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    September 27

    Salute e sicurezza sul lavoro: firmata la Dichiarazione di Seoul



    Nel corso del XVIII Congresso Mondiale sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro, svoltosi a Seoul, Corea, dal 29 giugno al 2 luglio 2008, è stata siglata la "Dichiarazione di Seoul", su invito dell'ILO (Ufficio Internazionale del Lavoro), dell'AISS (Associazione Internazionale di Sicurezza Sociale) e dell'Istituto coreano per la Sicurezza Sociale, organizzatori del congresso.


    La Dichiarazione sollecita governi, datori di lavoro e lavoratori a rafforzare i rispettivi ruoli per garantire, in tutto il mondo, una migliore salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nella consapevolezza che elevati standard di sicurezza e salute sono, non solo un diritto fondamentale dei lavoratori, ma anche il pre-requisito della qualità delle performance produttive.


    La Dichiarazione riconosce la funzione essenziale della formazione e dello scambio di buone prassi per migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro e attribuisce a governi, parti sociali e istituzioni di sicurezza sociale un ruolo privilegiato nella promozione di una cultura della prevenzione e nella fornitura di servizi, trattamento e sostegno alle attività di riabilitazione.
    Il testo è stato firmato da cinquanta personalità tra rappresentanti di governi e delle parti sociali, vertici delle Istituzioni europee e internazionali, responsabili del mondo delle imprese e delle Istituzioni nazionali di sicurezza sociale.

    Toscana: un tutor nei cantieri per combattere gli infortuni sul lavoro



    Nuove regole per garantire maggiore sicurezza e diminuire gli incidenti, ma anche sopralluoghi, corsi di formazione e nuovi criteri per le società appaltanti. Previsto anche un tour nei vari comuni, in collaborazione con l'Anci per illustrare le novità della legge


    La regione Toscana sceglie la strada della sicurezza. A promuovere e garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza all'interno dei cantieri sarà, infatti, la presenza di un tutor specializzato, figura creata per la prima volta durante la costruzione dell'Alta velocità Firenze-Bologna e che ora diventa obbligatoria per legge. Così dice il regolamento attuativo della legge regionale sugli appalti che è stato approvato dalla giunta lunedì scorso su proposta del vicepresidente della Regione Toscana Federico Gelli.
    L'obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la sicurezza nei cantieri pubblici per cercare di combattere la piaga degli incidenti sul lavoro, che nei primi 9 mesi del 2008 ha già causato 5 morti nel settore edile ( la metà rispetto ai decessi dello scorso anno). Per fare questo nel 2007 sono stati svolti corsi di formazione per 12mila persone, sono stati effettuati 40mila controlli sulle 300mila aziende presenti nel territorio e 29mila verifiche impiantistiche.
    Le nuove regole prevedono l'obbligo per la stazione appaltante di valutare le offerte in primo luogo sulla base del rispetto dei requisiti di sicurezza e non esclusivamente sul criterio economico. La giunta ha anche definito un prezzario regionale sugli importi per le gare. I costi dovranno essere adeguati ogni anno agli effettivi valori di mercato tenendo anche conto della manodopera e delle misure di sicurezza. È previsto anche un tour nei vari comuni, in collaborazione con l'Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani), per illustrare le novità della legge.

    Fonte INAIL

    "Sicurezza" fa rima con "attenzione"


    Dopo il Meeting di Rimini, sarà la Fiera del Levante - da domani fino al 21 settembre - il secondo appuntamento scelto dall'INAIL per anticipare alcuni dei contenuti della nuova campagna di comunicazione che partirà il prossimo autunno. Una campagna dai forti accenti sperimentali e basata, in particolare, sui concetti di "attenzione" e della sicurezza come "cultura da indossare". Ne parliamo con Marco Stancati, direttore della comunicazione dell'Istituto.

    Stancati, l'INAIL è presente da diversi anni con un proprio stand alla Fiera del Levante di Bari. Perché tanta considerazione per questo appuntamento?

