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6月11日 Testo Unico sulla Sicurezza - ex D.Lgs 626/94![]() Lavoro System è il software per la gestione completa della sicurezza nei luoghi di lavoro già aggiornato al D.Lgs. n.81 del 09.04.08 (Attuazione ufficiale e definitiva del Testo Unico sulla Sicurezza - ex D.Lgs 626/94). Consente di classificare ed identificare i livelli di rischio e migliorare nel tempo le prestazioni in materia di sicurezza. Implementato attraverso le più recenti tecnologie informatiche (.Net e Database relazionale Microsoft SQL Server Express) risulta semplice ed immediato nell'utilizzo, personalizzabile ed affidabile. Attraverso Lavoro System, ideato e realizzato per i consulenti della sicurezza ed ottimale per aziende, imprese, fabbriche ed industrie, si può effettuare una valutazione completa dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Il software permette di identificare i luoghi di lavoro (reparti, postazioni di lavoro) identificare i pericoli e le fonti potenziali di rischio, individuare i soggetti esposti, stimare i rischi considerando adeguatezza ed affidabilità delle misure di tutela già in atto, definire le misure di prevenzione e protezione atte a cautelare i lavoratori, programmare le azioni di prevenzione e protezione con priorità derivanti da: Gravità dei danni Probabilità di accadimento Numero di lavoratori esposti Complessità delle misure di intervento (prevenzione, protezione) da adottare 626 Lavoro System si avvale della tecnologia XML, in questo modo diventa molto semplice e rapido lavorare e condividere i propri lavori con altri utenti. Tra le principali funzionalità del software, si evidenziano: Possibilità di gestire per ogni azienda più unità produttive/stabilimenti; per ogni singolo stabilimento sarà possibile inserire i reparti e le singole postazioni di lavoro Utilizzo di archivi di base a corredo dell software completi di: Categorie ISTAT-Ateco 2007, Attività Prototipo, Gruppi di Verifica, Macchine, Attrezzature, Sostanze, Impianti, DPI, Segnaletica, Protocollo Sanitario) ulteriormente ampliabili dall'utente Elementi degli archivi con scheda tecnica e riferimenti normativi, immagini e relative misure di prevenzione e protezione Gestione del programma di miglioramento aziendale tramite una check list dei gruppi di verifica inseriti Redazione e stampa del DUVRI ai sensi dell'Art. 26, Comma 3 D.Lgs 81/2008 (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) per la gestione dei lavori di appalto/subappalto, forniture e servizi tramite modulo (vendibile anche separatamente) Redazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro (Art. 26, Comma 3 D.Lgs 81/08) Gestione Anagrafica dipendenti con la redazione del Verbale di Consegna DPI e redazione dello storico Redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione Gestione formazione/informazione dei dipendenti Stampa delle nomine ed autocertificazione dei rischi (Modulo Opzionale) Gestione delle visite mediche con scadenziario e storico delle visite (Modulo Opzionale) Gestione del Registro degli Infortuni Funzionamento in rete LAN o anche tramite modulo di immissione dati via Web Backup e ripristino dei dati Completa operabilità con qualsiasi editor di testo rtf Scarica demo PimusPIMUSNET è il software che compone e stampa in pochi minuti il Piano di Montaggio, Smontaggio e Trasformazione dei ponteggi ai sensi del D. Lgs. 81 2008 . Il
PIMUS riporta la procedura ed il personale addetto al
montaggio/smontaggio ed eventuale trasformazione del ponteggio, inoltre
sono dettagliati i parametri di impiego e le schede di
manutenzione/verifica da eseguire in fase di utilizzo.
