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7月27日 Cancellato il Certificato energetico nella manovra![]() Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria approvato dalla Camera dei deputati con il nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria " Il decreto-legge 112 sullo sviluppo economico (disegno di legge n.949) è ora all'esame della Commissione di Bilancio. Il Governo nell'emendamento alla manovra (Dl 112/2008) ha eliminato l'obbligo di allegare il certificato energetico per la compravendita o l'affitto degli immobili esistenti. Non essendo più previsto un momento di controllo ed essendo cancellata la sanzione della nullità del contratto di vendita in assenza del certificato, i proprietari di immobili non avranno più alcun interesse alla certificazione.Si tratta di un duro colpo per i professionisti, dato che il mercato della certificazione energetica si restringe notevolmente: l'obbligo è ancora in vita per alcuni degli interventi di riqualificazione energetica ammessi alla detrazione del 55% e per tutti i nuovi immobili con permesso di costruire rilasciato dopo l'ottobre 2005. Terzo decreto correttivo: parere del Consiglio di StatoIl parere del Consiglio di Stato (sezione consultiva atti amministrativi, parere n.2357/2008) sul terzo decreto correttivo sugli appalti è sostanzialmente positivo, tranne per quel che riguarda il Project Financing. Infatti, l'abolizione della prelazione al promotore, per i giudici comporta l'inutilità di mantenere tale istituto che " finisce con l'essere un inutile duplicato dell'istituto della concessione" e,quindi, il Consiglio di Stato suggerisce al Governo di "prendere seriamente in considerazione la possibilità di sopprimerlo". Andamento infortunistico nel 2007Presentato il rapporto sull'andamento infortunistico nel 2007
Per quanto riguarda i casi mortali la diminuzione è pari al -12,8%. Le morti bianche denunciate sono state 1.170, 171 in meno rispetto ai 1.341 dell'anno precedente. Il dato è, però, ancora provvisorio. Sulla base delle stime previsionali effettuate e dell'andamento delle denunce pervenute negli ultimi mesi, infatti, il numero definitivo degli infortuni mortali dovrebbe attestarsi intorno ai 1.210 casi. La flessione del fenomeno si registra in maniera rilevante sia in Agricoltura (-21%) che nell'Industria e Servizi (-12%). C'è da rilevare, invece, un aumento di 2 casi (da 12 a 14) per i Dipendenti Statali. Oltre la metà delle morti bianche (52,1%) sono avvenute sulla strada: tra queste c'è distinguere quelle occorse nell'esercizio di un'attività lavorativa e quelle "in itinere", cioè nel tragitto casa-lavoro. In particolare gli infortuni mortali avvenuti in occasione di lavoro, fanno registrare una diminuzione del 18,1% rispetto all'anno precedente e del 30,1% nel periodo 2001-2007; mentre quelli in itinere sono aumentati dell'8% rispetto al 2006 (da 274 a 296 casi). Maglia nera al Nord industrializzato. Oltre il 60% degli infortuni è concentrato nel Nord industrializzato: nel Nord-Est, in particolare, sono stati denunciati nel 2007 quasi 299mila casi, un terzo del totale nazionale. In generale, comunque, l'analisi territoriale evidenzia come la riduzione degli infortuni ha riguardato praticamente tutte le regioni italiane, ad esclusione della Sicilia (+4,1%), del Lazio, della Calabria e della Provincia autonoma di Bolzano (dove, peraltro, si realizzano incrementi inferiori al mezzo punto percentuale). Per ripartizione geografica si distingue il Sud con un calo del 3,3%, seguito dal Nord-Est (-2,2%) e dal Nord Ovest (-1,6%). Più contenuto il calo al Centro (-1,1%), mentre in controtendenza l'andamento delle Isole (+2,4%), derivante esclusivamente dal sostenuto incremento della Sicilia. Aumentano gli infortuni dei lavoratori stranieri.
Per quanto riguarda i lavoratori stranieri il dato infortunistico è in
controtendenza rispetto all'andamento generale del fenomeno. Si
registra, infatti, un incremento degli infortuni sul lavoro dell'8,7%
rispetto all'anno precedente (oltre 140mila denunce contro le 129mila
del 2006). In particolare l'aumento è stato considerevole tra i
migranti dei Paesi U.E. (quasi il 150% in più), dovuto all'ingresso dal
1 gennaio 2007 di Romania e Bulgaria nella Comunità Europea. Una quota
consistente degli infortuni si concentra in attività di tipo
industriale. Al primo posto il settore Costruzioni, che registra oltre
20mila denunce l'anno, pari al 14,5% del complesso di tutti gli
infortuni afferenti agli stranieri. In questo settore è elevato anche
il numero delle morti (sebbene in flessione nel triennio) con 39 casi
nel 2007, quasi 1 decesso su 4 dell'Industria e Servizi. Per quanto
riguarda i paesi d origine Marocco, Romania e Albania sono i Paesi
maggiormente colpiti dal fenomeno, col 40% delle denunce e il 47% dei
casi mortali. In particolare la Romania con quasi 18mila casi si pone
al secondo posto (dopo il Marocco) nella graduatoria delle denunce e al
primo di quella relativa ai casi mortali, con 41 morti bianche nel 2007. Il 57% degli infortuni concentrato in sole 18mila aziende.