    "Si tratta di un momento di enorme interesse pubblico: non solo perché rappresenta l'evento fieristico più importante del Meridione, grazie anche alla sua caratteristica di essere punto di congiunzione tra Occidente e Oriente, ma anche per l'utenza che vi partecipa. Qui, infatti, convergono indistintamente imprenditori e lavoratori: le due categorie di principale riferimento dell'INAIL. Per questo lo abbiamo scelto come scenario per portare avanti la nostra campagna sui comportamenti sicuri che, attualmente in fase sperimentale, partirà in via ufficiale dal prossimo mese di ottobre, in collaborazione col Ministero del Lavoro".

    Può darci qualche anticipazione?

    "La campagna durerà 2-3 mesi e si baserà sia su mezzi "classici" come carta stampata, radio e affissioni, sia sui New Media senza trascurare la comunicazione non convenzionale e quella virale. Per la creatività abbiamo avuto due partner molto propositivi: McCann Erickson per le iniziative sui mezzi tradizionali e la società Fabrica di Benetton per la non convenzionale. Sarà basata particolarmente sul concetto di "attenzione", declinato nei suoi principali aspetti: attenzione ai rischi del lavoro, attenzione ai comportamenti sicuri e - uso volutamente un bisticcio di parole - attenzione anche ai rischi delle cadute di attenzione... Oggi, infatti, il problema non è più quello della sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul problema degli infortuni; sensibilità di fatto ormai diffusa. Adesso si tratta di fare capire il ruolo che ognuno di noi, con i propri comportamenti, può svolgere a favore della sicurezza. Ripeto "ciascuno di noi": perché siamo tutti lavoratori o datori di lavoro, o le due cose insieme. A tal proposito, nel corso del recente Meeting di Cl di Rimini, abbiamo già proposto con grande successo il braccialetto della sicurezza, una delle iniziative di comunicazione non convenzionale che faranno parte della campagna. A Bari riproporremo l'esperimento con il pubblico di quel grande mercato, indubbiamente diverso dal pubblico del meeting di Rimini. Anche in questo caso il messaggio che vogliamo lanciare è che la sicurezza è, prima di tutto, un abito mentale, una cultura da indossare".

    Quali altre iniziative l'INAIL proporrà durante la Fiera?

    "La nostra Direzione Regionale Puglia ripeterà, potenziandola, l'esperienza dei "percorsi di educazione stradale" dell'anno scorso: bambini dai 5 ai 10 anni su automobiline elettriche si cimenteranno su un mini percorso cittadino nel rispetto delle norme di circolazione. Ci aspettiamo non meno di 4mila partecipanti. Per i ragazzi (fino a 22 anni) utilizzeremo invece le potenzialità di Second Life per una esperienza particolarissima di formazione ai comportamenti sicuri: dovranno ripavimentare una via Sparano virtuale muovendosi in un cantiere perfettamente ricostruito e dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale. Insomma usiamo la tecnologia per far metabolizzare la sicurezza.

    Nel corso della Fiera si svolgerà anche il Public camp dei comunicatori pubblici...

    "Sarà un appuntamento molto importante, fortemente voluto dall'Associazione della Comunicazione Pubblica e intelligentemente organizzato da Eugenio Iorio. La filosofia è quella del BarCamp: permettere a tutti di parlare con tutti. Non ci sarà, dunque, il classico pubblico di spettatori "bloccati", ma partecipanti attivi che si confronteranno su ogni aspetto della comunicazione pubblica. Per quanto mi riguarda, sarò anche docente di uno dei master diffusi di una iniziativa collaterale: un workshop sulla pianificazione dei media nella Pubblica amministrazione e sui metodi di valutazione dell'impatto delle campagne sui cittadini".

    Come definirebbe, oggi, lo stato della comunicazione nella Pa?