Software cantieri VALUTAZIONE DEI RISCHI NEI CANTIERI EDILI Già aggiornato al D.Lgs 81/2008 (Decreto attuativo del Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro) CANTIERI SYSTEM nasce come strumento software per la valutazione dei rischi nei cantieri edili. Concepito ai sensi del nuovo Testo Unico si pone come valido strumento per la redazione dei Piani di sicurezza e coordinamento ai sensi dell’Allegato XV del D. Lgs. 81/08. Imprese Edili, Consulenti Sicurezza, Progettisti e Direttori dei lavori, possono trovare in CANTIERI SYSTEM un supporto informatico per la redazione della documentazione prevista dalla normativa vigente, assicurandosi un adeguamento alle nuove disposizioni previste dal Teso Unico nello svolgimento della propria attività; Funzionalità principali:
Redazione del POS:
Redazione del PSC e/o PSS:
Stampe : Le
stampe vengono generate direttamente in formato MS-WORD: POS, PSC, PSS,
con la possibilità di personalizzarle e modificarle. In dotazione al
software anche l’archivio della modulistica per la generazione dei
documenti da emettere e/o tenere in cantiere ai sensi del nuovo Testo
Unico. (Notifica preliminare,Nomina del Medico Competente, Verbale di
formazione e informazione,ecc…) Scarica Software Cantieri System
Le novità introdotte dal Testo Unico negli Appalti Le novità introdotte dal D.Lgs.81/08 negli appalti si evincono dall'art.26. La tutela della sicurezza è compito di tutte le imprese: committenti, appaltatori e subappaltatori. A tal fine è introdotto un documento. Il DUVRI (di seguito viene riportato il testo del comma 3 dell’art. 26 che lo menziona), che valuta anche i rischi da interferenze delle singole attività. I costi della sicurezza vanno indicati separatamente nei contratti. L’articolo 26 del TESTO UNICO, costituito da 8 commi, introduce importanti modifiche nell’ambito dei contratti d’appalto: comma 1 In caso di affidamento di lavori ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, il datore di lavoro è tenuto a verificarne l’idoneità tecnico professionale, attraverso il sistema di qualificazione delle imprese che sarà definito con un decreto da emanarsi entro un anno. Fino ad allora la verifica andrà eseguita attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000. comma 2 I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; comma 3 “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.” comma 4 L’imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tali disposizioni non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. comma 5 “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.” comma 6 Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Il costo del lavoro è determinato periodicamente dal Ministro del lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva. comma 7 Per quanto non diversamente disposto dal Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006 come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123) trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 (“Testo Unico”); comma 8 Nello svolgimento di attività in appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. testo unico sicurezza Quali sono le novità del Testo Unico in merito ai requisiti professionali del coordinatore? In merito ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori vengono riconosciuti con l’ art. 98 del Testo Unico nuovi titoli di studio corrispondenti alla: a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 16 marzo 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 maggio 2004, le quali devono comunque essere completate con l’espletamento di una attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al citato decreto ministeriale 4 agosto 2000, le quali devono essere comunque completate con l’espletamento di una attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni. Con riferimento sempre ai coordinatori per la sicurezza viene inserita, altresì, nel Testo Unico una verifica dell’apprendimento finale da fare al termine del corso di formazione e vengono fissate, nell' allegato XIV al Testo stesso, le modalità ed i contenuti minimi del corso di formazione che saranno costituiti da una parte teorica, comprendente un modulo giuridico per complessive 28 ore, da un modulo tecnico per complessive 52 ore e da un modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore nonché da una parte pratica per complessive 24 ore. D Lgs 81/08 Il Direttore LavoriNel
D Lgs 81/08 Il Direttore Lavori deve controllare l'operato del CSE. E
nell'appalto Pubblico ? Detto compito rimane come in passato al RUP ? all'
art. 89 del D lgs.81/08 nelle definizioni, la novità rispetto al
passato sta nel responsabile dei lavori. Infatti, l'art. 89 comma 1
lettera c) recita: "c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato,
dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione
dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di
progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di
esecuzione dell’opera. Nel campo di applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il
responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;" Quindi, seppur sempre nominato dal committente, il responsabile dei lavori in fase di esecuzione coincide con il direttore dei lavori. Per le opere pubbliche il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento. infotel d.lgs 81 2008 SICURNET Enti Pubblici Gestione della sicurezza luoghi di lavoro “Enti Pubblici” Tra le principali funzionalità del software, si evidenziano: • Possibilità di gestire per ogni settore più uffici o sedi dislocate; SICURNET - DUVRI SICURNET - DUVRI concepito e studiato per le soddisfare le esigenze della pubblica amministrazione a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08
rappresenta un valido strumento per effettuare la redazione del DUVRI
in caso di appalti o subappalti di lavori forniture o servizi da
eseguire all’interno della propria struttura. La Corte dei Conti boccia il Regolamento attuativo del Codice AppaltiLa Corte dei Conti boccia il Regolamento attuativo del Codice Appalti
La Corte dei Conti il 26 maggio scorso ha negato la registrazione del regolamento di attuazione del Codice dei contratti e lo ha rinviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con una serie di rilievi (non ancora resi noti). Questi riguarderebbero il mancato coordinamento con il Codice su alcuni aspetti relativi alle concessioni, ai pagamenti dei collaudatori e alla procedura ristretta. La Corte dei Conti contesterebbe, inoltre, numerose previsioni che non si limitano ad attuare il Codice, ma che introducono nuove norme. Un altro problema sarebbe quello del coordinamento con la normativa sulla sicurezza sul lavoro, nel frattempo aggiornata dal nuovo Testo Unico (Dlgs n. 81/08).
