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September 27
 Nel corso del XVIII Congresso Mondiale sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro, svoltosi a Seoul, Corea, dal 29 giugno al 2 luglio 2008, è stata siglata la "Dichiarazione di Seoul",
su invito dell'ILO (Ufficio Internazionale del Lavoro), dell'AISS
(Associazione Internazionale di Sicurezza Sociale) e dell'Istituto
coreano per la Sicurezza Sociale, organizzatori del congresso.
La
Dichiarazione sollecita governi, datori di lavoro e lavoratori a
rafforzare i rispettivi ruoli per garantire, in tutto il mondo, una
migliore salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nella consapevolezza
che elevati standard di sicurezza e salute sono, non solo un diritto
fondamentale dei lavoratori, ma anche il pre-requisito della qualità
delle performance produttive. La
Dichiarazione riconosce la funzione essenziale della formazione e dello
scambio di buone prassi per migliorare i livelli di salute e sicurezza
sul lavoro e attribuisce a governi, parti sociali e istituzioni di
sicurezza sociale un ruolo privilegiato nella promozione di una cultura
della prevenzione e nella fornitura di servizi, trattamento e sostegno
alle attività di riabilitazione. Il testo è stato firmato da
cinquanta personalità tra rappresentanti di governi e delle parti
sociali, vertici delle Istituzioni europee e internazionali,
responsabili del mondo delle imprese e delle Istituzioni nazionali di
sicurezza sociale.
 Nuove
regole per garantire maggiore sicurezza e diminuire gli incidenti, ma
anche sopralluoghi, corsi di formazione e nuovi criteri per le società
appaltanti. Previsto anche un tour nei vari comuni, in collaborazione
con l'Anci per illustrare le novità della legge
La
regione Toscana sceglie la strada della sicurezza. A promuovere e
garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza all'interno dei
cantieri sarà, infatti, la presenza di un tutor specializzato, figura
creata per la prima volta durante la costruzione dell'Alta velocità
Firenze-Bologna e che ora diventa obbligatoria per legge. Così dice il
regolamento attuativo della legge regionale sugli appalti che è stato
approvato dalla giunta lunedì scorso su proposta del vicepresidente
della Regione Toscana Federico Gelli. L'obiettivo dichiarato è
quello di rafforzare la sicurezza nei cantieri pubblici per cercare di
combattere la piaga degli incidenti sul lavoro, che nei primi 9 mesi
del 2008 ha già causato 5 morti nel settore edile ( la metà rispetto ai
decessi dello scorso anno). Per fare questo nel 2007 sono stati svolti
corsi di formazione per 12mila persone, sono stati effettuati 40mila
controlli sulle 300mila aziende presenti nel territorio e 29mila
verifiche impiantistiche. Le nuove regole prevedono l'obbligo per la
stazione appaltante di valutare le offerte in primo luogo sulla base
del rispetto dei requisiti di sicurezza e non esclusivamente sul
criterio economico. La giunta ha anche definito un prezzario regionale
sugli importi per le gare. I costi dovranno essere adeguati ogni anno
agli effettivi valori di mercato tenendo anche conto della manodopera e
delle misure di sicurezza. È previsto anche un tour nei vari comuni, in
collaborazione con l'Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani),
per illustrare le novità della legge.
Fonte INAIL
 Dopo il Meeting di Rimini, sarà la Fiera del Levante - da domani fino al 21 settembre - il secondo appuntamento scelto dall'INAIL
per anticipare alcuni dei contenuti della nuova campagna di
comunicazione che partirà il prossimo autunno. Una campagna dai forti
accenti sperimentali e basata, in particolare, sui concetti di
"attenzione" e della sicurezza come "cultura da indossare". Ne parliamo
con Marco Stancati, direttore della comunicazione dell'Istituto.
Stancati,
l'INAIL è presente da diversi anni con un proprio stand alla Fiera del
Levante di Bari. Perché tanta considerazione per questo appuntamento?
"Si
tratta di un momento di enorme interesse pubblico: non solo perché
rappresenta l'evento fieristico più importante del Meridione, grazie
anche alla sua caratteristica di essere punto di congiunzione tra
Occidente e Oriente, ma anche per l'utenza che vi partecipa. Qui,
infatti, convergono indistintamente imprenditori e lavoratori: le due
categorie di principale riferimento dell'INAIL. Per questo lo abbiamo
scelto come scenario per portare avanti la nostra campagna sui
comportamenti sicuri che, attualmente in fase sperimentale, partirà in
via ufficiale dal prossimo mese di ottobre, in collaborazione col
Ministero del Lavoro".
Può darci qualche anticipazione?
"La
campagna durerà 2-3 mesi e si baserà sia su mezzi "classici" come carta
stampata, radio e affissioni, sia sui New Media senza trascurare la
comunicazione non convenzionale e quella virale. Per la creatività
abbiamo avuto due partner molto propositivi: McCann Erickson per le
iniziative sui mezzi tradizionali e la società Fabrica di Benetton per
la non convenzionale. Sarà basata particolarmente sul concetto di
"attenzione", declinato nei suoi principali aspetti: attenzione ai
rischi del lavoro, attenzione ai comportamenti sicuri e - uso
volutamente un bisticcio di parole - attenzione anche ai rischi delle
cadute di attenzione... Oggi, infatti, il problema non è più quello
della sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul problema degli
infortuni; sensibilità di fatto ormai diffusa. Adesso si tratta di fare
capire il ruolo che ognuno di noi, con i propri comportamenti, può
svolgere a favore della sicurezza. Ripeto "ciascuno di noi": perché
siamo tutti lavoratori o datori di lavoro, o le due cose insieme. A tal
proposito, nel corso del recente Meeting di Cl di Rimini, abbiamo già
proposto con grande successo il braccialetto della sicurezza, una delle
iniziative di comunicazione non convenzionale che faranno parte della
campagna. A Bari riproporremo l'esperimento con il pubblico di quel
grande mercato, indubbiamente diverso dal pubblico del meeting di
Rimini. Anche in questo caso il messaggio che vogliamo lanciare è che
la sicurezza è, prima di tutto, un abito mentale, una cultura da
indossare".
Quali altre iniziative l'INAIL proporrà durante la Fiera?
"La
nostra Direzione Regionale Puglia ripeterà, potenziandola, l'esperienza
dei "percorsi di educazione stradale" dell'anno scorso: bambini dai 5
ai 10 anni su automobiline elettriche si cimenteranno su un mini
percorso cittadino nel rispetto delle norme di circolazione. Ci
aspettiamo non meno di 4mila partecipanti. Per i ragazzi (fino a 22
anni) utilizzeremo invece le potenzialità di Second Life per una
esperienza particolarissima di formazione ai comportamenti sicuri:
dovranno ripavimentare una via Sparano virtuale muovendosi in un
cantiere perfettamente ricostruito e dotato dei Dispositivi di
Protezione Individuale. Insomma usiamo la tecnologia per far
metabolizzare la sicurezza.