    "In totale stallo. E quindi da sbloccare. Se, infatti, la legge 150/2000 ha permesso alle Università la formazione di una nuova leva di professionisti in questo settore, è anche vero che il blocco del turn-over nella Pa fa sì che i pochi concorsi avviati abbiano privilegiato altre pesanti carenze (dirigenti, medici, infermieri. E quindi siamo al paradosso. La PA Università forma i comunicatori, il resto della PA ne ha bisogno ma non può assumerli. Di fatto, la nuova linfa scarseggia. Gli esponenti della comunicazione pubblica di oggi arrivano da altri percorsi, ma sono maturi i tempi per l'ingresso di una nuova leva specializzata,. Nel corso del Public camp rifletteremo anche su come fare questo mestiere nel prossimo futuro e su come realizzare questo passaggio di testimone".

    fONTE INAIL

    Libro Unico del lavoro, modalità di tenuta



    Con Decreto del 9 luglio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2008, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha stabilito le modalità di tenuta e conservazione del Libro Unico del lavoro e la disciplina del relativo regime transitorio.

    * Il decreto ministeriale

    Libro Unico del Lavoro e attività ispettiva

    Disponibile la circolare n. 20 del 21 agosto 2008 riguardante il Libro Unico del Lavoro e attività ispettiva - articoli 39 e 40 del decreto legge n. 112 del 2008: prime istruzioni operative al personale ispettivo.

    Circolare n. 20 del 21 agosto 2008 (formato .pdf 3,15 Mb)

    Modello unico digitale per l'edilizia


    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008, ed in vigore dal giorno successivo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2008 che approva il Modello unico digitale per l'edilizia.

    Tale modello dovrebbe gradualmente portare alla presentazione per via telematica ai comuni gli atti di assenso in campo edilizio - come le denunce di inizio attività o le domande per il rilascio di permessi di costruire - e verrà definito entro il 2008 da una commissione istituita ad hoc a cui prenderanno parte regioni, comuni e Agenzia del territorio.

    Il modello sarà utile per la presentazione in via digitale allo sportello unico per l'edilizia (di cui all'art. 5 del DPR 380/2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) delle istanze in materia di attività edilizia, comprese anche le informazioni necessarie per l'aggiornamento degli atti catastali e le caratteristiche tecniche dell'infrastruttura per l'erogazione dei servizi.

    Il modello unico digitale per l'edilizia e le caratteristiche tecniche dell'infrastruttura per l'erogazione dei servizi saranno approvati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 gennaio 2009, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ne stabilirà i termini per la progressiva e graduale adozione.

    La commissione sarà formata da sei componenti più un presidente. Quest'ultimo sarà scelto dal dipartimento per gli affari regionali ed autonomie locali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che promuove l'attivazione della commissione stessa, mentre i componenti saranno nominati in egual misura su indicazione dell'ANCI, della conferenza dei presidenti delle regioni e dell'Agenzia del territorio.

    Il suo operato sarà di garantire la trasferibilità delle informazioni contenute nel modello unico nei processi amministrativi collegati, con particolare riferimento all'integrazione sistemica fra i dati relativi a:

    * adempimenti catastali,
    * processi autorizzativi edilizi,
    * aggiornamento delle anagrafi territoriali comunali.

    La Commissione garantirà inoltre la fruibilità del servizio per l'intero territorio nazionale, anche in relazione all'articolazione dello sviluppo delle tecnologie ICT riscontrabili negli enti locali.

    Il decreto è così articolato:

    * Art. 1 Modello unico digitale per l'edilizia e caratteristiche dell'infrastruttura tecnologica
    * Art. 2 Commissione
    * Art. 3 Linee guida
    * Art. 4 Efficacia
    * Art. 5 Entrata in vigore

    Intesa Generale Quadro grandi infrastrutture in Campania


    Firmato tra la Regione Campania ed il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, i ministri Altero Matteoli, Stefania Prestigiacomo e Raffaele Fitto un importantissimo accordo sulle grandi infrastrutture e le grandi opere da finanziare in Campania con la nuova Legge Obiettivo. Un risultato di grande rilievo. Si tratta infatti di un atto integrativo dell'Intesa Generale Quadro siglata da Governo e Regione nel 2001 sulle opere da finanziare con la Legge Obiettivo.

    Con questo accordo, complessivamente, vengono concentrati, fino al 2013, 4 miliardi e 460 milioni di euro sulle infrastrutture di trasporto della Campania. Risorse significative che si aggiungono alle altre fonti di finanziamento europee, statali e regionali: per un totale di circa 14 miliardi di euro, di cui 12 già disponibili.

