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April 29 Com’è noto, Il
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha firmato il decreto
legislativo, il cosiddetto Testo Unico, che riordina e razionalizza la
normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Ora,
per l’entrata in vigore, manca solo la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. Le prescrizioni imposte dal decreto, vengono applicate nel
caso di lavori in appalto e subbappalto, dove il datore di lavore
svolge il ruolo di committente. Ovviamente a tale adempimento devono
attenersi anche gli Enti pubblici, in quanto diventa, responsabilità
del Datore di lavoro, la redazione di tale documento di valutazione
rischi, dove vengono analizzate le lavorazioni interferenti con la
regolare attività dell'ente e le possibili interferenze tra più imprese
appaltatrici. Al riguardo il Consorzio Infotel s.c.a r.l - propone il servizio SICURNET,
realizzato per venire incontro alle esigenze degli Enti pubblici al
fine di rispettare gli adempimenti previsti dalla Legge, che consente
la redazione e stampa del DUVRI tramite servizio di
consulenza, redazione con il supporto di un sistema informatizzato per
la gestione completa della sicurezza nei luoghi di lavoro (ex. 626 con
Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) Scopri di Più La legge 123/07 all'articolo
6 sancisce: "Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di
appalto o subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale
occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito
di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le Generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di
lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi
che esercitano direttamente la propria attivita' nel medesimo luogo di
lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto."
Per
quanto riguarda il POS, la Legge 123/07 non detta alcuna norma per la
redazione del Piano Operativo di Sicurezza, tenendo conto che l’Impresa
Appaltatrice dovrà produrre un proprio Piano Operativo sui rischi
connessi alle attività specifiche, che dovrà essere Coordinato con il
Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) definitivo.
Il
Testo Unico sulla Sicurezza, in via di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, richiama al Capo I Misure per la salute e sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili, la redazione del POS i cui contenuti
minimi sono riportati nell'allegato XV dello stesso testo
unico.3.2.Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza 3.2.1. Il
POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese
esecutrici, ai sensi dell’articolo 16 del presente decreto, e
successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere
interessato;
esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2)
la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere
dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3)
i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze
in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto; 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7)
il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti
dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere
per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d)
l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere
provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti
utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore; g)
l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative
rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in
relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;h)
le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando
previsto; i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti
ai lavoratori occupati in cantiere;l) la documentazione in merito
all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in
cantiere. 3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS,
quando previsto, é integrato con gli elementi del POS.
Scarica Ps3 System April 24 
Il
1° aprile il Governo ha approvato in via definitiva il nuovo decreto
sulla Salute e Sicurezza dei Lavoratori, che abroga il DLgs 626/94 e dà
piena attuazione alle Legge 123/07. Un provvedimento di portata
storica, che si applica a tutte le tipologie di lavoratori e obbliga le
aziende a un'immediata revisione delle politiche di sicurezza e alla
riorganizzazione delle attività di prevenzione e formazione.
In occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro il Consorzio Infotel offre a titolo gratuito: SCHEDE di SICUREZZA (Luoghi di Lavoro e Cantieristica) Pratico
ed Efficiente pacchetto contenente numerose schede redatte in formato
Microsoft Word. Le schede riportano la classificazione e la valutazione
dei rischi, le relative misure di prevenzione e protezione ed i DPI
obbligatori (Dispositivi di Protezione Individuale).
News 2 del 24 Aprile 2008 (Validità dell’offerta fino al 30/04/2008)
Richiedi Schede April 17 Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma
della normativa in materia.
(GU n.185 del 10-8-2007 in vigore dal 25-8-2007)
Art. 3 (Modifiche all'art.7 della 626/94)
Il
datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le
interferenze.
Tale documento è allegato al contratto d'appalto o d'opera.
Nei
contratti di somministrazione di appalto e di subappalto, di cui agli
art 1559 (somministrazione), 1655 (appalto - d'opera o di servizio) e
1656 (subappalto) del codice civile, devono essere specificamente
indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. Art. 8 (Modifiche all'articolo 86 del Codice di cui al decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n.163)
Nella
predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione dell'anomalia
delle offerte nelle procedure di affidamento degli appalti di lavori
pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti
a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto
al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve
essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità
e alle caretteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
Ai
fini del presente comma il costo del lavoro è determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
Il costo della sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta. Art. 6 (Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici) Nell'ambito
dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a
decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato dall'impresa
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera
di riconoscimento, corredata di fotografica, contenente le Generalità
del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale
obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavori, i quali
sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Art.9 (Modifica del decreto Legislativo 6 Giugno 2001, N.231)
Estende
anche ai delitti di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime,
"commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell'igiene e della salute sul lavoro" la disciplina che regola la
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, con una
applicazione di "una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a
mille quote" (1 quota= 258,00 - 1549,00 €)
Le
disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono
attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il
riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e
sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico
testo normativo.