Nel corso della Fiera si svolgerà anche il Public camp dei comunicatori pubblici...
"Sarà
un appuntamento molto importante, fortemente voluto dall'Associazione
della Comunicazione Pubblica e intelligentemente organizzato da Eugenio
Iorio. La filosofia è quella del BarCamp: permettere a tutti di parlare
con tutti. Non ci sarà, dunque, il classico pubblico di spettatori
"bloccati", ma partecipanti attivi che si confronteranno su ogni
aspetto della comunicazione pubblica. Per quanto mi riguarda, sarò
anche docente di uno dei master diffusi di una iniziativa collaterale:
un workshop sulla pianificazione dei media nella Pubblica
amministrazione e sui metodi di valutazione dell'impatto delle campagne
sui cittadini".
Come definirebbe, oggi, lo stato della comunicazione nella Pa?
"In
totale stallo. E quindi da sbloccare. Se, infatti, la legge 150/2000 ha
permesso alle Università la formazione di una nuova leva di
professionisti in questo settore, è anche vero che il blocco del
turn-over nella Pa fa sì che i pochi concorsi avviati abbiano
privilegiato altre pesanti carenze (dirigenti, medici, infermieri. E
quindi siamo al paradosso. La PA Università forma i comunicatori, il
resto della PA ne ha bisogno ma non può assumerli. Di fatto, la nuova
linfa scarseggia. Gli esponenti della comunicazione pubblica di oggi
arrivano da altri percorsi, ma sono maturi i tempi per l'ingresso di
una nuova leva specializzata,. Nel corso del Public camp rifletteremo
anche su come fare questo mestiere nel prossimo futuro e su come
realizzare questo passaggio di testimone".
fONTE INAIL
 Con Decreto del 9 luglio 2008,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2008, il
Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha
stabilito le modalità di tenuta e conservazione del Libro Unico del
lavoro e la disciplina del relativo regime transitorio.
* Il decreto ministeriale
Disponibile la circolare n. 20 del 21 agosto 2008
riguardante il Libro Unico del Lavoro e attività ispettiva - articoli
39 e 40 del decreto legge n. 112 del 2008: prime istruzioni operative
al personale ispettivo.
Circolare n. 20 del 21 agosto 2008 (formato .pdf 3,15 Mb)
Pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008, ed in vigore dal
giorno successivo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 6 maggio 2008 che approva il Modello unico digitale per l'edilizia.
Tale
modello dovrebbe gradualmente portare alla presentazione per via
telematica ai comuni gli atti di assenso in campo edilizio - come le
denunce di inizio attività o le domande per il rilascio di permessi di
costruire - e verrà definito entro il 2008 da una commissione istituita
ad hoc a cui prenderanno parte regioni, comuni e Agenzia del territorio.
Il
modello sarà utile per la presentazione in via digitale allo sportello
unico per l'edilizia (di cui all'art. 5 del DPR 380/2001, Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
delle istanze in materia di attività edilizia, comprese anche le
informazioni necessarie per l'aggiornamento degli atti catastali e le
caratteristiche tecniche dell'infrastruttura per l'erogazione dei
servizi.
Il modello unico digitale per l'edilizia e le
caratteristiche tecniche dell'infrastruttura per l'erogazione dei
servizi saranno approvati con successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 gennaio 2009, sentita
la conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ne stabilirà i
termini per la progressiva e graduale adozione.
La commissione
sarà formata da sei componenti più un presidente. Quest'ultimo sarà
scelto dal dipartimento per gli affari regionali ed autonomie locali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che promuove l'attivazione
della commissione stessa, mentre i componenti saranno nominati in egual
misura su indicazione dell'ANCI, della conferenza dei presidenti delle
regioni e dell'Agenzia del territorio.
Il suo operato sarà di
garantire la trasferibilità delle informazioni contenute nel modello
unico nei processi amministrativi collegati, con particolare
riferimento all'integrazione sistemica fra i dati relativi a:
* adempimenti catastali, * processi autorizzativi edilizi, * aggiornamento delle anagrafi territoriali comunali.
La
Commissione garantirà inoltre la fruibilità del servizio per l'intero
territorio nazionale, anche in relazione all'articolazione dello
sviluppo delle tecnologie ICT riscontrabili negli enti locali.
Il decreto è così articolato:
* Art. 1 Modello unico digitale per l'edilizia e caratteristiche dell'infrastruttura tecnologica * Art. 2 Commissione * Art. 3 Linee guida * Art. 4 Efficacia * Art. 5 Entrata in vigore
 Firmato tra la Regione Campania
ed il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, i ministri Altero
Matteoli, Stefania Prestigiacomo e Raffaele Fitto un importantissimo
accordo sulle grandi infrastrutture e le grandi opere da finanziare in
Campania con la nuova Legge Obiettivo. Un risultato di grande rilievo.
Si tratta infatti di un atto integrativo dell'Intesa Generale Quadro
siglata da Governo e Regione nel 2001 sulle opere da finanziare con la
Legge Obiettivo.
Con
questo accordo, complessivamente, vengono concentrati, fino al 2013, 4
miliardi e 460 milioni di euro sulle infrastrutture di trasporto della
Campania. Risorse significative che si aggiungono alle altre fonti di
finanziamento europee, statali e regionali: per un totale di circa 14
miliardi di euro, di cui 12 già disponibili.
Sarà
così possibile chiudere tutti i cantieri delle opere prioritarie già
aperti sul territorio campano e si avvierà a conclusione quasi il 100%
dell'intero programma regionale di potenziamento delle infrastrutture
di trasporto regionali di rilievo nazionale. In particolare si
finanziano:
* la prima tratta beneventana della Napoli-Bari;
* la realizzazione dell'aeroporto di Napoli-Grazzanise e l'ampliamento dell'aeroporto di Salerno-Pontecagnano;
*
il completamento delle linee 1, 6, 7 e 8 (quella all'interno dell'ex
Italsider di Bagnoli) della metropolitana di Napoli, di quella di
Salerno e della linea Piscinola-Aversa-Teverola della ex Alifana;
* le nuove stazioni di Pompei Scavi e Villa dei Misteri della Circumvesuviana progettate da Peter Eisenman;
* il completamento della Contursi-Lioni-Grottaminarda e della variante alla Domitiana;
* il potenziamento dei collegamenti stradali e ferroviari per i porti di Napoli e Salerno.