    Sarà così possibile chiudere tutti i cantieri delle opere prioritarie già aperti sul territorio campano e si avvierà a conclusione quasi il 100% dell'intero programma regionale di potenziamento delle infrastrutture di trasporto regionali di rilievo nazionale. In particolare si finanziano:

    * la prima tratta beneventana della Napoli-Bari;

    * la realizzazione dell'aeroporto di Napoli-Grazzanise e l'ampliamento dell'aeroporto di Salerno-Pontecagnano;

    * il completamento delle linee 1, 6, 7 e 8 (quella all'interno dell'ex Italsider di Bagnoli) della metropolitana di Napoli, di quella di Salerno e della linea Piscinola-Aversa-Teverola della ex Alifana;

    * le nuove stazioni di Pompei Scavi e Villa dei Misteri della Circumvesuviana progettate da Peter Eisenman;

    * il completamento della Contursi-Lioni-Grottaminarda e della variante alla Domitiana;

    * il potenziamento dei collegamenti stradali e ferroviari per i porti di Napoli e Salerno.

    Inoltre, si inserisce, per la prima, volta il potenziamento della linea ferroviaria ad alta capacità Napoli-Bari tra le grandi opere strategiche del Paese da finanziare con la Legge Obiettivo;

    nello stesso elenco delle grandi opere vengono confermati tutti gli interventi prioritari infrastrutturali programmati o in corso sul territorio della Campania, aggiornandone il quadro economico e il fabbisogno delle risorse necessarie a realizzarli e/o completarli.

    Infine, si confermano i finanziamenti già previsti dall'Accordo preliminare del 28 febbraio 2007 firmato dal precedente Governo e dalla Regione (complessivamente 812,9 milioni di euro di fondi europei del PON - Piano Operativo Nazionale - e 915,1 milioni di fondi del PNM - Piano Nazionale per il Mezzogiorno).

    (fonte: Regione Campania)