Scarica il testo del decreto sicurezza
626 Lavoro system è il
software per la gestione completa della sicurezza nei luoghi di lavoro
(D. Lgs. 626/94). Consente di classificare ed identificare i livelli di
rischio e migliorare nel tempo le prestazioni in materia di sicurezza.
Implementato attraverso le più recenti tecnologie informatiche (.Net)
risulta semplice ed immediato nell’utilizzo, personalizzabile ed
affidabile. Attraverso 626 Lavoro System si potrà effettuare una valutazione completa dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Tra le principali funzionalità del software, si evidenziano: - aggiornato alla legge 123/07
- redazione
e stampa del DUVRI Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze
per la gestione dei lavori di appalto/subappalto, forniture e servizi
(art. 7, comma 3 del D. Lgs. 626/94 come aggiornato e modificato dalla
Legge 123/07)
- stima
costi della sicurezza (artt. 3 e 8, Legge 123/2007 che modifica
rispettivamente l' art. 7 del D. Lgs. 626/94 e l' art. 86 del codice
dei contratti pubblici)
- agevole trasportabilità dei lavori, perché si opera con file di dimensioni ridotte
- semplicità nell’effettuare il Back-up dei dati
- facilità di pubblicazione sul web dei propri lavori per la condivisione del know-how
- completa e chiara visione del lavoro tramite un menù laterale (Status Navigator)
- possibilità
di gestire per ogni azienda più unità produttive/stabilimenti e per
ogni stabilimento i reparti e le postazioni di lavoro
- possibilità
di utilizzare archivi di base già completi (attività prototipo, gruppi
di verifica, macchine, attrezzature, sostanze, impianti, DPI,
segnaletica) ulteriormente ampliabili dall’utente
- gli
elementi degli archivi sono corredati di scheda tecnica, riferimenti
normativi, immagini, misure di prevenzione e protezione
- gestione del Programma di Miglioramento aziendale tramite una check list dei gruppi di verifica inseriti
- completa interoperabilità con MS-Office
- tutor multimediali, manuale d’uso.
Scarica Demo
Aggiornamento Lavoro System
Lavoro System è il software per la gestione completa della sicurezza nei luoghi di lavoro già aggiornato al D.Lgs. n.81 del 09.04.08 (Attuazione ufficiale e definitiva del Testo Unico sulla Sicurezza - ex D.Lgs 626/94).
Consente
di classificare ed identificare i livelli di rischio e migliorare nel
tempo le prestazioni in materia di sicurezza. Implementato attraverso
le più recenti tecnologie informatiche (.Net e Database relazionale
Microsoft SQL Server Express) risulta semplice ed immediato
nell’utilizzo, personalizzabile ed affidabile.
Attraverso
Lavoro System, ideato e realizzato per i consulenti della sicurezza ed
ottimale per aziende, imprese, fabbriche ed industrie, si può
effettuare una valutazione completa dei rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori.
Il software permette di
identificare i luoghi di lavoro (reparti, postazioni di lavoro)
identificare i pericoli e le fonti potenziali di rischio, individuare i
soggetti esposti, stimare i rischi considerando adeguatezza ed
affidabilità delle misure di tutela già in atto, definire le misure di
prevenzione e protezione atte a cautelare i lavoratori, programmare le
azioni di prevenzione e protezione con priorità derivanti da:
- Gravità dei danni
- Probabilità di accadimento
- Numero di lavoratori esposti
- Complessità delle misure di intervento (prevenzione, protezione) da adottare
Lavoro
System si avvale della tecnologia XML, in questo modo diventa molto
semplice e rapido lavorare e condividere i propri lavori con altri
utenti.