Nel 2006 le aziende che non hanno subito alcun infortunio nel corso
dell'anno sono la stragrande maggioranza: ben il 92,4% del totale
(quasi 3,5 milioni di aziende su un totale di oltre 3,7 milioni);
quelle che denunciano almeno un infortunio all'anno sono appena al 7,6%
del totale (280 mila aziende circa). La lettura del fenomeno, in
termini di numero di eventi infortunistici, mette in evidenza, quale
aspetto più significativo, come degli 836mila infortuni denunciati nel
2006 dalle aziende dell'Industria e Servizi, più della metà, 477mila
infortuni (pari al 57% del totale) si concentrano in sole 18mila
aziende. Già operando una prima distinzione fra aziende artigiane e
aziende industriali, si riscontra che le aziende che non subiscono
alcun infortunio nell'anno sono percentualmente superiori fra le
artigiane (93,0%) rispetto a quelle industriali (91,9%); e questo vale
anche per il caso di un solo infortunio denunciato (5,8% per le
artigiane e 5,1% per le industriali). Le percentuali si capovolgono già
a partire da 2 infortuni denunciati, dove la quota di aziende
industriali diventa superiore a quella delle artigiane (1,3% contro
0,9%). La forbice, tra le due tipologie di azienda, tende a crescere
sensibilmente fino al massimo che si riscontra nella classe "5
infortuni e oltre" che risulta enormemente più elevato nelle aziende
industriali (0,82%) rispetto a quelle artigiane (0,03%). Pubblicità ProgressoPubblicità Progresso sulla sicurezzaCampagna di Comunicazione Pubblicità Progresso sulla sicurezza sul lavoro con il patrocinio del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Riparte dagli strumenti di protezione la seconda parte della Campagna di Comunicazione della Fondazione Pubblicità Progresso sulla sicurezza sul lavoro. Tre i nuovi soggetti a forte impatto visivo: un casco giallo con una cicatrice suturata, guanti forati e scarponi bruciacchiati, con l'headline ". Scarica Spot Campagna Sicurezza Lavoro Contratti pubbliciIl valore del mercato degli appalti pubblici è pari a 76 miliardi di euro, circa il 5,1% del PIL. Il dato è contenuto nella relazione annuale 2007 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, presentata il 9 luglio al Parlamento. È un valore che si riferisce ai soli appalti di importo superiore a 150.000 euro, che nel 2007 sono 35.502, mentre quelli di importo inferiore, secondo una stima, sono circa 41.128 per un valore complessivo di 2,7 miliardi di euro. Il mercato degli appalti pubblici registra però alcune problematicità. - Da parte delle stazioni appaltanti: progettazione carente, erronea formulazione dei requisiti di partecipazione alle gare, mancanza di trasparenza sulla pubblicità dei bandi (che frenano la concorrenza, fanno lievitare i costi di realizzazione dell'opera e allungano i tempi di esecuzione). -
Da parte delle imprese: l'elevato numero delle società a responsabilità
limitata (che pone dubbi sulla capacità di questo tipo di imprese di
soddisfare le esigenze delle stazioni appaltanti sotto il profilo della
solidità patrimoniale e di una gestione aziendale che investa sulla
modernizzazione). - Da parte dello Stato: le continue correzioni al
Codice dei lavori pubblici ed il continuo ricorso a discipline
derogatorie. Occorre dunque individuare un punto di equilibrio tra
esigenze di snellezza e necessità di un adeguato controllo sui
meccanismi di spesa pubblica, e, per quanto riguarda il problema del
contenzioso tra imprese ed amministrazioni, garantire agli investitori
e al mercato un sistema snello e tempestivo di rimedi proporzionati. Comunicazioni all'INAIL![]() Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazioni all'INAILIl D. Lgs. n. 81/2008 (art. 18, comma 1, lettera aa), impone di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. I datori di lavoro non devono ancora effettuare alcun adempimento in quanto sono in corso di definizione le modalità e i termini di comunicazione. Non appena possibile saranno rese note tutte le indicazioni utili, per le quali si assicura fin da ora la massima semplificazione operativa. D Lgs 81 la chiarezza![]() Nuovo decreto legislativo sulla salute e sicurezza sul lavoro Il primo valore aggiunto: la chiarezza dott.ssa Cinzia Frascheri Responsabile nazionale Salute e Sicurezza sul Lavoro e della Responsabilità Sociale delle Imprese Lo scopo principale di un intervento legislativo è quello di andare a regolare una determinata materia. Spesso per la difficoltà di tale obiettivo o per la necessità di dover trovare soluzioni mediane tra le diverse priorità, o ancora, per dover rimanere ad un livello generale, comprensivo della grande parte della casistica, il linguaggio e il livello di determinazione dei testi legislativi, hanno mancato di frequente di rispondere a criteri di chiarezza e semplicità. Una mancanza, negli anni, che spesso ha determinato un atteggiamento di resistenza e lontananza dai testi regolativi da parte della maggioranza delle persone (anche quelle più direttamente interessate). Un buon testo legislativo, oltre ad affrontare e declinare in modo adeguato e puntuale una determinata materia, deve puntare a presentare i concetti contenuti nel modo più lineare, semplice e completo, al fine di incontrare, non tanto, o non solo, la più ampia attenzione, ma