    OICE:Comunicato Stampa


    Osservatorio mensile sulle gare di ingegneria e di architettura
    Crollo negli ultimi tre mesi In flessione anche gli appalti misti di progettazione e costruzione In giugno, luglio e agosto si è bruscamente interrotta la tendenza di moderato recupero - rilevata nei primi cinque mesi dell'anno - nella domanda pubblica di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica. Questi in sintesi i dati forniti dall'osservatorio Oice/Informatel nell'aggiornamento mensile al 31 agosto. Infatti, dopo il crollo di giugno dell'importo totale delle gare indette nel mese (-70,7% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso), forti flessioni su base annua sono state rilevate anche in luglio (-28,2%) e agosto (-21,9%). Nei tre mesi si sono persi 117,2 milioni di euro rispetto ai corrispondenti mesi del 2007, assorbendo quasi del tutto la crescita di 124,1 milioni di euro realizzata nel periodo gennaio-maggio 2008. In particolare, le gare di agosto sono state 359 (di cui 52 sopra soglia) per un importo complessivo di 46,7 milioni di euro (31,7 milioni sopra soglia), con un decremento su base annua del 21,9% (-24,5% sopra soglia e -15,8% sotto soglia). Nei primi otto mesi risultano pubblicate 3.084 gare, il numero più basso rilevato dal 2000, e il loro importo totale è pari a 489,3 milioni di euro, con una flessione del 6,0% a prezzi correnti rispetto al valore medio annuale nello stesso periodo degli ultimi sette anni. "La depressione della domanda pubblica - ha commentato il presidente Oice Braccio Oddi Baglioni - inasprisce la concorrenza fra gli operatori, che riducono oltre misura i loro margini pur di presidiare il mercato e quindi il ribasso medio, secondo le prime informazioni sulle gare indette nel 2008, è arrivato al 32,6%. Oltre a difficoltà di ordine economico e finanziario dovute all'oggettiva carenza di risorse pubbliche - ha proseguito Oddi Baglioni - è probabile che abbia agito negativamente anche la situazione di incertezza normativa legata all'approvazione del terzo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici, di cui si attende la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Il varo del provvedimento, che contiene alcune positive novità per il settore ingegneria e architettura, deve però essere seguito a breve dalla messa a punto delle norme attuative (regolamento generale), affinché venga data certezza a tutti gli operatori. Rimangono ancora dei nodi irrisolti per la progettazione. Siamo dell'avviso che si debba trovare il modo per garantire i progettisti in sede di esecuzione del contratto, riequilibrando il rapporto con le amministrazioni sia sotto il profilo delle prestazioni aggiuntive richieste senza alcun limite, sia sotto il profilo delle modalità di pagamento dei corrispettivi, che possono essere erogati anche a due anni di distanza del compimento del lavoro. Un altro problema attiene alle modalità di affidamento, dove si vede ancora un eccessivo ricorso al prezzo più basso e non si opta per l'adozione della procedura ristretta, con criteri oggettivi di selezione degli offerenti. Al riguardo - ha concluso il presidente Oice - è necessario che nei prossimi provvedimenti in emanazione, siano essi il regolamento generale o un eventuale disegno di legge collegato alla legge finanziaria, possano essere risolti questi aspetti per chiudere una volta per tutte questa fase di incertezza normativa e dedicarsi al ben più gravoso problema del reperimento delle risorse finanziarie." A livello europeo l'osservatorio registra un'incidenza italiana su quote, in numero di bandi, del tutto modeste: 3,3% nel 2006, 3,1% nel 2007 e 3,3% nei primi otto mesi del 2008, risultando di gran lunga inferiore rispetto alle quote detenute dalle nazioni di paragonabile rilevanza economica (Francia 32,7%, Spagna 12,4%, Germania 9,2%, Gran Bretagna 6,9%) e di una delle nazioni recentemente entrate a far parte dell'Unione (Polonia 6,4%). La domanda indiretta che si esprime attraverso la pubblicazione delle gare per l'affidamento congiunto di lavori e servizi di ingegneria risulta in lieve flessione: nei primi otto mesi dell'anno ci sono state, in Italia, 684 gare per un importo accertato di 7.475 milioni di euro (-16,8 in numero e -1,4 in valore rispetto allo stesso periodo del 2007).

    (fonte oice.it)

    Libro Unico del Lavoro: Disposizioni operative


    Un solo libro sostituisce i libri paga e matricola e gli altri libri obbligatori dell'impresa: il libro unico del lavoro, istituito con gli articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112/2008 (convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133). Il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, che con la circolare n.20/2008 ha evidenziato e chiarito alcuni aspetti della disciplina, già in precedenza è intervenuto - con il decreto ministeriale 9 luglio 2008 -, dettando un regime transitorio, in base al quale i datori di lavoro, fino al periodo di paga relativo al dicembre 2008, possono utilizzare i vecchi libri paga e presenze, per assolvere agli obblighi di tenuta, registrazione ed esibizione del libro unico. Il libro unico del lavoro ha la funzione di documentare ad ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell'impresa. La nuova disciplina, semplificando la struttura di gestione dei rapporti di lavoro, in particolare riguardo alla tenuta dei libri in azienda, intende prevenire e contrastare il lavoro sommerso, oltre che snellire gli oneri burocratici ed economici gravanti sulle imprese.

    (fonte governo.it)

    Sentenza n. 4035 del 25 agosto 2008 , il DURC

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, ha pronunciato la seguente

    DECISIONE

    sul ricorso in appello n.r.g. 8090/06, proposto da BGF BELLERI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Mina e Giovanna Angela Dettori Masala ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Pierluigi da Palestrina, 19;

    contro

    - Comune di Palazzolo sull’Oglio, in persona dell’Ing. Pierfrancesco Feriani, Dirigente dell’Area Servizi al Territorio, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico Bezzi, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Appia Nuova , 96 presso lo studio dell’Avv. Paolo Rolfo;

    - Edilsbancamenti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio;

    per la riforma

    della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione di Brescia - n. 635 del 25 maggio 2006;

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palazzolo sull’Oglio;

    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

    N. 4035/08 REG. DEC

    N. 8090/2006

    REG. RIC.