Tra le principali funzionalità del software, si evidenziano:
-
Possibilità di gestire per ogni azienda più unità
produttive/stabilimenti; per ogni singolo stabilimento sarà possibile
inserire i reparti e le singole postazioni di lavoro
- Utilizzo
di archivi di base a corredo dell software completi di: Categorie
ISTAT-Ateco 2007, Attività Prototipo, Gruppi di Verifica, Macchine,
Attrezzature, Sostanze, Impianti, DPI, Segnaletica, Protocollo
Sanitario) ulteriormente ampliabili dall’utente
- Elementi degli archivi con scheda tecnica e riferimenti normativi, immagini e relative misure di prevenzione e protezione
- Gestione del programma di miglioramento aziendale tramite una check list dei gruppi di verifica inseriti
- Redazione e stampa del DUVRI ai sensi dell'Art. 26, Comma 3 D.Lgs 81/2008
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) per la
gestione dei lavori di appalto/subappalto, forniture e servizi tramite
modulo (vendibile anche separatamente)
- Redazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro (Art. 26, Comma 3 D.Lgs 81/08)
- Gestione Anagrafica dipendenti con la redazione del Verbale di Consegna DPI e redazione dello storico
- Redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
- Gestione formazione/informazione dei dipendenti
- Stampa delle nomine ed autocertificazione dei rischi
- (Modulo Opzionale) Gestione delle visite mediche con scadenziario e storico delle visite
- (Modulo Opzionale) Gestione del Registro degli Infortuni
- Funzionamento in rete LAN o anche tramite modulo di immissione dati via Web
- Backup e ripristino dei dati
- Completa operabilità con qualsiasi editor di testo rtf
Con il DM
n. 37 del 22 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61
del 12 marzo 2008, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il
Regolamento che riordina le disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all’interno degli edifici.A
decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento, saranno
abrogati il regolamento di cui al Dpr 447/1991, gli articoli da 107 a
121 del Testo Unico dell’Edilizia, e la legge 46/1990, ad eccezione
degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni si raddoppiano per le
violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.
I contenuti
Il
provvedimento si applica agli impianti posti al servizio degli edifici,
indipendentemente dalla loro destinazione d’uso (art. 1). Gli impianti sono classificati come segue: a)
impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le
scariche atmosferiche, impianti per l'automazione di porte, cancelli e
barriere; b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici; c) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione; d) impianti idrici e sanitari; e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili; g) impianti di protezione antincendio.
L’art. 3 illustra i requisiti richiesti alle imprese per essere abilitate all’installazione degli impianti. L’art. 4 elenca i requisiti tecnico-professionali dei soggetti che svolgono l’attività impiantistica. L’art.
5, concernente la progettazione degli impianti, individua le tipologie
di impianti per la cui installazione, trasformazione ed ampliamento è
obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti
iscritti negli albi professionali, e i limiti dimensionali degli
impianti per i quali è obbligatoria la progettazione. L’art. 6
illustra i principi generali a cui devono attenersi le imprese
installatrici nella realizzazione degli impianti, tra cui il principio
secondo cui le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli
impianti a regola d’arte. L’art. 7 disciplina la “dichiarazione di
conformità” che deve essere rilasciata dall’impresa installatrice al
committente al termine dei lavori. L’art. 8 detta le disposizioni
relative agli obblighi del committente o del proprietario degli
impianti. In particolare, il committente è tenuto ad affidare i lavori
di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione
straordinaria degli impianti ad imprese abilitate. L’art. 9 prevede
l’obbligo di subordinare il rilascio del certificato di agibilità
all’acquisizione della dichiarazione di conformità e del certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto. L’art. 10
disciplina gli obblighi in materia di manutenzione ordinaria degli
impianti rimandando, per ascensori e montacarichi in servizio privato,
al Dpr 30 aprile 1999, n. 162. L’art. 11 disciplina le procedure di
deposito presso lo sportello unico per l’edilizia del progetto, della
dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo. L’art. 12
disciplina il contenuto del cartello informativo che l’impresa è tenuta
ad affiggere all’inizio dei lavori per la costruzione o
ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti soggetti al
Regolamento. L’art. 13 precisa i termini per la conservazione della
documentazione amministrativa e tecnica da parte dei soggetti
destinatari delle prescrizioni relative agli impianti. L’art. 14 disciplina il finanziamento dell’attività di normazione tecnica svolta dall’UNI e dal CEI. L’art. 15 è dedicato alle sanzioni connesse alle violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento.
L'iter Il
provvedimento attua l’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)
della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, che prevede che il Ministro
delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, emani uno o più decreti volti a
disciplinare il riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici.
Sul
provvedimento il Consiglio di Stato aveva espresso parere favorevole
con osservazioni, manifestando la propria perplessità in primo luogo
sulla scelta del Ministero di attuare soltanto la lettera a) dell’art.
11-quaterdecis, comma 13 della legge 248/2005 e rimandando ad un
successivo momento l’attuazione delle successive lettere b), c) e d),
che attengono alle verifiche degli impianti, alla determinazione delle
competenze dello Stato, regioni ed enti locali, e alle sanzioni (leggi
tutto).
La scelta del Ministero di attuare soltanto la lettera
a) è legata alla necessità di interrompere la serie delle proroghe,
evitando per il momento di abrogare la normativa primaria (legge n.