Inoltre,
si inserisce, per la prima, volta il potenziamento della linea
ferroviaria ad alta capacità Napoli-Bari tra le grandi opere
strategiche del Paese da finanziare con la Legge Obiettivo;
nello
stesso elenco delle grandi opere vengono confermati tutti gli
interventi prioritari infrastrutturali programmati o in corso sul
territorio della Campania, aggiornandone il quadro economico e il
fabbisogno delle risorse necessarie a realizzarli e/o completarli.
Infine,
si confermano i finanziamenti già previsti dall'Accordo preliminare del
28 febbraio 2007 firmato dal precedente Governo e dalla Regione
(complessivamente 812,9 milioni di euro di fondi europei del PON -
Piano Operativo Nazionale - e 915,1 milioni di fondi del PNM - Piano
Nazionale per il Mezzogiorno).
(fonte: Regione Campania)
 Osservatorio mensile sulle gare di ingegneria e di architettura
Crollo negli ultimi tre mesi In flessione anche gli appalti misti di progettazione e costruzione In
giugno, luglio e agosto si è bruscamente interrotta la tendenza di
moderato recupero - rilevata nei primi cinque mesi dell'anno - nella
domanda pubblica di ingegneria, architettura e consulenza
tecnico-economica. Questi in sintesi i dati forniti dall'osservatorio
Oice/Informatel nell'aggiornamento mensile al 31 agosto. Infatti,
dopo il crollo di giugno dell'importo totale delle gare indette nel
mese (-70,7% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso), forti
flessioni su base annua sono state rilevate anche in luglio (-28,2%) e
agosto (-21,9%). Nei tre mesi si sono persi 117,2 milioni di euro
rispetto ai corrispondenti mesi del 2007, assorbendo quasi del tutto la
crescita di 124,1 milioni di euro realizzata nel periodo gennaio-maggio
2008. In particolare, le
gare di agosto sono state 359 (di cui 52 sopra soglia) per un importo
complessivo di 46,7 milioni di euro (31,7 milioni sopra soglia), con un
decremento su base annua del 21,9% (-24,5% sopra soglia e -15,8% sotto
soglia). Nei primi otto
mesi risultano pubblicate 3.084 gare, il numero più basso rilevato dal
2000, e il loro importo totale è pari a 489,3 milioni di euro, con una
flessione del 6,0% a prezzi correnti rispetto al valore medio annuale
nello stesso periodo degli ultimi sette anni. "La
depressione della domanda pubblica - ha commentato il presidente Oice
Braccio Oddi Baglioni - inasprisce la concorrenza fra gli operatori,
che riducono oltre misura i loro margini pur di presidiare il mercato e
quindi il ribasso medio, secondo le prime informazioni sulle gare
indette nel 2008, è arrivato al 32,6%. Oltre a difficoltà di ordine
economico e finanziario dovute all'oggettiva carenza di risorse
pubbliche - ha proseguito Oddi Baglioni - è probabile che abbia agito
negativamente anche la situazione di incertezza normativa legata
all'approvazione del terzo decreto correttivo del Codice dei contratti
pubblici, di cui si attende la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.
Il varo del provvedimento, che contiene alcune positive novità per il
settore ingegneria e architettura, deve però essere seguito a breve
dalla messa a punto delle norme attuative (regolamento generale),
affinché venga data certezza a tutti gli operatori. Rimangono ancora
dei nodi irrisolti per la progettazione. Siamo dell'avviso che si debba
trovare il modo per garantire i progettisti in sede di esecuzione del
contratto, riequilibrando il rapporto con le amministrazioni sia sotto
il profilo delle prestazioni aggiuntive richieste senza alcun limite,
sia sotto il profilo delle modalità di pagamento dei corrispettivi, che
possono essere erogati anche a due anni di distanza del compimento del
lavoro. Un altro problema attiene alle modalità di affidamento, dove si
vede ancora un eccessivo ricorso al prezzo più basso e non si opta per
l'adozione della procedura ristretta, con criteri oggettivi di
selezione degli offerenti. Al riguardo - ha concluso il presidente Oice
- è necessario che nei prossimi provvedimenti in emanazione, siano essi
il regolamento generale o un eventuale disegno di legge collegato alla
legge finanziaria, possano essere risolti questi aspetti per chiudere
una volta per tutte questa fase di incertezza normativa e dedicarsi al
ben più gravoso problema del reperimento delle risorse finanziarie." A
livello europeo l'osservatorio registra un'incidenza italiana su quote,
in numero di bandi, del tutto modeste: 3,3% nel 2006, 3,1% nel 2007 e
3,3% nei primi otto mesi del 2008, risultando di gran lunga inferiore
rispetto alle quote detenute dalle nazioni di paragonabile rilevanza
economica (Francia 32,7%, Spagna 12,4%, Germania 9,2%, Gran Bretagna
6,9%) e di una delle nazioni recentemente entrate a far parte
dell'Unione (Polonia 6,4%). La
domanda indiretta che si esprime attraverso la pubblicazione delle gare
per l'affidamento congiunto di lavori e servizi di ingegneria risulta
in lieve flessione: nei primi otto mesi dell'anno ci sono state, in
Italia, 684 gare per un importo accertato di 7.475 milioni di euro
(-16,8 in numero e -1,4 in valore rispetto allo stesso periodo del
2007).
(fonte oice.it)
Un
solo libro sostituisce i libri paga e matricola e gli altri libri
obbligatori dell'impresa: il libro unico del lavoro, istituito con gli
articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112/2008 (convertito con legge 6
agosto 2008, n. 133). Il Ministero del Lavoro, della salute e delle
politiche sociali, che con la circolare n.20/2008 ha evidenziato e
chiarito alcuni aspetti della disciplina, già in precedenza è
intervenuto - con il decreto ministeriale 9 luglio 2008 -, dettando un
regime transitorio, in base al quale i datori di lavoro, fino al
periodo di paga relativo al dicembre 2008, possono utilizzare i vecchi
libri paga e presenze, per assolvere agli obblighi di tenuta,
registrazione ed esibizione del libro unico. Il libro unico del lavoro
ha la funzione di documentare ad ogni singolo lavoratore lo stato
effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo
stato occupazionale dell'impresa. La nuova disciplina, semplificando la
struttura di gestione dei rapporti di lavoro, in particolare riguardo
alla tenuta dei libri in azienda, intende prevenire e contrastare il
lavoro sommerso, oltre che snellire gli oneri burocratici ed economici
gravanti sulle imprese.