di certo la più diffusa comprensione. Al nuovo decreto legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, viene universalmente riconosciuto, in primis, tale merito. L’intervento di riordino e riassetto che è stato svolto - passando da un corpus normativo composto da più di una decina di testi legislativi diversi, ad un articolato unico di circa trecento articoli - di certo non è stato facile, ma l’intervento di maggior rilievo e valore è stato quello di compiere una profonda riforma che, oltre a modificare ed ampliare alcuni disposti legislativi già vigenti, ha operato significativamente a favore di una completezza informativa e di una chiarezza espositiva di grande rilievo. Il primo più evidente segnale è rappresentato dall’ampiezza che l’articolo delle Definizioni (art.2), propone. Non si può certo dire che il testo del D.Lgs.626/94 fosse manchevole, tenuto conto che nella storia rimarrà il testo legislativo che ha introdotto in Italia il nuovo concetto culturale, in materia di salute e sicurezza, di una tutela a carattere prevenzionale e partecipativo, ma a supporto delle Definizioni che tale testo proponeva, occorrevano ampie integrazioni dottrinali che, se non fornite nelle aule formative o mediante personali approfondimenti, determinavano nei lettori-attuatori delle carenze informative e conoscitive profonde. In questo senso il nuovo decreto legislativo, rappresenta un importante passo avanti al fine della diffusione della conoscenza e comprensione, non demandando ad altre fonti di informazione la crescita culturale del lettore-attuatore in materia di tutela prevenzionale, ma assolvendo tale esigenza, raccogliendo in un ampio elenco le principali nozioni di base sul tema. Anche in relazione ai rischi, la chiarezza, semplicità e precisione di linguaggio, rappresentano senza dubbio uno degli aspetti di maggior pregio e valore contenuti nel nuovo testo legislativo. Non trovando di certo la CISL impreparata, tenuto conto dell’azione pressante culturale anticipatoria svolta in questi anni da parte del Dipartimento (anche mediante pubblicazioni specifiche), sul tema dello stress sul lavoro, non si può che salutare con soddisfazione la scelta del legislatore di porre chiarezza nei riguardi di uno dei temi più delicati oggetto di valutazione dei rischi. Escludendo il termine dal campo di intervento della valutazione dei rischi (a favore del termine stress lavoro-correlato, art.28), definitivamente (e finalmente) si è chiarito che solo i potenziali rischi collegati allo stress sul lavoro possono essere oggetto di una adeguata valutazione - preventiva e collettiva - dei rischi. In questo senso, si è chiarito che il mobbing, in nessun caso entra tra le fattispecie che possono essere “oggetto” di analisi dei rischi in ambiente di lavoro, così come gli atti di violenza e gli abusi sessuali (necessariamente, comunque, oggetto di denuncia e perseguibile per legge). Altrettanta chiarezza la troviamo in merito all’espressione, di grande ampiezza e valore culturale, relativa alle (artt 1 e 28). In questo senso il legislatore ha voluto non porre l’attenzione sulla “questione femminile”, determinando indirettamente un collegamento riduttivo e negativo tra le tutele al femminile in ambiente di lavoro e la complessità e problematicità di analisi dei rischi in loro presenza, ma bensì ha voluto porre in evidenza ed attenzione la tipicità del soggetto che lavora, ponendo a centralità la persona con le sue differenze, determinate in specifico, ma non solo, dall’appartenenza ad un genere, sia esso maschile che femminile. Diversi sono gli interventi che doverosamente si dovranno compiere nei prossimi mesi sul testo (previsti per legge 12 mesi per le modifiche), tenuto conto della ristrettezza del tempo avuto per compiere un’opera di grande volume, valore e complessità. Ma l’impegno che dovrà essere da parte di tutti perseguito è nel preservare il testo legislativo da qualunque modifica andrà a sottrarre l’alto valore di chiarezza, completezza e riforma che il nuovo testo racchiude. Così sulla rappresentanza, dove il legislatore ha ritenuto di dover ri-affermare, chiarire e potenziare, prima di tutto, l’importanza di una figura di Rappresentanza dei lavoratori in ogni luogo di lavoro, preoccupandosi solo poi, di determinarne l’effettiva praticabilità. fonte Cisl Proroghe d lgs 81 2008![]() Il DL 97/2008 , all' esame del Senato , richiamando il D. Lgs 81 del 2008 in materia di sicurezza sul lavoro , ha previsto una serie di differimenti e proroghe . Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Slittano al 1° Gennaio 2009 :
