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日志


3月24日

GU n. 51 del 29-02-2008 - S.O. n. 47

E` stata pubblicata (GU n. 51 del 29-02-2008 - S.O. n. 47) la Legge n. 31 del 28 febbraio 2008 che ha convertito, con una serie di modifiche (tra cui programmi integrati per la realizzazione di alloggi per le forze armate, accesso al Fondo per i fallimenti immobiliari, nuovo blocco degli sfratti) il testo originario del DL 248/2007 recante proroga dei termini e disposizioni urgenti in materia finanziaria.


In particolare:

  • e` stato aggiunto l`art. 18-bis: grazie al quale viene riaperto il termine (chiuso il 31 dicembre 2007) per presentare le istanze di indennizzo al Fondo fallimenti immobiliari. Per effetto della proroga ci sara` quindi tempo fino al 30 giugno 2008. La norma, inoltre, interviene a correggere l`art 12 co. 2 del D. Lgs. 122/05 chiarendo cosi` che per l`accesso al Fondo vittime dei fallimenti immobiliari devono risultare procedure implicanti una situazione di crisi (oltre che non concluse in data antecedente il 31 dicembre 2003) non instaurate successivamente all`effettiva entrata in vigore della disciplina sulla garanzia fideiussoria.
  • e` stato soppresso l`art. 23: con il quale era stato previsto che le modifiche apportate all`art. 21 bis del decreto legge 159/07 - recante il finanziamento delle proposte di programmi innovativi in ambito urbano ``Contratti di quartiere II`` - successive alla data di entrata in vigore della sua legge di conversione (legge 29 novembre 2007 n. 222) trovassero applicazione solo dal 1 gennaio 2009.
Di fatto la norma avrebbe bloccato, per oltre un anno, l`operativita` delle modifiche apportate con la Legge Finanziaria (Legge 244/2007 art. 2 comma 444), rischiando cosi` di determinare forti ritardi nell`attuazione dei programmi integrati previsti dall`art. 18 della legge 203/91, per la costruzione di alloggi in locazione per i dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalita`.
Pertanto con la soppressione dell`articolo 23 del decreto legge ``milleproroghe``, mantiene immediata operativita` l`art. 21 bis cosi` come modificato dalla Legge Finanziaria. In tal modo sono fatte salve tutte quelle proposte di programmi integrati per gli alloggi dei dipendenti statali (art. 18 legge 203/1991) che alla data del 31 dicembre 2007 abbiano conseguito la ratifica dell`accordo di programma anche senza aver sottoscritto la convenzione con il Ministero delle Infrastrutture.

  • e` stato inserito l`art 22-ter: che sospende fino al 15 ottobre 2008 l`esecuzione dei provvedimenti di sfratto per finita locazione nei confronti di particolari categorie disagiate alle medesime condizioni di applicazione gia` previste dalla Legge 9/2007.
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3月10日

Consiglio dei Ministri n. 95 del 6 marzo 2008

6 Marzo 2008

La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 17,40 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Romano Prodi.

Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Enrico Letta.

Il Consiglio, appositamente convocato, ha discusso e approvato uno schema di decreto legislativo che dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza del lavoro. Si tratta di un provvedimento che il Governo considera ineludibile e dovuto, anche nell’attuale fase di scioglimento delle Camere, in considerazione dell’incidenza dei tragici eventi legati a infortuni occorsi di recente, della rilevanza sociale della materia (più volte sottolineata anche dal Presidente della Repubblica) e dell’ampia convergenza di consensi registrata fra le forze politiche.

Il provvedimento ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole – fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell’arco di quasi sessanta anni – sono state rivisitate e collocate in un’ottica di sistema. La riforma è stata realizzata, da un lato, in piena coerenza con le direttive comunitarie e le convenzioni internazionali e, dall’altro, nel più assoluto rispetto delle competenze in materia attribuite alle Regioni dall’articolo 117 della Costituzione. Tra le principali novità contenute nel testo, varato grazie all’iniziativa congiunta dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute e attraverso il costante coinvolgimento delle parti sociali, si segnalano:

- l’ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, ora riferite a tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di tipo formale (c.d. principio di effettività della tutela che implica la tutela di tutti coloro, a qualunque titolo, operano in azienda) e finanche ai lavoratori autonomi, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro;

- il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali (destinati a operare, su base territoriale o di comparto, ove non vi siano rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda), e la creazione di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose (ad esempio, i porti);