46/1990 e DPR 380/2001) e non introducendo alcuna innovazione
sostanziale, ma effettuando una ricognizione della normativa esistente,
e chiarendo alcuni aspetti applicativi della normativa primaria che
avevano dato luogo a contenzioso.
Con l’entrata in vigore
fissata al 27 marzo 2008, il Regolamento sorpasserà la Parte II, Capo V
del Dpr 380/2001 (Testo unico in materia di edilizia), relativo alla
sicurezza degli impianti, la cui entrata in vigore è stata prorogata al
31 marzo 2008 dall’articolo 29-bis della legge di conversione del
decreto Milleproroghe (Legge n. 31 del 28 febbraio 2008) (leggi tutto).
In
realtà il Capo V del TU Edilizia è entrato in vigore il 1° gennaio di
quest’anno, dopo che il 31 dicembre 2007 è scaduta l’ultima proroga
disposta dal DL 300/2006 (poi convertito nella legge 17/2007) che aveva
“congelato” le norme fino alla data di entrata in vigore del
Regolamento appena emanato, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2007.
Ma
la legge 17/2007 ha anche disposto che, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del Regolamento, sarebbero stati abrogati il
regolamento di cui al Dpr 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del Testo
Unico dell’Edilizia, e la legge 46/1990, ad eccezione degli articoli 8,
14 e 16, le cui sanzioni si raddoppiano per le violazioni degli
obblighi previsti dallo stesso regolamento.
Il Decreto Legge
Milleproroghe (DL n. 248 del 31 dicembre 2007) non ha prorogato quella
scadenza e - poiché il 1° gennaio il Regolamento non era ancora stato
emanato - la Parte II, Capo V del Dpr 380/2001 è entrata in vigore il
1° gennaio 2008 per poi essere nuovamente sospeso, dal 1° marzo 2008,
dalla legge di conversione del Milleproroghe. Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. (Pubblicità)
Lo ha detto il ministro del Lavoro Cesare Damiano in conferenza stampa a Palazzo Chigi.
Con
il via libera al provvedimento il governo attua l'ultima parte della
legge delega 123 dell'agosto 2007, il Testo unico sulla sicurezza.
In
base al testo definitivo le imprese avranno tre mesi in più di tempo
per adempiere agli obblighi connessi alle norme sulla valutazione del
rischio.
"Ce l'abbiamo fatta e non era scontato. Grazie a un
lavoro straordinario che anticipa di due mesi la scadenza della delega
abbiamo compiuto un atto dovuto nei confronti del Paese con la più
larga convergenza con le parti sociali ed il Parlamento", ha detto
Damiano.
Il Consiglio dei ministri ha accolto alcune delle
modifiche sollecitate dalle commissioni di Camera e Senato. Tra queste,
il "differimento dell'entrata in vigore per alcune disposizioni che
prevedono nuovi adempimenti in materia di valutazione dei rischi e
alcune rilevanti modifiche relative agli obblighi del committente in
merito alla normativa sui cantieri temporanei e mobili", spiega in una
nota il sottosegretario al Lavoro Antonio Montagnino.
Il decreto
prevede la pena massima dell'arresto fino ad un anno e mezzo in caso di
omissione della valutazione di rischio per le imprese che svolgono
attività in un contesto pericoloso. L'arresto può essere però
sostituito da una sanzione pecuniaria tra 8.000 e 24.000 euro nel caso
in cui il datore di lavoro dimostri di stare ripristinando condizioni
di lavoro sicure. Approvato il decreto attuativo della Legge 123/2007
Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del decreto
attuativo della legge 123/2007 che ridisegna la materia della salute e
sicurezza sul lavoro, rivisitando e collocandovi le regole in un'ottica
di sistema. Il provvedimento è stato considerato urgente anche nella
presente fase di scioglimento delle camere in considerazione degli
infortuni occorsi di recente e della rilevanza sociale della materia.
Il
provvedimento garantisce l’uniformità della tutela delle lavoratrici e
dei lavoratori nei luoghi di lavoro, compresi quelli a tempo
determinato “flessibili” attraverso il rispetto dei diritti civili e
sociali e si applica in tutti i settori di attività pubblici e privati
e a tutte le tipologie di rischio. Si applica a tutti i lavoratori:
dipendenti, autonomi ed equiparati, a domicilio e a distanza (
telelavoro) e di impresa familiare. Vengono introdotte o rivalutate
alcune “figure” e alcuni “concetti” appartenenti del mondo del lavoro:
medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
sorveglianza sanitaria, valutazione dei rischi, buone prassi,
responsabilità sociale delle imprese.
Il concetto di salute
viene esplicitato come stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia e d’infermità.