Sicurezza Cantieri![]() Per le attività svolte nei cantieri, cosa cambia rispetto alla 494? Con il Testo Unico vengono abrogati il D.Lgs. 494/96 ed il 493/96, che vengono sostituiti dai Titoli IV e V. * Il contesto definitorio (art.89 Testo Unico) di base del decreto legislativo 494/96 è rimasto immutato salvo che per il responsabile dei lavori e per il coordinatore per l’esecuzione dei lavoratori. Pur permanendo il regime di nomina facoltativa da parte del committente, il responsabile dei lavori coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera medesima. * Inoltre, il legislatore ha esteso la “clausola di incompatibilità” CSE/Impresa: il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, oltre a non poter essere il datore delle imprese esecutrici come già indicato nel D. Lgs. n. 494/1996, non può essere ora neanche un suo dipendente né il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dallo stesso designato. Nell’art. 89 viene data, altresì, una definizione della “impresa affidataria” individuata quale impresa titolare del contratto di appalto con il committente e che, nella esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. * Per quanto riguarda la idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, il committente o il responsabile dei lavori, ai sensi dell’art. 90 comma del Testo Unico, è tenuto: § a verificare l’idoneità tecnica professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità specificate nell’allegato XVII; § a chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione sull’organico medio annuo e sul contratto collettivo applicato ai dipendenti, oltre agli estremi delle denunce dei lavoratori fatte a Inps, Inail e casse edili (per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire occorre il DURC e l’autocertificazione rispetto al contratto collettivo); § a trasmettere all’amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori e la documentazione esteso anche ai lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero ai lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. * Il Testo Unico introduce poi nell’art. 90 un’altra novità che riguarda i casi nei quali sussiste l’obbligo da parte del committente di designare i coordinatori in fase di progettazione ed in fase di esecuzione: Nel nuovo Testo Unico (art. 90 comma 3), infatti, l’obbligo da parte del committente, anche in caso di coincidenza con l’impresa esecutrice, della nomina dei coordinatori sussiste sempre nel caso in cui sia prevista la presenza in cantiere di più imprese anche non contemporanee, al di là quindi della sua entità e rischiosità, a meno che nel cantiere stesso non siano eseguiti dei lavori non soggetti a permessi di costruire. * Una ulteriore novità introdotta con l’art. 90 del nuovo Testo Unico riguarda la sospensione del titolo abilitativo, già prevista nell’art. 3 comma 8 lettera b-bis) del D. Lgs. n. 494/1996 nel caso di assenza della certificazione della regolarità contributiva, e che ora opererà anche in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento o del fascicolo dell’opera o anche in assenza della notifica preliminare quando previsti. * Importante è ancora la novità introdotta con l’art. 93 per quanto riguarda la responsabilità del committente ed il rapporto fra questi ed il responsabile dei lavori; infatti, rispetto al sistema previgente, la responsabilità del committente nel rapporto con il responsabile dei lavori ha natura mista: di esonero limitatamente all’incarico conferito (necessariamente con delega di funzioni); di non esonero quanto al profilo di “culpa in vigilando” in ordine alla verifica di alcuni adempimenti delegati. * Dalla lettura dell’art. 96 si evince che gli obblighi per le imprese aumentano di numero e vengono assoggettati alla sanzione penale. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento giuridico dell’obbligo di valutazione dei rischi e di suo aggiornamento, nonché di quello relativo all’informazione ai propri subappaltatori e lavoratori autonomi. * Con il Testo Unico vengono, inoltre, introdotti con l’art. 97 nuovi obblighi a carico del datore di lavoro delle imprese affidatarie i quali sono chiamati a vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento nonché a coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle misure generali di sicurezza ed a verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l'esecuzione. * In merito ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori con l’art. 98 del Testo Unico i titoli di studio e professionali dei coordinatori sono stati attualizzati rispetto all’art.10 del dlgs. 494/96, e i contenuti e le modalità dei corsi di qualificazione professionale sono stati normati all’allegato XIV del Testo Unico. * Per quanto riguarda i piani di sicurezza e di coordinamento nell’art. 100 del Testo Unico sono state riportate le disposizioni già contenute nell’art. 12 del D. Lgs. n. 494/1996, salvo che per i contenuti minimi e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza, definiti all’allegato XV del Testo Unico. * Circa l’obbligo di trasmissione dei piani di sicurezza (art. 101) , il sistema è rimasto invariato, salvo che per la parte sul flusso tra imprese esecutrici e impresa affidataria: viene imposto che tutte le imprese esecutrici debbano trasmettere il POS all’impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio piano di sicurezza, lo trasmette al coordinatore per la esecuzione. * Infine, con l’ art. 157 del Testo Unico le sanzioni a carico degli inadempienti risultano incrementate rispetto a quelle già stabilite nel D. Lgs. n. 494/1996. D.Lgs. 81/08: Punto della situazioneSICUREZZA: D.Lgs.81/08 prime modifiche Punto della situazione sul D.Lgs.81/08 (c.d. TESTO UNICO) Gli ultimi decreti legge hanno apportato delle modifiche al D.lgs.81/08:
Ricapitoliamo: DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. (GU n. 147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n.152) Art. 39: "12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresse." Quindi, viene soppressa la sanzione prevista per il datore di lavoro per non aver fornito la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Dallo stesso decreto legge, altre modifiche al D.Lgs.81/08: Art. 41: ... 11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravita' di esposizione al rischio di infortunio,». 12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o». DECRETO-LEGGE 3 giugno 2008, n. 97 Proroga obbligo comunicazione dati infortuni sul lavoro (art. 4, c. 2) " Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009." Il Dlgs 81/08 all'articolo 18 , comma 1 lettera r) riporta: " comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;" Per cui, tale comunicazioni saranno obbligatorie dal 1 gennaio 2009. Inoltre, La 6.a Commissione del Senato ha approvato un emendamento al ddl n. 735-Senato di Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97: tende a rinviare al 1 gennaio 2009 gli adempimenti sulla valutazione dei rischi che dovrebbero entrare in vigore il 29 luglio 2008. Andrà ora al parere delle Aule del Senato e della Camera. Per cui, le attuali disposizioni rimarranno in vigore fino alla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, che seguirà alla definitiva approvazione. Formazione e informazione cardini del nuovo piano di prevenzione INAILTra gli interventi previsti: la realizzazione della Scuola INAIL di Formazione in prevenzione, la strutturazione della campagna itinerante “Camper della formazione” e l’istituzione della nuova figura dell’operatore per la prevenzione. I fondi stanziati ammontano a 46 milioni di euro per il 2008 e a 56 milioni di euro per il 2009
Analisi d lgs 81 2008Il Testo Unico, soprattutto col suo Titolo I configura un nuovo sistema complesso, alle cui basi troviamo: • Principi comuni di fondo Indicati come comuni a tutto l’articolato (art.1, finalità), sono particolarmente importanti perché esplicitano l’intento di tutto il testo (che dovrebbe permearlo tutto) : garantire uniformità di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori con attenzione anche alle differenze di genere, di età, alle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Condividiamo pienamente tali principi, vanno coerentemente applicati e valorizzati. In alcuni casi sono riscontrabili pienamente, a volte meno, nello specifico dell’articolato. • Definizioni strategiche In gran parte nuove, sostanziano e declinano, ampliano o delimitano, a seconda dei casi, concetti, figure, ruoli, strutture (art. 2, che alleghiamo). Tra queste una nuova definizione di lavoratore, che comporta modifiche e pone alcune contraddizioni riguardanti i lavoratori e i loro diritti di base alla salute e sicurezza lavorativa E’ una tematica essenziale alla luce della sempre più complessa realtà odierna, ed è delicata al tempo stesso, richiedendo concrete scelte, non facili, in tema di diritti effettivi (quanti, quali, come), per darvi adeguato riscontro. I punti (articoli) che ne trattano sono a nostro avviso innovativi quanto a obiettivi dichiarati, ma non tutti sufficientemente omogenei tra loro e organici coi principi posti , nel come li si articola. Si tratta da un lato di una significativa estensione di diritti precedenti o introduzione di diritti prima inesistenti, dall’altro di operazioni poco comprensibili, o non sufficientemente rispondenti ai bisogni. Fonte CISL Milano Nuova definizione di lavoratoreIl testo, nell’introdurre la nuova definizione di lavoratore (art. 2), lo indica come persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Se la definizione appare più aperta ed estesa che in passato, l’esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari, crea ombre e contraddizioni, anche con le finalità dichiarate: sono infatti certamente lavoratori, e ancor più lavoratrici, spesso immigrate/i, e con retribuzione in busta paga e versamento di contributi 7. Ai lavoratori vengono invece, in positivo, equiparati i volontari nonché i tirocinanti. Sono confermate poi altre figure già equiparate dal 626: -socio lavoratore di cooperative o società di fatto (aggiungendosi gli “associati in partecipazione”) -allievi di scuole, università e partecipanti a corsi di formazione professionale in cui si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici fisici e biologici (aggiungendosi “ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi di effettiva esposizione). Noi eravamo convinti, sin dall’uscita del 626, dell’opportunità di equiparare ai lavoratori non solo alcuni ma tutti gli allievi, di tutte le realtà scolastiche. Anche rispetto alla realtà di fatti che sempre più spesso accadono negli ambienti scolastici sarebbe davvero stata buona cosa. Evidenziamo comunque che i rischi vanno sempre globalmente intesi e che la valutazione dei rischi posta in capo ai datori di lavoro dovrà in tutti i casi considerare chiunque a qualunque titolo ne risulti esposto, rischi psicosociali compresi (artt. 2 e 28). L’aver mantenuto contraddittorie, a nostro avviso, delimitazioni a taluni rischi fisici, di taluni ambienti, nonché ai soli rischi materiali é un tipo di problematica che ricorre anche nei confronti di diverse altre categorie. Fonte Cisl