La necessità di nuove correzioni determinerà un ulteriore allungamento dei tempi, considerando anche che il Regolamento entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per accelerare i tempi il Ministero potrebbe trasferire le disposizioni "problematiche" dal Regolamento al terzo decreto correttivo, in via di approvazione; ma la delega per modificare il Codice scade il 30 giugno prossimo.
L'emendamento del Governo, presentato nei giorni scorsi per posticipare al 30 giugno 2009 la data entro cui modificare il Codice degli Appalti ed adeguarlo, così, alle richieste della Commissione Europea, è stato dichiarato inammissibile dalla Presidenza della Camera (non si può modificare una legge delega con una conversione in legge di un decreto legge). Le principali novità del regolamento Le novità che confluiscono nel Codice dei contratti pubblici sono: - Le aperture del legislatore all’appalto di progettazione e di esecuzione, hanno l’obiettivo di responsabilizzare l’appaltatore rispetto al progetto, prevenendo il contenzioso. - L’apertura all’offerta più vantaggiosa deve invece favorire la qualità dell’opera ed evitare che, nel contenzioso, l’appaltatore cerchi la compensazione di ribassi insostenibili. - La riforma della concessione deve consentire, infine, il decollo della finanza di progetto e il massimo coinvolgimento del capitale privato dentro opere di pubblico interesse. - Nuovi istituti di derivazione comunitaria come l’avvalimento, l’asta elettronica, il sistema dinamico di acquisizione, l’accordo quadro, il dialogo competitivo che prevede, nelle opere, nelle opere particolarmente complesse, la possibilità per le imprese di dialogare “competitivamente” con le amministrazioni per definire le soluzioni tecniche più idonee da porre a basa di gara. La nuova procedura negoziata, inoltre, dispone della maggioranza flessibilità riconosciutale delle previsioni comunitarie. Per quanto riguarda il REGOLAMENTO, e le principali novità sono: La previsione di progetti più dettagliati e sempre verificati. L'obbligo di garanzia globale di esecuzione per i lavori più importanti. I controlli più incisivi sul sistema di qualificazione. La maggiore "flessibilità" sui requisiti di qualificazione di costruttori e progettisti. L'obbligo di verifica dei prezzi a base di gara, da sottoporre ad aggiornamento obbligatorio. La procedura del dialogo competitivo nei lavori. Le previsioni più dettagliate per forniture e servizi. La regolamentazione dell'asta elettronica. L'introduzione nei servizi della finanza di progetto. La definizione del contratto di locazione finanziaria di opere pubbliche. I piani di sicurezza nei cantieri dovranno essere sottoposti a verifica obbligatoria, prima di ogni gara, da parte di strutture tecniche accreditate. E’ previsto un giro di vite sul lavoro irregolare, quello più esposto agli incidenti. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dovrà essere prodotto in tutte le fasi dell'appalto: dalla qualificazione all'aggiudicazione, dalla firma del contratto fino al collaudo. Chi non è in regola non partecipa alle gare e può subire la risoluzione del contratto. La presentazione di un DURC non rispondente a verità equivale a uso di atto falso e punibile ai sensi del codice penale. Le cassi edili, inoltre, verificheranno se il numero dei lavoratori regolari dichiarati nei cantieri è congruo: in caso contrario la stazione appaltante può risolvere il contratto di appalto. Infine, nel caso di inadempienze contributive e retributive dell'impresa, ogni stazione appaltante provvede a versare contributi e stipendi ai lavoratori, rivalendosi sulle somme spettanti all'appaltatore. Per quel che concerne le SOA, sono previste sanzioni pecuniarie graduali e consistenti per comportamenti irregolari, fino alla revoca delle autorizzazioni e delle attestazioni e all'esclusione del mercato; tutto il personale delle SOA deve essere in regola con i requisiti di moralità professionale. Grazie al Codice ed al Regolamento, gli organi di vigilanza hanno gli strumenti normativi per evitare ciò che è successo in passato e operare affinché il mercato delle opere pubbliche veda protagoniste imprese solide, responsabili e pulite. Inoltre, il Regolamento contiene sia l'obbligo di "verifica" dei prezzi a base di gara, sia meccanismi di selezione delle offerte che non favoriscono ribassi spropositati. E' prevista la verifica obbligatoria dei progetti da porre a base di gara da parte di strutture interne o esterne all'amministrazione ma sempre accreditate che, se sbagliano, pagano. La procedura di affidamento dei servizi di ingegneria è riformulata in modo da garantire la massima trasparenza e da evitare eccessi di ribasso. |
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