(fonte governo.it)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, ha pronunciato la seguente DECISIONE
sul ricorso in appello n.r.g. 8090/06, proposto da BGF BELLERI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Mina e Giovanna Angela
Dettori Masala ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest’ultimo, in Roma, via Pierluigi da Palestrina, 19; contro -
Comune di Palazzolo sull’Oglio, in persona dell’Ing. Pierfrancesco
Feriani, Dirigente dell’Area Servizi al Territorio, rappresentato e
difeso dall’Avv. Domenico Bezzi, ed elettivamente domiciliato in Roma,
via Appia Nuova , 96 presso lo studio dell’Avv. Paolo Rolfo; - Edilsbancamenti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione di Brescia - n. 635 del 25 maggio 2006; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palazzolo sull’Oglio; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; N. 4035/08 REG. DEC
N. 8090/2006 REG. RIC.
Visti gli atti tutti della causa; Designato
relatore, alla pubblica udienza del 4 marzo 2008, il consigliere
Giuseppe Severini ed udito, altresì, l’avvocato Dettori, come da
verbale d’udienza; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1.
Si discute se correttamente abbia deciso il Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia (Brescia) con l’impugnata sentenza nel
ritenere infondato il ricorso mosso dalla BGF-BELLERI s.r.l. avverso
l’atto 13 ottobre 2004 con cui il Comune di Palazzolo le aveva revocato
l’aggiudicazione 4 maggio 2004 della gara bandita il 4 febbraio 2004
per la sistemazione dello scarico di “Roggia Vetro”: revoca conseguente
al fatto che, in sede di verifica della sua produzione documentale
fatta a seguito della comunicazione di esser risultata aggiudicataria
della gara, quale attestazione della sua regolarità contributiva si era
limitata a produrre copia dei mod. F24 di pagamento dei
contributi previdenziali e i bollettini di versamento postale; e che,
contrariamente a quanto così dichiarato, a carico del suo
rappresentante legale era emerso dalle indagini d’ufficio in verifica
che egli aveva pendenze penali per abusi edilizi e per bancarotta
fraudolenta;. 2. La BGF Belleri
s.r.l. aveva prodotto, quale attestazione di regolarità contributiva,
la copia dei modelli F24 e di alcuni bollettini postali di versamento
dei contributi. Quanto
alle pendenze penali, in occasione della verifica d’ufficio dei
requisiti di ordine generale per le valutazioni circa l’esclusione per
difetto dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 75 d.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554, il Comune, a fronte della dichiarazione del
legale rappresentante della ricorrente di non avere procedimenti penali
pendenti, accertò che, dal certificato dei carichi pendenti rilasciato
dalla Procura della Repubblica di Brescia, risultavano pendenti due
procedimenti a carico, per abusi edilizi e per bancarotta fraudolenta. Invano,
a seguito di ciò, l’amministrazione aveva chiesto all’interessato la
produzione dei decreti di citazione a giudizio e la documentazione di
regolarità contributiva. Seguiva all’omissione di tale ultima
produzione la revoca dell’aggiudicazione. 3. La sentenza impugnata rilevò sostanzialmente che: a)
Il bando di gara richiedeva alle imprese l’impegno a presentare
all’amministrazione comunale, se aggiudicatarie, la certificazione
relativa alla regolarità contributiva entro quindici giorni dalla
richiesta. Non solo: l’art. 2, comma 1, d.-l. 25 settembre 2002, n. 210
conv. in l. 22 novembre 2002, n. 266 prevede, per contrastare il cd.
lavoro sommerso, che l’impresa aggiudicataria è tenuta “a
presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla
regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento”. Perciò la regolarità contributiva della impresa andava certificata con il mezzo del “durc”
formato da INPS, INAIL, e Casse edili e questo documento non poteva
essere sostituito dall’autocertificazione o dalla presentazione dei
soli cd. modelli F24 e dei bollettini di versamento postale
utilizzati dall’imprenditore per il pagamento dei contributi
previdenziali. La produzione di tali documenti non pone infatti la
stazione appaltante in condizione di controllare se davvero siano stati
assolti tutti gli oneri contributivi e per tutti i dipendenti. b)
Quanto ai carichi penali pendenti, l’autocertificazione era mendace,
perché non indicava le dette pendenze. Vero è che sussiste la facoltà
di attestare con autocertificazione l'assenza di pendenze penali, come
oggi facoltizza l'art. 77- bis d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(introdotto dall'art. 15 l.
16 gennaio 2003, n. 3) che prevede l'applicazione delle disposizioni
sull'autocertificazione anche alle procedure di aggiudicazione di
appalti pubblici; ma in tal caso è onere dei concorrenti rendere una
dichiarazione veritiera, enunciando anche gli eventuali reati che non
sono iscritti nel casellario giudiziale nonché i reati iscritti nel
certificato dei carichi pendenti di cui siano a conoscenza (Cons.
Stato, VI, 14 ottobre 2003, n. 6279). Nella specie, il bando prevedeva
(lettera D) che a pena di esclusione venisse prodotto “il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti” specificando che “ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione”; il modulo predisposto dall’amministrazione conteneva la dizione: “dichiara
inoltre che dal proprio certificato generale del casellario giudiziale
e dal proprio certificato dei carichi pendenti risulta a suo carico …..” e nella nota esplicativa era specificato “riportare “NULLA” ovvero le risultanze complete di ciascun certificato”. Il legale rappresentante della società aveva scritto nel modulo “nulla”,
ma l’amministrazione, in verifica della veridicità, aveva rilevato la
pendenza di due procedimenti per abusi edilizi e per bancarotta. Non
era accettabile l’argomento difensivo che trattavasi di pendenze che,
riguardo a quanto richiesto dal bando, non incidono sulla affidabilità
morale e professionale giacché, a parte il chiaro opposto tenore del
bando, è da escludere che una siffatta valutazione di congruità e
conseguente selezione possa essere rimessa alla diretta ed autonoma
valutazione del dichiarante anziché dell’amministrazione. c)
La cauzione provvisoria bene era stata incamerata dall’amministrazione,
in quanto tale conseguenza discendeva, a norma dell’art. 30 l.