Milano I lavoratori La formazione (art. 37), che contempla sostanziosi arricchimenti, dovrà:-essere sufficiente ed adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche; -essere sufficiente ed adeguata anche nel merito dei rischi specifici trattati in tutti gli altri titoli del TU (abbreviazione usata per “Testo Unico”) -essere svolta in modo adeguato, specifico, continuativo anche per i preposti (v. art. 19) 11. -essere facilmente comprensibile e consentire di acquisire conoscenze e competenze necessarie -nel caso di lavoratori immigrati, avvenire previa verifica della comprensione e della conoscenza della lingua veicolare (quindi non necessariamente italiana) utilizzata nel percorso formativo. Per i lavoratori in generale (compresi quelli autonomi e le imprese familiari, per cui è tuttavia – come già detto- facoltativa), la formazione verterà su una serie di concetti che riprendono e integrano quelli già previsti (resta assente quello, importantissimo, di organizzazione del lavoro) nonché sui rischi, i possibili danni, le misure e le procedure riguardanti il settore o comparto aziendale. Un accordo Stato Regioni dovrà, previa consultazione delle parti sociali, definirne entro un anno durata, contenuti minimi (rendendo quindi possibile integrare quanto qui non previsto), nonché modalità. Le competenze acquisite saranno registrate nel “libretto formativo del cittadino”, di esse dovrà tener conto il datore di lavoro ai fini della programmazione, nonché gli organismi di vigilanza ai fini della verifica sul rispetto degli obblighi. Per tutti i lavoratori, come già previsto dal 626, la formazione dovrà essere sistematicamente aggiornata. Si introduce uno specifico obbligo di aggiornamento periodico per le figure dei lavoratori incaricati della lotta antincendio e primo soccorso 12 I nuovi diritti sono esigibili da subito (ovvero dal 15/5/08) tranne per la nuova formazione. Nella riunione periodica (che esamineremo successivamente) si discuterà anche della formazione dei lavoratori. Sarebbe importante non limitarsi ad attendere quanto dirà l’accordo Stato-Regioni ma proporre e sperimentare, a livello territoriale attraverso gli organismi paritetici, o aziendale laddove ve ne siano adeguate condizioni (anche di garanzia qualitativa), il nuovo modello formativo. Un altro nuovo concetto, che delimita per alcuni aspetti specifici la figura di lavoratori, è il loro “computo” (art. 4). A seconda che siano o meno anche considerati “computabili”, o per quale durata di ore e periodo lavorativo lo siano, ne derivano conseguenze, variamente riguardanti le singole realtà aziendali, su, ad esempio: -il numero e la tipologia di RLS eleggibili -la tipologia di obblighi per il datore di lavoro rispetto alla valutazione dei rischi, alla riunione periodica, alle ore di aggiornamento formativo riguardanti l’RLS (v. sotto) -obbligo di dotarsi di SPP interno, possibilità per datore di lavoro di assumere il compito di RSPP (Responsabile del Servizio) -le quote di contributo per lavoratore a carico delle aziende in cui non venga eletto l’RLS interno, da destinarsi ad un fondo a sostegno della PMI, dei RLST e alla pariteticità, costituito presso l’Inail (v. più sotto) Per una più precisa valutazione rinviamo alla lettura dell’articolo specifico: pur presentando qualche sfrido, in linea di massima riteniamo comunque apprezzabile lo sforzo di equità compiuto GLI ORGANISMI PARITETICI Sono definiti (art. 2 C.1 ee) “sedi
privilegiate per: la programmazione di attività formative e
l’elaborazione e raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo
sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro;
l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti
in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o
dai contratti collettivi di riferimento”
Alcune funzioni accessorie sono state inserite in punti dell’articolato che trattano soprattutto di altro, prevedendone un operato:
Le funzioni principali sono invece declinate nell’art. 51 ad essi interamente dedicato. Sono state al riguardo lasciate aperte varie porte, prevedendone un ruolo piuttosto sfumato (o fumoso…), evitando così paventati rischi di sovrapposizioni di funzioni con gli organismi ispettivi, ma non apportandovi neppure effettive innovazioni di ruolo e funzioni. Produrle avrebbe significato disporre di una chiara e condivisa loro visione, che si è rivelata difficile da prodursi in un quadro di esperienze e aspettative diverse fra settori e relative parti sociali, non tutte sufficientemente mature (vedremo più sotto che le esperienze saranno rese oggetto di monitoraggio da parte istituzionale). Conseguentemente non sono stati privilegiati finanziamenti a sostegno effettivo di tutti gli OP (considerando, presumibilmente, prioritario invece privilegiare quelli inesistenti o solo centralizzati o esistenti solo sulla carta .
Le innovazioni comunque apportate riguardano:
Si introducono inoltre alcuni loro obblighi:-trasmettere
al Comitato nazionale istituzionale (di cui all’art. 5), una relazione
annuale sull’attività svolta. -comunicare alle aziende che opteranno
per l’RLST, nonché agli organi di vigilanza territorialmente
competenti, i loro nominativi E’ questa una parte tutta da ricontrattare e su cui sviluppare accordi.