Le novità più rilevanti:
* ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza, con conseguente innalzamento dei livelli di
tutela di tutti i prestatori di lavoro; * rafforzamento delle
prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle
dei rappresentanti dei lavoratori territoriali e la creazione di un
rappresentante di sito produttivo, presente in realtà particolarmente
complesse e pericolose (ad esempio, i porti); * rivisitazione e
coordinamento delle attività di vigilanza, in un'ottica di
ottimizzazione delle risorse, eliminazione delle sovrapposizioni e
miglioramento dell'efficienza degli interventi. * viene creato un
sistema informativo, pubblico ma al quale partecipano le parti sociali,
per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle
ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
utile anche a indirizzare le azioni pubbliche; * finanziamento
delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo
alle piccole e medie imprese, tra le quali l'inserimento nei programmi
scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul
lavoro; * revisione del sistema delle sanzioni. In base ai criteri
indicati dalla legge delega 123/2007 è stata prevista la pena
dell'arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non
abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i
lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità.
Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede,
invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell'arresto
alternativo all'ammenda o della sola ammenda, con un'attenta
graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per
favorire l'adeguamento alle disposizioni indicate, al datore di lavoro
che si mette in regola non è applicata la sanzione penale ma una
sanzione pecuniaria. Nella stessa logica, il datore di lavoro che
cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o
che adempia, pur tardivamente, all'obbligo violato ottiene, nel primo
caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della
pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 a un
massimo di 24.000 euro. Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il
datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza
della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni
alla salute del lavoratore. Restano, naturalmente, inalterate le norme
del codice penale - estranee all'oggetto della delega - per l'omicidio
e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto
delle norme in materia di sicurezza sul lavoro; * eliminazione o la
semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del
numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico,
in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli
ambienti di lavoro.
Sullo schema di decreto approvato dovranno
ora esprimersi con un parere le commissioni parlamentari competenti e
la Conferenza Stato-Regioni.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto attuativo della Legge n. 123 del 3 agosto 2007 in materia di sicurezza sul lavoro. Il provvedimento ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole, fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell’arco di quasi sessanta anni, sono state rivisitate e collocate in un’ottica di sistema.
Le novità
Tra le principali novità contenute nel testo segnaliamo:
- l’estensione delle norme a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi; - il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze dei lavoratori in azienda; - la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza; - il finanziamento delle azioni di formazione e informazione come l’inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della sicurezza sul lavoro; - l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali; - la revisione del sistema delle sanzioni. È prevista la pena dell’arresto da 6 a 18 mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi in aziende ad elevata pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto prevede l’arresto alternativo all’ammenda, o la sola ammenda, con una graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Al datore di lavoro che si metta in regola, non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria. Il datore di lavoro che adempia, pur tardivamente, all’obbligo violato, ottiene la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da 8.000 a 24.000 euro.
I contenuti
Il Titolo I dello schema di decreto legislativo che attua l’articolo 1 della Legge 123/2007, riguarda il sistema istituzionale, la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi, il servizio di prevenzione e protezione, la formazione, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.
I Titoli successivi disciplinano: luoghi di lavoro; attrezzature e DPI; cantieri temporanei e mobili; segnaletica; movimentazione manuale dei carichi; videoterminali; agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni,
vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche,
atmosfere iperbariche); sostanze pericolose (agenti chimici,
cancerogeni/mutageni e amianto); agenti biologici; atmosfere esplosive; disposizioni transitorie e finali; modifiche e abrogazioni norme precedenti.
Al termine di ogni Titolo sono inserite le relative sanzioni. Il Titolo IV è quello dedicato ai cantieri temporanei o mobili, che disciplina: - gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori (art. 90); - gli obblighi del coordinatore per la progettazione (art. 91); - gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 92); - le responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori (art. 93); - gli obblighi dei lavoratori autonomi (art. 94); - le misure generali di tutela (art. 95); - gli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (art. 96); - gli obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria (art. 97); - i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 98); - la notifica preliminare (art. 99); - il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100); - gli obblighi di trasmissione (art. 101); - la consultazione dei rappresentanti per la sicurezza (art. 102); - le modalità di attuazione della valutazione del rumore (art. 103); - le modalità attuative di particolari obblighi (art. 104).
Il Capo II dello stesso Titolo detta le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, compresi i lavori relativi a scavi e fondazioni e ai lavori svolti con l’impiego di ponteggi e impalcature; sono poi disciplinate le attività connesse alle costruzioni edilizie e alle demolizioni.