- la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento dell’efficienza degli interventi. Viene creato un sistema informativo, pubblico ma al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a indirizzare le azioni pubbliche;

- il finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali l’inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro;

- la revisione del sistema delle sanzioni. In base ai criteri indicati dalla legge delega 123/2007 è stata prevista la pena dell’arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda o della sola ammenda, con un’attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per favorire l’adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto legislativo, al datore di lavoro che si metta in regola non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria. Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all’obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000. Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore. Restano, naturalmente, inalterate le norme del codice penale - estranee all’oggetto della delega - per l’omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;

- l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Al fine di consentire il completamento degli interventi di protezione civile, il Consiglio ha poi prorogato due stati d’emergenza già dichiarati nella Regione siciliana, il primo per rottamazione e demolizione di veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, il secondo per la tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

Il Consiglio ha autorizzato poi il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, Luigi Nicolais, ad esprimere il parere favorevole del Governo sull’atto di indirizzo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del comparto Università.

Il Consiglio ha quindi confermato quale Presidente della Lega navale italiana l’ammiraglio di squadra in ausiliaria Marcello DE DONNO, su proposta del Ministro della difesa, Arturo Parisi, mentre, su proposta del Ministro dei trasporti, Alessandro Bianchi, è stato nominato commissario delegato del Governo alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro il professore ingegnere Rodolfo DE DOMINICIS, già Commissario straordinario del Governo.

Su proposta del Ministro dell’interno, è stato approvato un movimento di prefetti.

Infine, il Consiglio, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, Linda Lanzillotta, ha esaminato alcune leggi regionali, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

La seduta ha avuto termine alle ore 19,00.

Tutela per lavoratori flessibili

Piena tutela contro gli incidenti a tutte le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli a tempo determinato "flessibili", a domicilio e a distanza come nel caso del telelavoro. E' questo uno degli obiettivi chiave del decreto delegato varato dal Consiglio dei ministri, elaborato dal ministero della Salute e da quello del Lavoro. Per combattere le morti bianche, le aziende che non rispetteranno le regole sulla sicurezza (comprese quelle per la messa in regola dei dipendenti) saranno tagliate fuori dalla possibilità di lavorare per le opere pubbliche; e le imprese che hanno oltre il 20% di lavoratori in nero verranno sanzionate. Il testo prevede poi provvedimenti a favore della formazione e iniziative scolastiche per favorire una migliore cultura della sicurezza.

SANZIONI. Nella versione finale il decreto prevede un regime sanzionatorio pesante, tuttavia più morbido rispetto a quella originale, che prevedeva l'arresto da sei mesi a due anni per il datore di lavoro che non avesse effettuato le adeguate verifiche dei rischi in casi specifici. Il decreto approvato prevede la possibilità, in alcune circostanze, di tramutare l'arresto - stabilito nei casi di gravi inadempienze in aziende considerate fortemente a rischio fino ad un massimo di un anno e mezzo - con il pagamento di un'ammenda non inferiore a 8000 euro e non superiore a 24.000 euro, se il datore di lavoro si mette in regola con gli adempimenti previsti. Tale possibilità tuttavia è
esclusa quando il datore di lavoro è recidivo, o se si sono determinati, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore.

Tra le altre sanzioni previste dal testo unico ci sono le sanzioni intermedie, che oscillano tra multe e, per i casi più gravi, arresto, sanzioni solo pecuniarie e semplici illeciti amministrativi.

Nuova attenzione viene dedicata alla prevenzione al rischio di caduta dall'alto (mancato utilizzo della cintura di sicurezza, mancanza di protezioni verso il vuoto) e alle violazioni che espongono al rischio di seppellimento, folgoramento, rischio d'incendio o rischio amianto.

INCIDENTI GRAVI. In caso di colpa in un incidente grave dove si sono riscontrati feriti o morti, oltre alle sanzioni amministrative fino a 1.500.000 euro, scatta la sospensione dell'attività e interdizione alla collaborazione con le P.A. e alla partecipazioni ai pubblici appalti e gare d'asta. A queste misure si aggiungono le imputazioni di carattere penale per lesioni o omicidio colposo.

FONDI. Gli importi in denaro raccolti con le sanzioni pecuniari verranno utilizzati per finanziare la prevenzione.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO. Riguarderà le aziende committenti di appalti e sub appalti. Servirà ad analizzare tutte le possibili situazioni di pericolo o rischio in tutte le lavorazioni che vedano coinvolte le diverse aziende che operano nello stesso sito produttivo.