    Visti gli atti tutti della causa;

    Designato relatore, alla pubblica udienza del 4 marzo 2008, il consigliere Giuseppe Severini ed udito, altresì, l’avvocato Dettori, come da verbale d’udienza;

    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

    FATTO E DIRITTO

    1. Si discute se correttamente abbia deciso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Brescia) con l’impugnata sentenza nel ritenere infondato il ricorso mosso dalla BGF-BELLERI s.r.l. avverso l’atto 13 ottobre 2004 con cui il Comune di Palazzolo le aveva revocato l’aggiudicazione 4 maggio 2004 della gara bandita il 4 febbraio 2004 per la sistemazione dello scarico di “Roggia Vetro”: revoca conseguente al fatto che, in sede di verifica della sua produzione documentale fatta a seguito della comunicazione di esser risultata aggiudicataria della gara, quale attestazione della sua regolarità contributiva si era limitata a produrre copia dei mod. F24 di pagamento dei contributi previdenziali e i bollettini di versamento postale; e che, contrariamente a quanto così dichiarato, a carico del suo rappresentante legale era emerso dalle indagini d’ufficio in verifica che egli aveva pendenze penali per abusi edilizi e per bancarotta fraudolenta;.

    2. La BGF Belleri s.r.l. aveva prodotto, quale attestazione di regolarità contributiva, la copia dei modelli F24 e di alcuni bollettini postali di versamento dei contributi.

    Quanto alle pendenze penali, in occasione della verifica d’ufficio dei requisiti di ordine generale per le valutazioni circa l’esclusione per difetto dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 75 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il Comune, a fronte della dichiarazione del legale rappresentante della ricorrente di non avere procedimenti penali pendenti, accertò che, dal certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Brescia, risultavano pendenti due procedimenti a carico, per abusi edilizi e per bancarotta fraudolenta.

    Invano, a seguito di ciò, l’amministrazione aveva chiesto all’interessato la produzione dei decreti di citazione a giudizio e la documentazione di regolarità contributiva. Seguiva all’omissione di tale ultima produzione la revoca dell’aggiudicazione.

    3. La sentenza impugnata rilevò sostanzialmente che:

    a) Il bando di gara richiedeva alle imprese l’impegno a presentare all’amministrazione comunale, se aggiudicatarie, la certificazione relativa alla regolarità contributiva entro quindici giorni dalla richiesta. Non solo: l’art. 2, comma 1, d.-l. 25 settembre 2002, n. 210 conv. in l. 22 novembre 2002, n. 266 prevede, per contrastare il cd. lavoro sommerso, che l’impresa aggiudicataria è tenuta “a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento”. Perciò la regolarità contributiva della impresa andava certificata con il mezzo del “durc” formato da INPS, INAIL, e Casse edili e questo documento non poteva essere sostituito dall’autocertificazione o dalla presentazione dei soli cd. modelli F24 e dei bollettini di versamento postale utilizzati dall’imprenditore per il pagamento dei contributi previdenziali. La produzione di tali documenti non pone infatti la stazione appaltante in condizione di controllare se davvero siano stati assolti tutti gli oneri contributivi e per tutti i dipendenti.

    b) Quanto ai carichi penali pendenti, l’autocertificazione era mendace, perché non indicava le dette pendenze. Vero è che sussiste la facoltà di attestare con autocertificazione l'assenza di pendenze penali, come oggi facoltizza l'art. 77- bis d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (introdotto dall'art. 15 l. 16 gennaio 2003, n. 3) che prevede l'applicazione delle disposizioni sull'autocertificazione anche alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici; ma in tal caso è onere dei concorrenti rendere una dichiarazione veritiera, enunciando anche gli eventuali reati che non sono iscritti nel casellario giudiziale nonché i reati iscritti nel certificato dei carichi pendenti di cui siano a conoscenza (Cons. Stato, VI, 14 ottobre 2003, n. 6279). Nella specie, il bando prevedeva (lettera D) che a pena di esclusione venisse prodotto “il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti” specificando che “ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione”; il modulo predisposto dall’amministrazione conteneva la dizione: “dichiara inoltre che dal proprio certificato generale del casellario giudiziale e dal proprio certificato dei carichi pendenti risulta a suo carico …..” e nella nota esplicativa era specificato “riportare “NULLA” ovvero le risultanze complete di ciascun certificato”. Il legale rappresentante della società aveva scritto nel modulo “nulla”, ma l’amministrazione, in verifica della veridicità, aveva rilevato la pendenza di due procedimenti per abusi edilizi e per bancarotta.