11 febbraio 1994, n. 109, dall’omessa sottoscrizione del contratto per
fatto dell'aggiudicatario (che non aveva prodotto la documentazione a
ciò necessaria nel termine), e in quanto a tal proposito non si
distingue tra requisiti di ordine generale e requisiti di ordine
speciale. 4. I motivi di appello sono infondati. Infatti, esaminandoli partitamene, risulta quanto segue: 1)
Va razionalmente negato che l’acquisizione alla documentazione di gara,
dell’atto ufficiale comprovante i requisiti soggettivi del partecipante
in ordine alla regolarità contributiva, il cd. “durc”
(richiesto in base al bando di gara), possa essere surrogato
dall’autocertificazione dell’interessato, ovvero dalla presentazione
dei cd. modelli 24 utilizzati dall’imprenditore medesimo per il pagamento dei contributi previdenziali. Vale a tal proposito rammentare che il “durc” o documento unico di regolarità contributiva è il certificato unitario – regolato dall'art. 3, comma 8, lett. b.bis)
d. lgs. 14 agosto 1996, n. 494, come mod. dall’art. 98, comma 10, d.
lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - finalizzato alla affidabile verifica
dei requisiti di partecipazione e aggiudicazione in gare pubbliche
perché rilasciato dagli enti previdenziali all’imprenditore e da questo
consegnato al committente che glielo deve richiedere. La sua funzione è
di attestare la regolarità negli adempimenti circa i contributi
previdenziali, assistenziali ed assicurativi rispetto a INPS, INAIL e
Cassa Edile riguardo a tutti gli appalti pubblici e agli appalti
privati in edilizia soggetti a titolo edilizio espresso. Mediante l’uso
obbligatorio di un tale documento si contrasta l’evasione contributiva
previdenziale perché si pone a base della possibilità di contrarre un
appalto pubblico la dimostrazione ufficiale della regolarità
contributiva. Avuto
riguardo alla sua utilità, si tratta di uno strumento al tempo stesso
di certificazione ufficiale e di semplificazione procedimentale, la cui
valenza è duplice, perché orientata a soddisfare un interesse
strumentale pubblico come un interesse privato. Da un lato infatti il “durc”
consente, grazie alla sua obbligatorietà, di assicurare che gli appalti
pubblici siano affidati soltanto ad imprese che risultino in regola
quanto a contribuzione previdenziale, e dunque garantisce un miglior
contrasto dell’evasione in quel settore, rispondendo al principio
generale di buona amministrazione; da un altro lato permette, in virtù
della sua unitarietà (realizzata sulla base di doverose convenzioni tra
i soggetti previdenziali), l’agevolazione delle esigenze di speditezza
documentativa vuoi dell’appaltatore che, per riflesso, dell’appaltante,
riducendone le incombenze. Anche a prescindere dalla sua obbligatorietà (nella specie contrassegnata dalla lex specialis
della gara), non si vede dunque a quale plausibile interesse
dell’imprenditore possa corrispondere la sua mancata utilizzazione. Una
tale doverosa ed ufficiale certificazione non può essere
definitivamente sostituita dalla dichiarazione sostitutiva (ai sensi,
più che dell’invocato art. 2 d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, abrogato e
sostituito dagli artt. 19 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
dall’art. 46, comma 1, lett. p) di quest’ultimo, concernente le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni riguardo all’assolvimento
di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
corrisposto). Il durc,
invero, non può essere sostituito, nella sua funzione probante, dalla
cd. autocertificazione. Sussiste infatti tra le generale previsioni in
tema di cd. autocertificazione – che per ragioni di semplificazione
procedimentale consente di dimostrare, salvo verifica, adempimenti con
dichiarazioni dell'interessato prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni – e la previsione per gli appalti pubblici sopra
ricordata circa il durc, un rapporto di specialità, in forza
del quale prevale, in materia di appalti, la predetta disposizione
dell'art. 3, comma 8, lett. b.bis) d. lgs. n. 494 del 1996. In entrambe le situazioni, infatti, ci si trova innanzi ad un mezzo di semplificazione procedimentale. A favore del durc,
nondimeno, e della sua prevalenza sussiste anche il valore ulteriore
della certificazione ufficiale delle regolarità contributiva, che
corrisponde ad un evidente quanto dominante interesse pubblico al
contrasto del preoccupante fenomeno della evasione previdenziale, di
particolare significato nel settore degli appalti pubblici. Ne consegue
che ciò che forma materia tipica del durc non può, quando un tale documento è richiesto, essere surrogato dalla dichiarazione sostitutiva dell’interessato. Scendendo al caso di specie, viene da dette considerazioni che la richiesta produzione del durc non era surrogabile né con l’autocertificazione dell’interessato, né con la mera produzione dei mod. F24
e dei bollettini postali, anche per la corretta considerazione, svolta
dalla prima sentenza, che si tratta di documenti insufficienti a
verificare l’integrale adempimento degli obblighi previdenziali per
tutti i lavoratori. A
parte dunque ogni pur utile considerazione circa la sopravvenienza del
ricordato art. 98, comma 10, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 rispetto
alla introduzione del ricordato art. 77-bis d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 ad opera della l. 16 gennaio 2003, n. 15, è soprattutto il
detto rapporto di specialità a rendere insurrogabile il durc ogniqualvolta sia espressamente richiesto. L’”autocertificazione”
(cioè la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, come meglio si
esprime l’art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) è solo un mezzo di
speditezza ed alleggerimento provvisori dell’attività istruttoria, cioè
di semplificazione delle formalità del rapporto, e non un mezzo di
prova legale: sicché il suo contenuto resta sempre necessariamente
esposto alla prova contraria e alla verifica ad opera della
destinataria amministrazione, che è doverosa prima di procedere,
all’esito della aggiudicazione, alla formalizzazione contrattuale
dell’affidamento. La modesta aliquota di sorteggiati da verificare (di
cui all’art. 10, comma 1-quater, l. 11 febbraio 1994, n. 109, avuto o meno riguardo – come domanda l’appellante - ai requisiti d'ordine generale dell’art. 17 ovvero ai requisiti di ordine speciale dell'art.
18 d.P.R. 225 gennaio 2000, n. 34) indica solo il dovere
dell’Amministrazione di procedere al vaglio su un campione minimo
causale, ma non una limitazione sostanziale al potere di vaglio stesso.