Non ne vengono definiti i livelli. L’incertezza dei finanziamenti non
può essere scusa per non riqualificarne ruolo e contenuti (oltre
ad informazione e formazione, ad es. qualificazione imprese, sviluppo
di buone prassi nelle stesse, elaborazioni congiunte su tutti i temi di
rilievo, ricerca soluzioni e proposte alle imprese per soluzioni
organizzative e tecniche). I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza![]() Luci ed ombre talvolta si mescolano, prevalgono ampiamente le prime, si aprono quindi anche nuove forti scommesse. Il TU indica che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza “sono istituiti” (art. 47) a livello territoriale (RLST), aziendale (RLS), di sito produttivo (RLS.SP, nostro acronimo), e che la loro elezione (sentite le parti sociali) dovrà avvenire di norma (salvo la contrattazione collettiva indichi diversamente), in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale (a quest’ultimo proposito si fa rinvio ad un decreto, non ne sono però definiti i tempi).13 I loro nominativi dovranno essere comunicati annualmente all’Inail (art. 18 C.1 aa) Sulla elezione (o designazione) dell’RLS aziendale, sui numeri di RLS aziendali eleggibili, e su altro in termini di rappresentanza e agibilità, non sono registrabili sostanziali novità, rinviandosi il tutto alla contrattazione collettiva (come richiesto delle associazioni datoriali). Importanti novità sono invece poste, anche legislativamente, su altri piani strategici: -ove non si proceda alla elezione di RLS interno, anche nelle aziende sopra i 15 lavoratori, la funzione sarà svolta da un RLST (il principio è quello che nessuna azienda dovrà più essere priva di rappresentanza) -l’ RLS aziendale avrà diritto ad un aggiornamento periodico, con durata minima di 8 ore annue per le imprese sopra i 50 lavoratori e 4 per quelle sotto, ma solo tra i 15 e i 5014 (per la formazione di base si riprendono i contenuti già previsti, la durata minima non varia ma le 32 ore sono articolate adesso in 20 + 12 ore dedicate ai rischi specifici presenti in azienda e si aggiunge un obbligo di “verifica di apprendimento”). Il tutto è poi rinviato alla contrattazione collettiva nazionale. -Come per i lavoratori, anche i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dovranno ricevere formazione periodica in relazione all’evoluzione del rischio e insorgenza di nuovi rischi. Per quanto concerne le “attribuzioni” (art. 50) l’RLS, ma anche esplicitamente l’RLST (art. 48, C.1), nonché l’RLS.SP (art. 49, C.3) inoltre: -è consultato sulla designazione del RSPP (non solo più degli addetti, come indicava il 626) nonché del Medico Competente -dovrà disporre anche degli “spazi necessari” per esercitare le sue funzioni e facoltà, “anche tramite l’accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche” (con riferimento al già previsto registro infortuni che viene ora informatizzato) -riceverà (come già esplicitato dalla L.123/07) copia del documento di valutazione dei rischi, e aggiuntivamente in caso di esistenza di imprese in appalto (sia l’RLS del committente che l’RLS delle appaltatrici), copia del DUVRI (uno specifico “Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze”, ne diremo più avanti considerando gli Appalti) La nuova norma specifica anche che l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con quella di RSPP o SPP. Per l’ RLST (art. 48) le innovazioni più specificamente rilevanti riguardano anche: -un contributo obbligatorio, a carico di tutte le aziende in cui non sia stato eletto o designato l’RLS interno, pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore, che affluirà ad un fondo pubblico (art. 52 C.2b) costituito presso l’Inail -un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro tre mesi dalla sua elezione o designazione, più otto ore di aggiornamento annue -l’incompatibilità delle funzione di RLST con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative In ogni situazione di impedimento aziendale, l’RLST comunicherà il fatto all’Organismo Paritetico., ma é prevista la comunicazione all’organismo di vigilanza territoriale competente solo in caso di mancanza dello stesso. Nel caso in cui gli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria non individuassero le modalità di elezione o designazione del RLST, esse saranno individuate, sentite le parti sociali, da un decreto ministeriale. Altre innovazioni interessanti introdotte: - spetterà all’O.P. (Organismo Paritetico), o in sua mancanza al Fondo di cui sopra, comunicare alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo dell’RLST - l’RLST redigerà una relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo L’RLST continua ad essere considerato “o territoriale o di comparto”, avremmo voluto si introducesse un e-e, per qualificare più chiaramente questa figura ed evidenziare anche una necessità di rappresentanza numericamente più adeguata. A tal proposito occorrerà disporre preliminarmente di adeguate proiezioni sull’affluenza prevedibile di contributi al Fondo nonché sulla loro possibile redistribuzione in relazione a settori/comparti, territori e loro articolazioni. Circa le modalità di funzionamento del fondo e i criteri del suo riparto (il fondo raccoglie anche altri tipi di entrate e riguarda anche il sostegno alla PMI e alla pariteticità) si fa ufficialmente rinvio ad un decreto da emanarsi entro un anno (sentite le parti sociali). Si indica tuttavia che: almeno il 50% delle disponibilità dovrà essere devoluto a sostegno e finanziamento dei RLST, anche con riferimento alla loro formazione. Una figura assolutamente nuova, per certi versi ancora sperimentale, è quella dell’RLS di sito produttivo (RLS.SP) (art.49). Verranno individuati in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri: -porti -centri intermodali di trasporto -impianti siderurgici -cantieri con almeno 30.000 uomini/giorno nonché : -“contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500” L’RLS.SP. è una figura individuata tra gli RLS aziendali e su loro iniziativa, demandandosi invece alla contrattazione collettiva lo stabilire modalità di individuazione e realizzazione del coordinamento e per l’esercizio delle attribuzioni (ex art. 50), in tutte le aziende o cantieri del sito in cui non vi siano RLS. Sarà necessario anche individuare e concordare una interfaccia, ad es. il committente, una authority, per dare un’efficacia adeguata a questa forma di rappresentanza. In presenza di rinvii a diversi livelli di contrattazione occorrerà fare adeguatamente sistema ma senza inutili attendismi. Infortuni sul lavoro: Commissione parlamentare![]() Valuterà il fenomeno degli infortuni E' stata pubblicata la DELIBERAZIONE 24 giugno 2008: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche». (GU n. 150 del 28-6-2008 ) La deliberazione consta di 6 articoli: viene istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche». Di seguito viene riportato il testo dell'articolo che specifica gli accertamenti da parte della Commissione: Art. 3. 1. La Commissione accerta: a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle cosiddette «morti bianche», alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresì le aree in cui il fenomeno e' maggiormente diffuso; b) l'entità della presenza dei minori con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio; c) le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro; d) il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario; e) l'idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti alla applicazione delle norme antinfortunistiche; f) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica, nonché sul Servizio sanitario nazionale; g) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro; h) l'incidenza sul fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata; 7月8日 Comunicazione Infortuni
L’obbligo del datore di lavoro di comunicare all’INAIL o all’IPSEMA, a
fini statistici e informativi, le informazioni relative agli infortuni
che implichino un’assenza dal lavoro superiore al giorno non è al
momento operativo. Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha
diffuso una circolare: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - Lettera circolare 21 maggio 2008, n. 6587 Articolo 18, comma 1, lettera r), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Obbligo di comunicazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro - Prime indicazioni operative In relazione alla recente entrata in vigore del D.Lgs. di cui all’oggetto, pubblicato in data 30 aprile 2008 nel S.O., alla Gazzetta Ufficiale n. 101, sono pervenute diverse sollecitazioni in ordine alla corretta interpretazione da fornire relativamente all'obbligo, posto a carico del datore di lavoro dall'art. 18, comma 1, lettera r), del citato provvedimento, di "comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni". Al riguardo, va innanzitutto evidenziato come la disposizione in parola vada inquadrata avendo riguardo alla costituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (cd. SINP) di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 81/2008, le cui regole di funzionamento verranno definite tramite un decreto interministeriale da adottarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore del medesimo decreto legislativo nonché alle statuizioni dell'art. 53 del medesimo "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro che introducono il principio generale per cui "tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro può essere tenuta su un unico supporto cartaceo o informatico" (art. 53, comma 5, prima alinea, D.Lgs. n. 81/2008) e puntualizzano nella prospettiva di una complessiva rivisitazione delle modalità di tenuta della medesima documentazione che le "modalità per l'eventuale documentazione o per la tenuta semplificata della documentazione" in parola verranno individuate tramite "successivo decreto", da adottarsi nel termine di dodici mesi dalla entrata in vigore del cd. "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro. In tale contesto complessivo di riferimento, è ragionevole ritenere che la comunicazione delle informazioni relative agli infortuni che implichino una assenza dal lavoro superiore al giorno, non a caso espressamente qualificata dalla norma come adempimento "a fini statistici ed informativi" sia obbligo destinato ad operare unicamente una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del sistema da utilizzare per le comunicazioni medesime vale a dire fino alla adozione dei provvedimenti appena citati. Tale conclusione si impone, altresì, anche in relazione alla circostanza che trattasi di un obbligo del tutto nuovo rispetto al previgente quadro giuridico, assistito da sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.000 a 3.000 euro, ex art. 55, comma 4, lettera l, del D.Lgs. 81/2008). Nulla è immutato rispetto agli obblighi previsti dall'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965 (il quale prevede, in particolare, che l’infortunio va denunciato entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'evento o, nel caso che l’infortunio si verifichi durante la navigazione, il giorno del primo approdo dopo l’infortunio) e all'obbligo di annotazione dell'evento nel registro infortuni. D. Lgs 81 Testo Unico SicurezzaD. Lgs 81![]()
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