LIBRETTO SANITARIO PERSONALE. Seguirà l'intera vita lavorativa, anche quando si cambierà lavoro. I dati raccolti dal medico dell'azienda verranno annualmente comunicate al Servizio Sanitario Nazionale per il tramite della ASL territorialmente interessata. Sarà così possibile avere a disposizione una informazione epidemiologica per milioni da lavoratrici e lavoratori sottoposti a visite mediche professionali. Viene confermato l'obbligo per le aziende di tenere un registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni.

RAPPRESENTANTI. In tutte le aziende si debbono tenere le elezioni indipendentemente dal numero dei dipendenti e viene istituito il rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoriale. Nasce anche il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza di Sito (porti, cantieri grandi opere, siti industriali) che superino la presenza di 500 lavoratori con più aziende.

Decreto sicurezza testo unico

Consiglio dei Ministri n. 95 del 06.03.2008
Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Scarica il testo del decreto sicurezza


Scarica Demo

Salute e sicurezza sul lavoro
Nota CGIL-CISL-UIL sul Decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 1 aprile 2008 in attuazione della Legge delega 123/2007

Aggiornata il 15 aprile 2008

Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri e la firma da parte del Presidente della Repubblica si è concluso l’iter di approvazione del “nuovo decreto legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Siamo in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del testo che andrà in vigore dopo i successivi 15gg.

Per le novità riguardanti la valutazione del rischio, l’entrerà in vigore è prevista trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione. Con l’approvazione del nuovo decreto legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro verranno abrogate tutte le disposizioni vigenti in materia, in specifico:

-il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547
-il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164
-il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303
-il decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277
-il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626
-il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.493
-il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494
-il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.187
-l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n.223
-la legge 3 agosto 2007, n.123

La composizione del nuovo testo prevede: 306 Articoli XIII Titoli LI Allegati (compresi III A e III B)

E' pubblicato sul S.O. n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.

Il "TESTO UNICO" sulla salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, che sostituisce il d.lgs. n. 626/94, i decreti degli anni cinquanta e altro ancora, è pubblicato e reca il n. 81 del 9 aprile 2008
.

Tra le principali novità del testo DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, si segnalano:

* ampliamento del campo di applicazione (oggettivo e soggettivo);
* ricomprende tutte le normative già contenute nel 626/94;
* comprende altre norme extra 626/94 (es. cantieri, vibrazioni, segnaletica, ecc.);
* inserisce i DPR 547/55, 303/56, 164/56 (abrogandole);
* comprende le norme extra 626/94 (es. cantieri, vibrazioni, segnaletica, ecc.);
* rafforzamento delle prerogative di RLS, RLST e RLS di "sito" (es. cantieri);
* coordinamento delle attività di vigilanza;
* finanziamento di azioni promozionali private e pubbliche;
* ruoli e compiti degli Istituti/Enti (INAIL, ISPESL, ...)
* In-Formazione: allargata per varie figure: RLS, RLST, Preposti, ecc.

3月6日

Ridotti importi contributo gare


Pubblicata sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2008 la Deliberazione del'Autorità del 24 gennaio 2008 che definisce i nuovi importi:


Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Deliberazione del 24 gennaio 2008
Entità e modalità di versamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori
, servizi e forniture (attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266 del2005, per l'anno 2008)
(G.U. n. 23 del 28 genaio 2008)

IL PRESIDENTE
(omissis)

Delibera:



Art. 1. Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare un contributo a favore
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 2. Entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità e i termini di cui all'art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi: Importo posto a base di gara
in migliaia di euro Quota per le stazioni appaltanti
(in euro) Quota per ogni partecipante
(in euro)
da 150 fino ad un importo inferiore a 500 150,00 20,00
da 500 fino ad un importo inferiore a 1.000 250,00 40,00
da 1.000 fino ad un importo inferiore a 5.000 400,00 70,00
oltre 5.000 500,00 100,00 2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Art. 3. Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettera a), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente. Il termine di pagamento, fissato in trenta giorni, decorre dal momento dell'attribuzione, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG), che deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata. L'attribuzione del predetto codice di identificazione va richiesta anche per le procedure esonerate dall'obbligo di contribuzione. 2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera b), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara. 3. I soggetti di cui all'art. 1, lettera c), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento del contributo da essi dovuto entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio. 4. Per le procedure di selezione del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo; gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto per cui presentano l'offerta in ragione del relativo importo. 5. I soggetti contribuenti devono indicare, all'atto del pagamento, la propria denominazione e il proprio codice fiscale; i soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e b), del presente provvedimento devono altresì indicare il codice identificativo della procedura di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo. 6. Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html
7. L'Autorità si riserva la facoltà di concordare con le stazioni appaltanti, per particolari e comprovate esigenze, modalità di pagamento diverse rispetto a quelle previste nella presente delibera.

