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12月9日 Ponteggi metallici fissiScarica Ponteggi System Idoneità delle opere provvisionali (Rif. art. 7 D.P.R. 164/1956 )
Allestimento delle opere provvisionali Reimpiego di elementi di ponteggio Indicazioni generali Autorizzazione all'impiego di ponteggi
metallici fissi fino a mt, 20 di altezza • relazione tecnica contenente (art. 31 D.P.R.
164/1956): • elaborati grafici con indicati (artt. 32 e 33 D.P.R.
164/1956): Impiego di ponteggi fissi con altezza
superiore a mt. 20 Progetto • quanto necessario per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione; • calcolo di verifica eseguito secondo le istruzioni
approvate nell’autorizzazione ministeriale relativa alla tipologia di ponteggio
adottata per altezza fino a mt. 20, ovvero (art. 31 D;P;R; 164/1956): • elaborati grafici con indicati (art. 32 e 33 D.P.R.
164/1956): Modifiche successive Modifiche sostanziali - Progetto specifico (art. 32 del
D.P.R. 164/1956) Verifiche Componenti principali dei ponteggi metallici PONTEGGI TUBOLARI PONTEGGI A TELAI PREFABBRICATI Scarica Ponteggi System Il PiMUS assieme all’ulteriore documentazione del ponteggio, sono messi
a disposizione, prima dell’inizio dei lavori di montaggio, del CSE (se
presente) per permettergliene la valutazione e per coordinarne
l’attuazione Gli addetti che utilizzeranno il ponteggio dovranno seguire le indicazioni del PIMUS per quanto riguarda l’utilizzo. Nel caso in cui l’impresa che utilizzerà il ponteggio è diversa da quella che lo ha montato, il montatore del ponteggio dovrà trasmettere il PiMUS all’impresa utilizzatrice. Stessa cosa si dovrà fare ogni volta che l’impresa che ha in carico il ponteggio lo metterà a disposizione di altre imprese o lavoratori autonomi. L’utilizzo in sicurezza del ponteggio è normato anche da quanto presente all’interno del PSC e dei POS delle imprese esecutrici delle opere. Il PiMUS dovrà essere sempre aggiornato, a cura dell’impresa che ha la responsabilità del ponteggio ad esempio con la registrazione delle verifiche. Scarica Pimus Consorzio infotel
PIMUSNET è il software che compone e stampa in pochi minuti il Piano di Uso, Montaggio e Smontaggio dei ponteggi (PiMUS) DESCRIZIONE SOFTWARE PIMUSNET permette di adempiere al D. Lgs. 235/03;
tale decreto stabilisce l'obbligatorietà del piano di montaggio, uso e
smontaggio di ponteggi, che pertanto deve essere redatto dall'Impresa
Edile, quando l’esecuzione dei lavori prevede l’impiego di ponteggi.
CARATTERISTICHE TECNICHE PIMUSNET
si avvale della tecnologia XML, in questo modo diventa molto semplice e
rapido lavorare e condividere i propri lavori con altri utenti.
Inoltre, grazie a specifiche funzionalità del programma si ha:
Per un veloce apprendimento di tutte le funzionalità di PIMUSNET, l’utente avrà a disposizione tutor multimediali ed il manuale d’uso in formato pdf. PimusNet 2.0 il software che compone e stampa in pochi minuti il Piano di Montaggio, Smontaggio e Trasformazione dei ponteggi ai sensi del D. Lgs. 235/03. Tale piano riporta la procedura ed il personale addetto al montaggio/smontaggio ed eventuale trasformazione del ponteggio, inoltre sono dettagliati i parametri di impiego e le schede di manutenzione/verifica da eseguire in fase di utilizzo. Il documento composto sarà in formato rtf quindi compatibile con qualsiasi editor di testo, risulterà così personalizzabile ed adattabile in ogni momento alle esigenze dell' utente, che potrà inserire immagini, grafici, tabelle e tutto ciò che riterrà opportuno. Nella versione 2.0 di PIMUSNET si evidenziano le seguenti novità:
Estintori portatili e carrellati d'incendio• Manuale per l'uso degli estintori portatili e carrellati d'incendio
Scarica Pimus.net Scarica Pimus.net Contenuti minimi del Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) L'art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94, così come introdotto dal D.Lgs. n. 235/03, prevede, tra l'altro che "Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati". Al fine di consentire ai datori di lavoro di poter redigere un documento coerente con i principi ispiratori del D.Lgs. n. 626/94 e del D.Lgs. n. 494/96 – basati su elementi che siano concretamente finalizzati all'innalzamento del livello di sicurezza durante l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di ponteggi –, questo Ministero, su conforme parere del Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A., ritiene opportuno fornire alcune indicazioni, riportate in allegato, a cui fare riferimento per la redazione del PiMUS previsto dal citato art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94. In tale allegato, in ossequio al dettato di legge, le indicazioni sono finalizzate, prioritariamente, ad approfondire: • descrizione delle regole da applicare durante le operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio che si sostanziano in indicazioni generali, ovvero "piano di applicazione generalizzata" (vedi capitolo 6 dell'autorizzazione ministeriale ex art. 30 del DPR n. 164/56); • descrizione delle regole da applicare durante le operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio che si sostanziano in indicazioni puntuali, ovvero "istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio"; • descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio. CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S. 1. Dati identificativi del luogo di lavoro; 2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; 3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; 4. Identificazione del ponteggio; 5. Disegno esecutivo del ponteggio; 6. Progetto del ponteggio, quando previsto; 7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata" • planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc., • modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.), • modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc., • descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio, • descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso, • misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all'art. 11 del DPR n. 164/56, • tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi, • misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori, • misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti; 8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze "passo dopo passo", nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio ("istruzioni e progetti particolareggiati"), con l'ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto; 9. Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio; 10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso (vedasi ad es.la circolare del MLPS n. 46/2000). PONTEGGI FISSINORMATIVA SUI PONTEGGI FISSI D.P.R. 7 Gennaio 1956 n.164 D.P.R. 27 Aprile 1955 n.547 DECRETO MINISTERIALE 2 SETTEMBRE 1968 CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 22 NOVEMBRE 1985, N. 149 Scarica Pimus.net |
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