa al legislatore necessaria la precisazione relativa alla indennizzabilità dell’infortunio, introdotta in ragione della specifica competenza del soggetto destinatario della comunicazione stessa, che decide appunto in merito alla titolarità dell’indennizzo. Nessuna conseguenza sul piano sanzionatorio può pertanto discendere dalla mancanza di precisazioni relative all’indennizzabilità con riguardo all’obbligo di denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza. Tale obbligo sussiste e le relative violazioni sono sanzionate a prescindere dal successivo riconoscimento dell’indennizzabilità, trattandosi evidentemente di comunicazione avente fine del tutto diverso da quella inviata all’INAIL.".

 

 

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