Art. 4. Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente.

Art. 5. Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 2. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° febbraio 2008.

Esecuzione System

Esecuzione System

Consente il monitoraggio e la gestione delle attività successive alla stipula del contratto (Consegna lavori, Stati di Avanzamento, Ultimazione, Conto Finale, Collaudo, Comunicazione all’Osservatorio dei LL.PP. per importi inferiori e superiori a € 150.000).

Integrazione con Contab System:
importa i file di CONTAB SYSTEM e pubblica i dati degli stati di avanzamento su OPERA PP.

Appalto System

Appalto System

Gestisce le fasi di aggiudicazione di un’opera. Segue l’iter di aggiudicazione dalla fase di indizione della gara alla stipula del contratto, per poi essere elemento fondamentale per le Comunicazioni all’Osservatorio dei LL.PP.
Integrazione con Gare System, il software per la gestione della gara, che consente lo svolgimento della gara, l’archiviazione e la redazione di tutti gli atti di gara. In tal modo, in automatico vengono esportati i dati da OPERA PP a Gare System per lo svolgimento della gara nonché per la redazione degli atti di gara, e da Gare System ad Opera PP perle comunicazioni all’osservatorio sia per le opere inferiori a € 150.000 che superiori a € 150.000.

Consente di avviare molto facilmente la gara di affidamento relativa ad una specifica Opera. E’ possibile definire le attività relative all’indizione di una gara registrandone le date iniziali e finali per un riscontro immediato tra previsione ed effettivo svolgimento delle attività.

Consente di visualizzare per ogni Opera per la quale è stata effettuata l’Aggiudicazione Definitiva i dettagli relativi a: Prima Aggiudicazione; Ribasso Prima Aggiudicazione; Seconda Aggiudicazione; Ribasso Seconda Aggiudicazione; Criterio di Aggiudicazione;Tipo di procedura; Data Aggiudicazione; le eventuali ditte escluse con relative motivazioni e le imprese sorteggiate con la verifica dei requisiti.

Comunicazioni all’Osservatorio per Opere con importo < 150.000 €: In automatico viene compilato il programma TT.exe per le comunicazioni trimestrali. Interagendo con Gare System, viene caricato il file di Gare System per una ogni singola gara aggiudicata ed, in automatico, si visualizzano i giorni che mancano alla scadenza delle comunicazioni trimestrali in riferimento alla data di aggiudicazione dell’opera.

Comunicazioni all’ Osservatorio per Opere con importo >150000 €: Consente di scaricare l’mdb di SCHEDE da inviare all’Osservatorio. Grazie all’interoperabilità con Gare System, caricando il file xml del sw Gare System relativo ad ogni gara aggiudicata, in automatico vengono determinati i giorni di scadenza e la Data di scadenza della Comunicazione all’Osservatorio. A seguito dell’Invio all’Osservatorio vengono evase le scadenze nello scadenzario.

Consente di visualizzare il riepilogo sullo stato delle varie attività amministrative legate all’affidamento. Specificando le date previste per ogni attività, un semaforo dà una un’immediata indicazione sullo stato della stessa. Per un monitoraggio delle fasi amministrative.

Project System

Project System


Gestisce le fasi di progettazione dell’opera. Consente il monitoraggio delle diverse attività legate al progetto (Conformità ambientale e Urbanistiche, Acquisizione Pareri, Validazioni, Scadenzario attività).

Si interfaccia con Contab System, il programma per il computo e la contabilità lavori di Consorzio Infotel. In tal modo in automatico viene creato un lavoro in Contab System con tutti i dati generali dell’opera già inserita in OPERA PP.