Il Capo III illustra le sanzioni.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto
l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti; Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392,
recante il Regolamento recante disciplina del procedimento di
riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e
trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza; Vista
la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante differimento di termini
previsti da disposizioni legislative nel settore delle attivita'
produttive ed altre disposizioni urgenti in materia e successive
modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14
dicembre 1999, n. 558, recante il regolamento recante norme per la
semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese,
nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia
di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle
imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie
di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici; Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,
recante il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva
95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la
concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della
relativa licenza di esercizio e successive modificazioni; Visto
l'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n.
228, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura
regolamentare. Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28
dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni,
nella legge 26 febbraio 2007, n. 17; Udito il parere del Consiglio
di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, espresso
nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n. 159/2007; Vista la
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n.
0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito di applicazione 1.
Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli
edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati
all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e'
connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di
consegna della fornitura. 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: a)
impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le
scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte,
cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c)
impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di
refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di
ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e)
impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi
tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e
ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio. 3.
Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di
sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero
di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle
disposizioni del presente decreto. Visualizza Tutto
L’Inail con una nota prot. 7156, recante “Legge 3 agosto 2007 n. 123
- Art. 5 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e art. 6 Tessera
di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e
subappaltatrici”, datata 12 settembre ed indirizzata a tutte le
strutture centrali e territoriali fornisce alcune istruzioni relative
ai due articoli 5 e 6 della citata legge n. 123/2007.Ricordiamo che
l’articolo 5 della citata legge dispone che il personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale può adottare
provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora:
riscontri
l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento
del totale dei lavoratori regolarmente occupati; ovvero in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli
articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e
successive modificazioni; ovvero di gravi e reiterate violazioni
della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro. In particolare, nella nota viene precisato che il potere
discrezionale di sospensione dell’attività imprenditoriale, di cui
all’art. 5, limitatamente all’accertamento di violazioni della
disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro, è esteso a tutto il personale ispettivo delle ASL evidenziando,
anche, che il provvedimento sospensivo, analogamente a quanto già
previsto nel settore dell’edilizia, può essere adottato dagli ispettori
del lavoro su segnalazione degli ispettori di vigilanza dell’Inail.Con
l’articolo 6 della legge n. 123/2007, è stato previsto che, a decorrere
dall’1 settembre 2007, tutto il personale occupato dall’impresa
appaltatrice o subappaltatrice, compresi i lavoratori autonomi che
esercitano la propria attività nell’ambito di un appalto o subappalto,
sono tenuti all’obbligo della tessera di riconoscimento o, in
alternativa per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti,
all’obbligo di annotazione su apposito registro vidimato.La norma
ripropone quanto già previsto, per i lavoratori occupati nei cantieri
edili, a decorrere dall’1 ottobre 2007, dall’articolo 36-bis della
legge n. 248/2006.Eventuali violazioni comportano: per il datore di lavoro, una sanzione minima di Euro 100 sino a quella massima di Euro 500 per ciascun lavoratore; per
il lavoratore sprovvisto del tesserino di riconoscimento applicazione
di una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro. L’Inail conferma, per
ultimo, che non è ammessa, ai sensi dell’articolo 132 del D.Lgs. n.
124/2004, la diffida obbligatoria nei confronti delle suddette sanzioni.
Software che compone e stampa in pochi minuti il Piano di Montaggio, Smontaggio e Trasformazione dei ponteggi ai sensi del D. Lgs. 235/03.