Sicché correttamente ha agito l’amministrazione, perché la
dimostrazione della posizione contributiva dell’impresa fatta da dal durc
non è surrogabile ad opera dell’imprenditore, per l’evidente ragione
che siffatto documento proviene dai soggetti creditori, e non dal
soggetto debitore, dei contributi e degli altri adempimenti
previdenziali, assistenziali ed assicurativi. 2)
Quanto alla mendacia circa i carichi penali pendenti, essa è stata
rilevata nel fatto che nell’autocertificazione il legale rappresentante
dell’impresa aveva attestato di non avere pendenze penali, mentre poi è
risultato che in realtà ne aveva per abusi edilizi e per bancarotta
fraudolenta. Vero è che l’art. 75 dell’allora vigente d.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554 non estende a qualsivoglia pendenza penale
l’incapacitazione all’appalto pubblico, perché stabilisce l’esclusione
dalle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni in
relazione a reati specifici o “che incidono sull'affidabilità morale e professionale” (ai
fini della esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 75 d.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554). Ma quali siano tali reati è valutazione di
congruità che compete all’amministrazione e certo non all’interessato
medesimo, il quale possa così a sua discrezione escludere alla radice
una tale occasione di inabilitazione. È pertanto onere
dell’interessato, qualora gli sia richiesto – come si è visto faceva il
bando – di certificare tutte le pendenze e le condanne penali,
e spettanza dell’amministrazione poi selezionare razionalmente in
ragione della detta congruenza. Correttamente, comunque, viene rilevato
che se la facoltà di attestare con autocertificazione l'assenza di
pendenze penali è oggi permessa dall'art. 77-bis d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (introdotto dall'art. 15 l.
16 gennaio 2003, n. 3), che estende l'applicazione delle disposizioni
sull'autocertificazione anche alle procedure di aggiudicazione di
appalti pubblici (cosa che lo stesso bando consentiva), rimane comunque
onere dei dichiaranti rendere una dichiarazione veritiera e completa,
enunciando anche gli eventuali reati che non sono iscritti nel
casellario giudiziale nonché i reati iscritti nel certificato dei
carichi pendenti di cui siano a conoscenza, per modo che possa poi
l’amministrazione svolgere il giudizio di congruità che le è riservato.
3)
l’escussione della cauzione ha titolo, come bene ha rilevato la
sentenza di primo grado, nell’omessa sottoscrizione del contratto. Per
l’art. 30 l.
11 febbraio 1994, n. 109, la mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell'aggiudicatario, che qui non ha prodotto la documentazione
necessaria nel termine, era titolo sufficiente per l’incameramento. La
fattispecie che qui si è verificata è invero dovuta alla detta causa
imputabile alla stessa escussa e tanto basta a decretarne la conformità
alla legge. A nulla rileva il riferimento – fatto con il terzo motivo
dell’appello - con l’aliquota di sorteggio obbligatorio tra i
concorrenti ai fini della verifica della presenza dei requisiti di
ordine generale, ovvero speciale che sia. Non
sussistono pertanto sotto nessuno dei tre aspetti suddetti –
corrispondenti ai motivi di appello e riflettenti quelli di originaria
impugnazione - i lamentati vizi di eccesso di potere per travisamento
fatti, difetto di istruttoria e omessa motivazione, inesistenza del
presupposti. Né i lamentati contrasti con gli artt. 10 l.
n. 109 del 1994, 17 e 18 d.P.R. n. 34 del 2000, 75 d.P.R. n. 554 del
1999, né un eccesso di potere per travisamento dei fatti e omessa
motivazione. L’appello va pertanto respinto e la sentenza di primo grado va confermata. Alla
soccombenza segue, a norma dell’art. 91 Cod. proc. civ., la condanna
dell’appellante BGF-BELLERI s.r.l. alla rifusione delle spese
processuali dell’appellato Comune di Palazzolo, da liquidarsi in €
5.000 (cinquemila). P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna
l’appellante BGF-BELLERI s.r.l. alla rifusione delle spese processuali
dell’appellato Comune di Palazzolo, che liquida in € 5.000
(cinquemila). Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così
deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta), nella camera di consiglio del 4 marzo 2008, con l'intervento
dei Signori: Pres. Emidio Frascione Cons. Giuseppe Severini, estensore Cons. Cesare Lamberti Cons. Caro Lucrezio Monticelli Cons. Aniello Cerreto
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Giuseppe Severini f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO f.to Antonietta Fancello
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 25-08-08 (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE F.to Antonio Natale
 Il DURC è, il certificato unitario finalizzato alla affidabile verifica dei requisiti di partecipazione e aggiudicazione in gare pubbliche perché rilasciato dagli enti previdenziali all'imprenditore e da questo consegnato al committente che glielo deve richiedere .
Il Durc non può essere sostituito, nella sua funzione probante, dall'autocertificazione. Lo afferma il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4035 del 25 agosto,
in cui ha affrontato il caso di un'impresa aggiudicataria di una gara
pubblica alla quale era stata revocata l'aggiudicazione, perché aveva
prodotto copia dei modelli F24 di pagamento dei contributi previdenziali e dei bollettini di versamento postale.
La
questione derivava dalla decisione del Tar Lombardia, che ha ritenuto
infondato il ricorso mosso dalla ditta avverso l'atto con cui il Comune
le aveva revocato l'aggiudicazione. La revoca era conseguente al fatto
che, in sede di verifica dei documenti a seguito della comunicazione di
esser risultata aggiudicataria della gara, quale attestazione della sua
regolarità contributiva si era limitata a produrre copia dei modelli
F24 di pagamento dei contributi previdenziali e i bollettini di
versamento postale.
La
sentenza impugnata ha rilevato sostanzialmente che il bando di gara
richiedeva alle imprese l'impegno a presentare all'amministrazione
comunale, se aggiudicatarie, la certificazione relativa alla regolarità
contributiva entro 15 giorni dalla richiesta. Non solo: l'articolo 2,
comma 1 del Dl 210/02 (convertito dalla legge 266/02) impone, per
contrastare il lavoro sommerso, all'impresa aggiudicataria di
«presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla
regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento». Perciò la
regolarità contributiva dell'impresa andava certificata con il Durc
formato da Inps, Inail e Casse edili e questo documento non poteva
essere sostituito dall'autocertificazione o dalla presentazione dei
soli F24 e dei bollettini utilizzati per pagare i contributi
previdenziali. La produzione di questi documenti non consente alla
stazione appaltante di controllare se davvero siano stati assolti tutti
gli oneri contributivi e per tutti i dipendenti.
Il
Consiglio di Stato sottolinea che i motivi di appello sono infondati.
Infatti, va razionalmente negato che nell'acquisizione alla
documentazione di gara dell'atto ufficiale comprovante i requisiti
soggettivi del partecipante in ordine alla regolarità contributiva, il
Durc (richiesto in base al bando di gara) possa essere surrogato
dall'autocertificazione dell'interessato o dalla presentazione dei
modelli F24.
Funzione
del Durc è attestare la regolarità negli adempimenti dei contributi
previdenziali, assistenziali e assicurativi rispetto a Inps, Inail e
Cassa edile riguardo a tutti gli appalti pubblici e agli appalti
privati in edilizia soggetti a titolo edilizio espresso. Con l'uso
obbligatorio di questo documento si contrasta l'evasione contributiva
previdenziale, perché si pone a base della possibilità di contrarre un
appalto pubblico la dimostrazione ufficiale della regolarità
contributiva.