Consente di definire per ogni singola opera i necessari pareri da acquisire. Inoltre, per un monitoraggio di quest’attività, per ogni parere da acquisire, specificando la data di inizio e di termine di tale attività nello scadenzario di progettazione si avrà un riscontro immediato tra pianificazione delle attività e svolgimento delle stesse.
Consente di monitorare tutte le attività di progettazione. Pianificando le varie attività, cioè inserendo le date presunte di inizia e termine delle attività, si ha un confronto immediato, in doppia visualizzazione, cioè sia con dei semafori indicativi sullo stato delle attività che con un Diagramma di Gantt delle stesse, tra date previste e date effettive.
Per ogni singola opera per la quale è stata avviata l’attività di progettazione, è possibile definire i livelli di progettazioni da eseguire. Tali livelli sono personalizzabili utilizzando le apposite tabelle di codifica. Inoltre, è possibile avviare l’opera alla fase di gara di progettazione specificando che si intende procedere con una progettazione esterna.

Piani System

Piani System

Questo modulo consente la redazione dei Piani triennali ai sensi degli schemi tipo previsti dal D.M. 9 Giugno 2005:

  1. SCHEDA 1QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
  2. SCHEDA 2ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
  3. SCHEDA 3ELENCO ANNUALE
  4. SCHEDA 2B ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE

Crea il file nel formato richiesto dal ministero per la pubblicazione sul sito dell’Osservatorio Regionale dei dati della programmazione.
Si preoccupa della gestione delle fasi di Espropriazione legate alla singola Opera inserita.

Nel software E’ possibile inserire gli importi complessivi annuali per tipologia di entrata, in tal caso l’importo di ogni opera inserita verrà defalcato in automatico dalle disponibilità inserite e pertanto verranno visualizzati i relativi residui. Per un monitoraggio delle entrate e delle uscite. Inoltre, è possibile anche partire dall’Elenco Opere senza definire le disponibilità finanziarie. In tal caso la somma degli importi inseriti per ogni opera andrà a costituire in automatico il quadro delle risorse.

E’ possibile definire le opere relative ad un triennio, specificando l’anno di pertinenza di ogni opera. Inoltre, una volta specificate le opere, per ognuna di esse è possibile visualizzare un utile quadro riepilogativo Importi, che mette in evidenza l’articolazione delle entrate associate all’opera. Si gestiscono le informazioni relative agli immobili trasferiti ex art.19-ter L.109/94. Infatti, in automatico, se nella fase di inserimento dell’opera si spunta il “si” relativo a Cessione Immobili, si ha la possibilità di specificare i dati relativi all’immobile trasferito. Quindi, sarà possibile stampare la Scheda 2b – Elenco dei beni immobili da trasferire ex art.19-ter L.109/1994.

Consente la definizione delle figure che partecipano alla realizzazione di un’opera, quali il progettista, il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza, ecc. In tal modo, gli utenti non inseriti in uno specifico staff, nelle attività successive a Costituzione Staff, vedranno disabilitate le opere per cui non avranno alcun ruolo.

E’ possibile gestire tutte le fasi di Espropriazione legate alla singola Opera inserita. Relativamente ad ogni singola fase di espropriazione, è possibile monitorarne lo stato, grazie a dei semafori indicativi dello stato ed alla visualizzazione mediante diagramma di Gantt delle date previste ed effettive

Gare più accessibili


Le nuove modalità sono riscontrabili nell’articolo 275 (Requisiti di partecipazione) del nuovo Regolamento (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale) in cui viene precisato che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:
al fatturato globale per servizi espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta (precedentemente il fatturato doveva essere pari da 3 a 6 volte l’importo a base d’asta);
all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie (precedentemente il fatturato doveva essere pari da 2 a 4 volte l’importo a base d’asta);
all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento (nessuna variazione rispetto alle norme precedenti);
al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni in una misura variabile tra 2 e 3 volte leunità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico (nessuna variazione rispetto alle norme precedenti).


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Medico Competente



Per molti anni in Italia si è lamentata la carenza di una precisa ed univoca definizione di "medico competente" così come espressamente citata dall'art. 33 del DPR 303/56.

Era dunque necessario addivenire ad una chiara posizione giuridica in materia di ruolo, requisiti, responsabilità, compiti e funzioni del medico competente.

L'entrata in vigore del D.Lgs 277/91 e del D.Lgs 626/94 e sue successive integrazioni e modificazioni (D.Lgs 242/1996) ha colmato queste lacune fissando i titoli per l’attribuzione della "competenza"; per medico competente deve intendersi un medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

1. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

2. docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;

3. autorizzazione di cui all'articolo 55 del D.Lgs 277/91 che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il legislatore ha individuato, in questo modo, almeno da un punto di vista formale, un medico di qualificata professionalità, in grado di diventare l’interlocutore o, come definisce la legge, il collaboratore del datore di lavoro e del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale.