    Non era accettabile l’argomento difensivo che trattavasi di pendenze che, riguardo a quanto richiesto dal bando, non incidono sulla affidabilità morale e professionale giacché, a parte il chiaro opposto tenore del bando, è da escludere che una siffatta valutazione di congruità e conseguente selezione possa essere rimessa alla diretta ed autonoma valutazione del dichiarante anziché dell’amministrazione.

    c) La cauzione provvisoria bene era stata incamerata dall’amministrazione, in quanto tale conseguenza discendeva, a norma dell’art. 30 l. 11 febbraio 1994, n. 109, dall’omessa sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario (che non aveva prodotto la documentazione a ciò necessaria nel termine), e in quanto a tal proposito non si distingue tra requisiti di ordine generale e requisiti di ordine speciale.

    4. I motivi di appello sono infondati. Infatti, esaminandoli partitamene, risulta quanto segue:

    1) Va razionalmente negato che l’acquisizione alla documentazione di gara, dell’atto ufficiale comprovante i requisiti soggettivi del partecipante in ordine alla regolarità contributiva, il cd. “durc” (richiesto in base al bando di gara), possa essere surrogato dall’autocertificazione dell’interessato, ovvero dalla presentazione dei cd. modelli 24 utilizzati dall’imprenditore medesimo per il pagamento dei contributi previdenziali.

    Vale a tal proposito rammentare che il “durc” o documento unico di regolarità contributiva è il certificato unitario – regolato dall'art. 3, comma 8, lett. b.bis) d. lgs. 14 agosto 1996, n. 494, come mod. dall’art. 98, comma 10, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - finalizzato alla affidabile verifica dei requisiti di partecipazione e aggiudicazione in gare pubbliche perché rilasciato dagli enti previdenziali all’imprenditore e da questo consegnato al committente che glielo deve richiedere. La sua funzione è di attestare la regolarità negli adempimenti circa i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi rispetto a INPS, INAIL e Cassa Edile riguardo a tutti gli appalti pubblici e agli appalti privati in edilizia soggetti a titolo edilizio espresso. Mediante l’uso obbligatorio di un tale documento si contrasta l’evasione contributiva previdenziale perché si pone a base della possibilità di contrarre un appalto pubblico la dimostrazione ufficiale della regolarità contributiva.

    Avuto riguardo alla sua utilità, si tratta di uno strumento al tempo stesso di certificazione ufficiale e di semplificazione procedimentale, la cui valenza è duplice, perché orientata a soddisfare un interesse strumentale pubblico come un interesse privato. Da un lato infatti il “durc” consente, grazie alla sua obbligatorietà, di assicurare che gli appalti pubblici siano affidati soltanto ad imprese che risultino in regola quanto a contribuzione previdenziale, e dunque garantisce un miglior contrasto dell’evasione in quel settore, rispondendo al principio generale di buona amministrazione; da un altro lato permette, in virtù della sua unitarietà (realizzata sulla base di doverose convenzioni tra i soggetti previdenziali), l’agevolazione delle esigenze di speditezza documentativa vuoi dell’appaltatore che, per riflesso, dell’appaltante, riducendone le incombenze.

    Anche a prescindere dalla sua obbligatorietà (nella specie contrassegnata dalla lex specialis della gara), non si vede dunque a quale plausibile interesse dell’imprenditore possa corrispondere la sua mancata utilizzazione. Una tale doverosa ed ufficiale certificazione non può essere definitivamente sostituita dalla dichiarazione sostitutiva (ai sensi, più che dell’invocato art. 2 d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, abrogato e sostituito dagli artt. 19 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dall’art. 46, comma 1, lett. p) di quest’ultimo, concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni riguardo all’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto).