Il III decreto correttivo al Codice dei Contratti approvato in via definitiva dal consiglio dei Ministri il 1 agosto, presenta elementi rilevanti relativamente al project financing.La stazione appaltante può scegliere tra due alternative: nella
prima alternativa viene a messo a base di gara uno studio di
fattibilità e la gara viene aggiudicata al miglior offerente in
un'unica fase; la seconda prevede l'espletamento di due distinte
fasi: una allo scopo di individuare il promotore dal quale acquisire il
progetto preliminare, e, successivamente, ponendo a base di gara il
progetto preliminare offerto dal promotore, si procede con
l'individuazione dell'affidatario della concessione, con la
reintroduzione del diritto di prelazione del promotore.
Esclusione automatica delle offerte anormalmente basse
È stato modificato l'articolo 122 del Codice dei Contratti attualmente in vigore.
Il
comma 9 di tale articolo, in particolare, prevede la possibilità da
parte delle amministrazioni di applicare l'esclusione automatica, nelle
gare pubbliche di importo inferiore alla soglia comunitaria, delle
offerte ritenute anormalmente basse qualora il numero minimo delle
offerte ammesse sia pari a cinque. Il decreto ha innalzato il numero minimo delle offerte a dieci ed ha introdotto un limite di importo pari ad 1 milione di euro per l'esercizio della facoltà per le amministrazioni, di prevedere nel bando l'esclusione automatica delle offerte anomale. July 27
 Conversione
in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria approvato dalla Camera dei deputati con il nuovo titolo "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria " Il decreto-legge 112 sullo sviluppo economico (disegno di legge n.949) è ora all'esame della Commissione di Bilancio. Il
Governo nell'emendamento alla manovra (Dl 112/2008) ha eliminato
l'obbligo di allegare il certificato energetico per la compravendita o
l'affitto degli immobili esistenti. Non
essendo più previsto un momento di controllo ed essendo cancellata la
sanzione della nullità del contratto di vendita in assenza del
certificato, i proprietari di immobili non avranno più alcun interesse
alla certificazione.Si
tratta di un duro colpo per i professionisti, dato che il mercato della
certificazione energetica si restringe notevolmente: l'obbligo è ancora
in vita per alcuni degli interventi di riqualificazione energetica
ammessi alla detrazione del 55% e per tutti i nuovi immobili con
permesso di costruire rilasciato dopo l'ottobre 2005.
Il
parere del Consiglio di Stato (sezione consultiva atti amministrativi,
parere n.2357/2008) sul terzo decreto correttivo sugli appalti è
sostanzialmente positivo, tranne per quel che riguarda il Project
Financing. Infatti,
l'abolizione della prelazione al promotore, per i giudici comporta
l'inutilità di mantenere tale istituto che " finisce con l'essere un
inutile duplicato dell'istituto della concessione" e,quindi, il
Consiglio di Stato suggerisce al Governo di "prendere seriamente in
considerazione la possibilità di sopprimerlo".
 Presentato il rapporto sull'andamento infortunistico nel 2007
- 15
luglio 2008. Oggi a Roma il ministro Sacconi ha commentato i dati.
Diminuiscono i casi mortali. In flessione anche l'andamento generale
relativo agli infortuni. In controtendenza gli incidenti ai lavoratori
stranieri, che hanno registrato un incremento dell'8%
Scende
il numero degli incidenti sul lavoro nel 2007. Lo rivela il rapporto
annuale INAIL 2007 presentato oggi dal ministro del Welfare Maurizio
Sacconi. Al 30 aprile 2008 (data di rilevazione ufficiale), il bilancio
infortunistico dell'INAIL si presenta, infatti, statisticamente più
favorevole rispetto a quello dell'anno precedente, sia per l'andamento
generale del fenomeno, sia soprattutto in relazione alle morti bianche.
Sono 912.615 le denunce di infortuni registrate: circa 15.500 casi in
meno rispetto al 2006, con una flessione dell'1,7% (superiore, dunque,
al -1,3% che si era registrato nell'anno precedente). Il calo risulta
più significativo alla luce del fatto che nel 2007 il numero degli
occupati (fonte ISTAT) è cresciuto dell'1%; in termini relativi, il
miglioramento reale è, dunque, del 2,7%. Per quanto riguarda i
casi mortali la diminuzione è pari al -12,8%. Le morti bianche
denunciate sono state 1.170, 171 in meno rispetto ai 1.341 dell'anno
precedente. Il dato è, però, ancora provvisorio. Sulla base delle stime
previsionali effettuate e dell'andamento delle denunce pervenute negli
ultimi mesi, infatti, il numero definitivo degli infortuni mortali
dovrebbe attestarsi intorno ai 1.210 casi. La flessione del fenomeno si
registra in maniera rilevante sia in Agricoltura (-21%) che
nell'Industria e Servizi (-12%). C'è da rilevare, invece, un aumento di
2 casi (da 12 a 14) per i Dipendenti Statali. Oltre la metà delle morti
bianche (52,1%) sono avvenute sulla strada: tra queste c'è distinguere
quelle occorse nell'esercizio di un'attività lavorativa e quelle "in
itinere", cioè nel tragitto casa-lavoro. In particolare gli infortuni
mortali avvenuti in occasione di lavoro, fanno registrare una
diminuzione del 18,1% rispetto all'anno precedente e del 30,1% nel
periodo 2001-2007; mentre quelli in itinere sono aumentati dell'8%
rispetto al 2006 (da 274 a 296 casi).
Maglia nera al Nord industrializzato.
Oltre il 60% degli infortuni è concentrato nel Nord industrializzato:
nel Nord-Est, in particolare, sono stati denunciati nel 2007 quasi
299mila casi, un terzo del totale nazionale. In generale, comunque,
l'analisi territoriale evidenzia come la riduzione degli infortuni ha
riguardato praticamente tutte le regioni italiane, ad esclusione della
Sicilia (+4,1%), del Lazio, della Calabria e della Provincia autonoma
di Bolzano (dove, peraltro, si realizzano incrementi inferiori al mezzo
punto percentuale). Per ripartizione geografica si distingue il Sud con
un calo del 3,3%, seguito dal Nord-Est (-2,2%) e dal Nord Ovest
(-1,6%). Più contenuto il calo al Centro (-1,1%), mentre in
controtendenza l'andamento delle Isole (+2,4%), derivante
esclusivamente dal sostenuto incremento della Sicilia. Aumentano gli infortuni dei lavoratori stranieri.