Naturalmente la presenza del medico competente nell’azienda (e, di conseguenza, la sua partecipazione alla valutazione dei rischi) è obbligatoria a termini di legge solo nei casi in cui sussista l’obbligo della sorveglianza sanitaria.

A tale proposito viene ribadito nella Circolare del Ministero del lavoro n. 102 del 07/08/1995 che: “con la definizione di tale figura professionale non si è inteso estendere l'area d'intervento del medico competente, generalizzandola a tutti i settori di cui all'articolo 1 del D.Lgs 626/94” (...misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici).

L'area di interventodel medico competente è quella definita nell'articolo 16, comma 1, del D.Lgs 626/94 ove si precisa che la sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente ai sensi del successivo comma 2, è richiesta solo nei casi previsti dalla normativa vigente, cioè quando la legislazione precedente (o anche quella di emanazione) faccia espressa previsione dell'intervento del medico competente, come ad esempio nel caso della tabella allegata all'articolo 33 del DPR 303/56, del D.Lgs 277/91, ovvero dei titoli V, VI, VII e VIII del D.Lgs 626/94.

Le stesse norme contenute nel D.Lgs 626/94 prevedono, inoltre, quale inquadramento debba avere il medico competente aziendale per svolgere la propria opera :

· dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore;

· libero professionista;

· dipendente del datore di lavoro.

Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

Evidentemente il legislatore si è preoccupato di garantire la necessaria autonomia professionale al medico dipendente dal datore di lavoro, non avendo ritenuto necessario fare, se non in richiami successivi e più generici, analoghe precisazioni per i medici a diverso rapporto di lavoro.

Il D.Lgs 626/94, volendo separare l’attività ispettiva da quella di medico competente, fissa un’importante esclusione: “il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l’attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza.”

Il D.Lgs 626/94 non si limita tuttavia a fissare esclusivamente requisiti professionali, situazioni di incompatibilità o limitazioni contrattuali; al medico competente viene richiesta una prestazione professionale che non si esaurisce semplicemente nell’atto della visita medica ma che deve estendersi, in termini propositivi, sia al campo della prevenzione primaria, sia a quello della prevenzione secondaria.

La professionalità richiesta al medico competente deve garantire ai clienti prestazioni con caratteristiche di qualità e quindi deve basarsi su:

· specifiche conoscenze ed esperienze professionali dei danni e dei rischi correlati nei luoghi di lavoro;

· adeguate conoscenze dei protocolli sanitari da attuare e dei sistemi diagnostici predittivi di alterazioni precoci per esposizioni a tossici industriali;

· capacità informativa e formativa;

· adeguate conoscenze in campo di psicologia del lavoro, organizzazione del lavoro, fatica mentale ed ergonomia;

· adeguate conoscenze delle norme di prevenzione nei luoghi di lavoro.

La prevenzione primaria deve essere attuata mediante approcci multidisciplinari con le altre figure tecniche presenti in azienda; in taluni casi è possibile che sia necessaria la collaborazione di un medico competente per la valutazione del rischio (es. carichi pesanti, agenti biologici), pur non essendo indispensabile l'effettuazione di accertamenti sanitari periodici.

La prevenzione secondaria deve prevedere un forte impegno nella tutela psicofisica del lavoratore, come definito dal D.Lgs 626/94, tenendo conto del lavoro e delle condizioni nelle quali esso si effettua e dell’adattamento fisico e mentale dei lavoratori nello svolgimento delle attività a cui sono preposti.

Questi sono risultati perseguibili dal medico competente aziendale attraverso l’acquisizione di una raffinata esperienza e sensibilità nel rilevare i primi segni biologici e psicologici di esposizione ai rischi in ambiente di lavoro (campo di analisi preclinica) e la capacità di affrontare le nuove situazioni di rischio individuate dall’osservazione scientifica (malattie correlate al lavoro).

Il D.Lgs 626/94 introduce importanti novità nel rapporto tra esperibilità dell’atto medico e salvaguardia dei diritti individuali e sociali; di seguito vengono brevemente analizzate alcune di queste novità:

· indipendenza intellettuale del medico competente aziendale;

· ricerca del consenso dell’atto medico cui il lavoratore è obbligatoriamente sottoposto e gestione dei dati anche in relazione all’emanazione della Legge n. 675 del 31/12/1996 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”;

· espressione dell’idoneità alla mansione specifica.

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