Tale piano riporta la procedura ed il personale addetto al
montaggio/smontaggio ed eventuale trasformazione del ponteggio, inoltre
sono dettagliati i parametri di impiego e le schede di
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composto sarà in formato rtf quindi compatibile con qualsiasi editor di
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alle esigenze dell' utente, che potrà inserire immagini, grafici,
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Nella versione 2.0 di PIMUSNET si evidenziano le seguenti novità:
Nuova struttura e interfaccia grafica Archivi
di base, completi di Ancoraggi, Attrezzature e DPI. Per ogni elemento è
riportata la descrizione e le modalità di montaggio e/o utilizzo Schede riportanti gli schemi di montaggio/smontaggio con e senza DPI anticaduta per: ponteggi a tubi e giunti Ponteggi a telai prefabbricati Ponteggi a montanti e traversi prefabbricati. Schede
di verifica degli elementi del ponteggio, Circolare Ministero del
Lavoro, n.46 dell' 11 luglio 2000- Allegato XIV D. Lgs. 626/94) Gestione formazione dei preposti e degli addetti al montaggio/smontaggio Elenco delle attività per le quali si farà uso del ponteggio Gestione
delle modalità di utilizzo del ponteggi da parte di propri dipendenti o
terzi (controlli periodici e/o straordinari del ponteggio, indicazioni
generali per l' uso in sicurezza, divieti specifici di modifica e
manomissioni del ponteggio, ecc.) Schema della dichiarazione di avvenuta consegna del PiMUS
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Impianti esistenti: non è necessaria la dichiarazione di conformità
Comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo Economico
Nessun
rischio di distacco di acqua, luce e gas per le vecchie utenze
domestiche che non hanno il certificato di conformità degli impianti. A
chiarirlo è il Ministero dello Sviluppo economico che nella nota
esplicativa che segue interviene per facilitare l’applicazione della
disposizione che impone al fornitore di sospendere l’erogazione di luce
acqua e gas se non viene consegnata copia della dichiarazione di
conformità o di rispondenza degli impianti. In particolare, il
Ministero anche per cancellare le possibili preoccupazioni degli utenti
e dei fornitori su eventuali ostacoli al processo di liberalizzazione,
chiarisce che:
1)
i commi da 3 a 5 dell’art. 8 del Decreto Ministeriale n. 37/2008
(secondo i quali entro trenta giorni dall’allacciamento della fornitura
di gas, luce e acqua deve essere consegnata al fornitore copia della
dichiarazione di conformità o di rispondenza pena la sospensione del
servizio) si riferiscono espressamente all’allacciamento di nuove
forniture. Ne consegue che qualsiasi modifica del contratto di
fornitura già avviato (cambio del gestore o delle condizioni di
fornitura o subentro ad un precedente utente, anche a seguito di
temporanea disattivazione) non determina l’obbligo di consegna della
dichiarazione di conformità o di rispondenza. Il decreto, in sostanza,
non ostacola la liberalizzazione del mercato elettrico, perché in caso
di cambio del gestore non è previsto nessun nuovo adempimento. 2)
per le utenze esistenti la dichiarazione di conformità o di rispondenza
deve essere consegnata solo in caso di aumento della potenza impegnata
se l’aumento consegue a interventi che impongono di per sé il rilascio
della dichiarazione di conformità; oppure se l’aumento avviene nei rari
casi in cui il decreto impone di redigere il progetto per i nuovi
interventi: si tratta di impianti di notevole rilievo sotto il profilo
della sicurezza, di regola non presenti nelle abitazioni, ma solo nei
condomini o in esercizi produttivi o commerciali di un certo rilievo
(ad esempio potenza dell’impianto elettrico superiore a 6 kw, ovvero
superficie delle abitazioni superiore a 400 mq e degli immobili adibiti
ad altri usi superiore a 200 mq). Anche in tali casi, comunque,
l’obbligo scatta solo se l’impianto elettrico raggiunge almeno “la
potenza di 6 kw”. 3)
il fornitore professionale finale del servizio, che viene in contatto
con l’utente, potrà e dovrà controllare i nuovi allacci, mentre per le
variazioni faranno fede le dichiarazioni rese sotto la propria
responsabilità dall’utente. In ogni caso, gli obblighi richiesti al
fornitore si limitano all’acquisizione e conservazione della
dichiarazione e alla gestione della procedura di temporaneo distacco
fino al suo ottenimento. 4)
la documentazione relativa agli impianti condominiali riguarda solo la
parte comune dell’edificio e quindi degli impianti, mentre la
documentazione relativa al singolo appartamento non comprende le parti
comuni dell’edificio, e quindi nulla deve essere allegato al riguardo.
L'art.
3 della legge 123/07 sosituisce l'art. 7 al comma 3 del D.Lgs. 626/94
nel seguente modo: "il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze.
Tale
documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici
propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi."
Tali prescrizioni, vengono applicate
nel caso di lavori in appalto e subbappalto, dove il datore di lavore
svolge il ruolo di committente. Ovviamente a tale adempimento devono
attenersi sia gli Enti privati ma anche gli Enti pubblici, in quanto
diventa, responsabilità del Datore di lavoro, la redazione di tale
documento di valutazione rischi, dove vengono analizzate le lavorazioni
interferenti con la regolare attività dell'ente e le possibili
interferenze tra più imprese appaltatrici.
comma 910
dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296: 1. Il datore di lavoro, in
caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori
autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità
produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo
produttivo dell'azienda medesima: a) verifica, anche attraverso
l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato,
l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o
contratto d'opera; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività.
art. 5,
D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e poi dall'art. 3, L. 3 agosto 2007, n.