Per quanto riguarda i lavoratori stranieri il dato infortunistico è in
controtendenza rispetto all'andamento generale del fenomeno. Si
registra, infatti, un incremento degli infortuni sul lavoro dell'8,7%
rispetto all'anno precedente (oltre 140mila denunce contro le 129mila
del 2006). In particolare l'aumento è stato considerevole tra i
migranti dei Paesi U.E. (quasi il 150% in più), dovuto all'ingresso dal
1 gennaio 2007 di Romania e Bulgaria nella Comunità Europea. Una quota
consistente degli infortuni si concentra in attività di tipo
industriale. Al primo posto il settore Costruzioni, che registra oltre
20mila denunce l'anno, pari al 14,5% del complesso di tutti gli
infortuni afferenti agli stranieri. In questo settore è elevato anche
il numero delle morti (sebbene in flessione nel triennio) con 39 casi
nel 2007, quasi 1 decesso su 4 dell'Industria e Servizi. Per quanto
riguarda i paesi d origine Marocco, Romania e Albania sono i Paesi
maggiormente colpiti dal fenomeno, col 40% delle denunce e il 47% dei
casi mortali. In particolare la Romania con quasi 18mila casi si pone
al secondo posto (dopo il Marocco) nella graduatoria delle denunce e al
primo di quella relativa ai casi mortali, con 41 morti bianche nel 2007.
Il 57% degli infortuni concentrato in sole 18mila aziende.
Nel 2006 le aziende che non hanno subito alcun infortunio nel corso
dell'anno sono la stragrande maggioranza: ben il 92,4% del totale
(quasi 3,5 milioni di aziende su un totale di oltre 3,7 milioni);
quelle che denunciano almeno un infortunio all'anno sono appena al 7,6%
del totale (280 mila aziende circa). La lettura del fenomeno, in
termini di numero di eventi infortunistici, mette in evidenza, quale
aspetto più significativo, come degli 836mila infortuni denunciati nel
2006 dalle aziende dell'Industria e Servizi, più della metà, 477mila
infortuni (pari al 57% del totale) si concentrano in sole 18mila
aziende. Già operando una prima distinzione fra aziende artigiane e
aziende industriali, si riscontra che le aziende che non subiscono
alcun infortunio nell'anno sono percentualmente superiori fra le
artigiane (93,0%) rispetto a quelle industriali (91,9%); e questo vale
anche per il caso di un solo infortunio denunciato (5,8% per le
artigiane e 5,1% per le industriali). Le percentuali si capovolgono già
a partire da 2 infortuni denunciati, dove la quota di aziende
industriali diventa superiore a quella delle artigiane (1,3% contro
0,9%). La forbice, tra le due tipologie di azienda, tende a crescere
sensibilmente fino al massimo che si riscontra nella classe "5
infortuni e oltre" che risulta enormemente più elevato nelle aziende
industriali (0,82%) rispetto a quelle artigiane (0,03%). Nell'U.E l'Italia al di sotto di Spagna Francia e Germania.
Sulla base dei tassi di incidenza relativi agli infortuni in complesso
forniti da Eurostat, viene confermata, anche nel 2005 (ultimo anno reso
disponibile) la favorevole posizione dell'Italia rispetto alla media
europea. Il nostro Paese presenta, infatti, un indice pari a 2.900
infortuni per 100.000 occupati, al di sotto sia del valore riscontrato
per Euro-Area (3.545), sia per quello della U.E. dei 15 (3.098); la
graduatoria risultante dalle statistiche armonizzate, colloca l'Italia
ben al di sotto quindi di Paesi assimilabili al nostro come Spagna,
Francia e Germania. Per i casi mortali l'Italia, invece, con un indice
nazionale di 2,6 decessi per 100.000 occupati, si colloca, sempre per
il 2005, al di sopra del dato rilevato per i 15 Stati membri (2,3), ma
praticamente in linea con quello registrato nell'Euro-Area (2,5), che
comprende Paesi più omogenei al nostro sia dal punto di vista dei
sistemi assicurativi, sia di quello della omogeneità e completezza dei
dati.
 Pubblicità Progresso sulla sicurezza
Campagna di Comunicazione Pubblicità Progresso sulla sicurezza sul
lavoro con il patrocinio del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali Riparte dagli strumenti di protezione la
seconda parte della Campagna di Comunicazione della Fondazione
Pubblicità Progresso sulla sicurezza sul lavoro. Tre i nuovi soggetti a
forte impatto visivo: un casco giallo con una cicatrice suturata,
guanti forati e scarponi bruciacchiati, con l'headline ". Scarica Spot Campagna Sicurezza Lavoro
Il valore del mercato degli appalti pubblici è pari a 76 miliardi di euro, circa il 5,1% del PIL. Il dato è contenuto nella relazione annuale 2007 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici,
presentata il 9 luglio al Parlamento. È un valore che si riferisce ai
soli appalti di importo superiore a 150.000 euro, che nel 2007 sono
35.502, mentre quelli di importo inferiore, secondo una stima, sono
circa 41.128 per un valore complessivo di 2,7 miliardi di euro. Il
mercato degli appalti pubblici registra però alcune problematicità. -
Da parte delle stazioni appaltanti: progettazione carente, erronea
formulazione dei requisiti di partecipazione alle gare, mancanza di
trasparenza sulla pubblicità dei bandi (che frenano la concorrenza,
fanno lievitare i costi di realizzazione dell'opera e allungano i tempi di esecuzione). -
Da parte delle imprese: l'elevato numero delle società a responsabilità
limitata (che pone dubbi sulla capacità di questo tipo di imprese di
soddisfare le esigenze delle stazioni appaltanti sotto il profilo della
solidità patrimoniale e di una gestione aziendale che investa sulla
modernizzazione). - Da parte dello Stato: le continue correzioni al
Codice dei lavori pubblici ed il continuo ricorso a discipline
derogatorie. Occorre dunque individuare un punto di equilibrio tra
esigenze di snellezza e necessità di un adeguato controllo sui
meccanismi di spesa pubblica, e, per quanto riguarda il problema del
contenzioso tra imprese ed amministrazioni, garantire agli investitori
e al mercato un sistema snello e tempestivo di rimedi proporzionati.
(fonte governo.it)
 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazioni all'INAIL Il
D. Lgs. n. 81/2008 (art. 18, comma 1, lettera aa), impone di comunicare
annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza.
I datori di lavoro non devono ancora effettuare alcun adempimento in
quanto sono in corso di definizione le modalità e i termini di
comunicazione.
Non appena possibile saranno rese note tutte le indicazioni utili, per
le quali si assicura fin da ora la massima semplificazione operativa.
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