123: 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: a) cooperano
all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b)
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di
eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 3. Il datore
di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di
cui al comma 2, ELABORANDO UN UNICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
CHE INDICHI LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE. Tale
documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni
del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri
dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi.
comma 910
dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296: “L'imprenditore committente
risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli
eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il
lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non
risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”comma aggiunto
dall'art. 3, L. 3 agosto 2007, n. 123: 3-ter. Ferme restando le
disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla
disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di
somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559
(Somministrazione), 1655 ( appalto d’opera o di servizio) e 1656 (
subappalto) del codice civile, devono essere specificamente indicati i
costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere,
su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all’articolo 18 e
le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Scarica Demo
Il Testo Unico
è costituto da 306 articoli, a fronte del più del migliaio di articoli
che vengono abrogati (D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., D.P.R. n. 547/1955,
D.P.R. n. 303/1956, D.P.R. n. 164/1956, D. Lgs. n. 494/1996, D. Lgs. n.
493/1996, ecc.) e da 51 Allegati nei quali è stata inserita la gran
parte delle disposizioni già preesistenti ed abrogate con lo stesso. Entrerà in vigore il 15/5/2008
ad eccezione dei nuovi adempimenti e delle nuove sanzioni relative alla
valutazione dei rischi che diventeranno efficaci decorsi novanta giorni
dalla pubblicazione stessa sulla G. U. (fino ad allora continueranno a
trovare applicazione le disposizione previgenti) e ad eccezione delle
disposizioni relative alla protezione dei lavoratori dai rischi legati
alla esposizione a campi elettromagnetici ed a radiazioni ottiche
artificiali le quali entreranno in vigore secondo le indicazioni già
stabilite dalla legislazione uscente.
| Titolo I | Disposizioni generali e relative sanzioni (artt. 1 – 61) | | Titolo II | Luoghi di lavoro e relative sanzioni (artt. 62 – 68) | | Titolo III | Uso delle attrezzature e dei DPI e relative sanzioni (artt. 69 – 87) | | Titolo IV | Cantieri temporanei o mobili e relative sanzioni (artt. 88 – 160) | | Titolo V | Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro e relative sanzioni (artt. 161 – 166) | | Titolo VI | Movimentazione manuale dei carichi e relative sanzioni (artt. 167 – 171) | | Titolo VII | Attrezzature munite di videoterminali e relative sanzioni (artt. 172 – 179) | | Titolo VIII | Agenti
fisici (rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici,
radiazioni ottiche) e relative sanzioni (artt. 180 – 220) | | Titolo IX | Sostanze pericolose (Agenti chimici, cancerogeni/mutageni e amianto) e relative sanzioni (artt. 221 – 265) | | Titolo X | Agenti Biologici e relative sanzioni (artt. 266 - 286) | | Titolo XI | Atmosfere esplosive e relative sanzioni (artt. 287 – 297) | | Titolo XII | Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale (artt. 298 – 303) | | Titolo XIII | Disposizioni finali - Abrogazioni (artt. 304 - 306). |
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008
costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n.123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di
salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di
lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un
unico testo normativo (come recita l'art.1 comma 1 del dlgs.81/08).
Le principali novità PER I DATORI DI LAVORO:
- La valutazione dei rischi allarga il campo: il datore di lavoro, per metterla a
punto, dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori. In particolare, dovrà tener conto dello stress da
lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all’età e alla
provenienza da altri Paesi (articolo 28)
- Il Testo Unico introduce nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori. Le
aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che non presentano
particolari profili di rischio potranno seguire una procedura
standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto
interministeriale. Nell’attesa:
- per le aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l’autocertificazione
- le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie (articolo 29)
Tutte
le sanzioni sono inasprite. Rischiano la sospensione dell’attività le
imprese che commettono gravi e reiterate violazioni delle norme sulla
sicurezza (articoli 14 e 55)Sono
nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non
indichino espressamente i costi relativi alla sicurezza (articolo 26)PER I LAVORATORI: - Le
norme sulla sicurezza si applicano a tutti i lavoratori, anche autonomi
e parasubordinati che, a prescindere dal tipo di contratto e dalla
retribuzione, svolgono la propria prestazione all’interno dell’impresa.
Sono esclusi i lavoratori domestici e familiari ( articoli 2 e 3)
- Devono
esporre la tessera di riconoscimento solo i lavoratori di aziende che
svolgono attività in regime di appalto o subappalto e i lavoratori
autonomi che prestano la propria attività in azienda. Se viola questo
obbligo, il lavoratore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro (articolo 20)
- Il
lavoratore deve partecipare ai programmi di formazione organizzati dal
datore di lavoro, altrimenti rischia la sanzione penale dell’arresto
fino a un mese dell’ammenda da 200 a 600 euro (articolo 20)
- Viene
introdotta la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
anche a livello territoriale e di sito produttivo (articolo 47).
|