    Il durc, invero, non può essere sostituito, nella sua funzione probante, dalla cd. autocertificazione. Sussiste infatti tra le generale previsioni in tema di cd. autocertificazione – che per ragioni di semplificazione procedimentale consente di dimostrare, salvo verifica, adempimenti con dichiarazioni dell'interessato prodotte in sostituzione delle normali certificazioni – e la previsione per gli appalti pubblici sopra ricordata circa il durc, un rapporto di specialità, in forza del quale prevale, in materia di appalti, la predetta disposizione dell'art. 3, comma 8, lett. b.bis) d. lgs. n. 494 del 1996.

    In entrambe le situazioni, infatti, ci si trova innanzi ad un mezzo di semplificazione procedimentale. A favore del durc, nondimeno, e della sua prevalenza sussiste anche il valore ulteriore della certificazione ufficiale delle regolarità contributiva, che corrisponde ad un evidente quanto dominante interesse pubblico al contrasto del preoccupante fenomeno della evasione previdenziale, di particolare significato nel settore degli appalti pubblici. Ne consegue che ciò che forma materia tipica del durc non può, quando un tale documento è richiesto, essere surrogato dalla dichiarazione sostitutiva dell’interessato.

    Scendendo al caso di specie, viene da dette considerazioni che la richiesta produzione del durc non era surrogabile né con l’autocertificazione dell’interessato, né con la mera produzione dei mod. F24 e dei bollettini postali, anche per la corretta considerazione, svolta dalla prima sentenza, che si tratta di documenti insufficienti a verificare l’integrale adempimento degli obblighi previdenziali per tutti i lavoratori.

    A parte dunque ogni pur utile considerazione circa la sopravvenienza del ricordato art. 98, comma 10, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 rispetto alla introduzione del ricordato art. 77-bis d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ad opera della l. 16 gennaio 2003, n. 15, è soprattutto il detto rapporto di specialità a rendere insurrogabile il durc ogniqualvolta sia espressamente richiesto. L’”autocertificazione” (cioè la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, come meglio si esprime l’art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) è solo un mezzo di speditezza ed alleggerimento provvisori dell’attività istruttoria, cioè di semplificazione delle formalità del rapporto, e non un mezzo di prova legale: sicché il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria e alla verifica ad opera della destinataria amministrazione, che è doverosa prima di procedere, all’esito della aggiudicazione, alla formalizzazione contrattuale dell’affidamento. La modesta aliquota di sorteggiati da verificare (di cui all’art. 10, comma 1-quater, l. 11 febbraio 1994, n. 109, avuto o meno riguardo – come domanda l’appellante - ai requisiti d'ordine generale dell’art. 17 ovvero ai requisiti di ordine speciale dell'art. 18 d.P.R. 225 gennaio 2000, n. 34) indica solo il dovere dell’Amministrazione di procedere al vaglio su un campione minimo causale, ma non una limitazione sostanziale al potere di vaglio stesso. Sicché correttamente ha agito l’amministrazione, perché la dimostrazione della posizione contributiva dell’impresa fatta da dal durc non è surrogabile ad opera dell’imprenditore, per l’evidente ragione che siffatto documento proviene dai soggetti creditori, e non dal soggetto debitore, dei contributi e degli altri adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

    2) Quanto alla mendacia circa i carichi penali pendenti, essa è stata rilevata nel fatto che nell’autocertificazione il legale rappresentante dell’impresa aveva attestato di non avere pendenze penali, mentre poi è risultato che in realtà ne aveva per abusi edilizi e per bancarotta fraudolenta. Vero è che l’art. 75 dell’allora vigente d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 non estende a qualsivoglia pendenza penale l’incapacitazione all’appalto pubblico, perché stabilisce l’esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni in relazione a reati specifici o “che incidono sull'affidabilità morale e professionale” (ai fini della esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 75 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554). Ma quali siano tali reati è valutazione di congruità che compete all’amministrazione e certo non all’interessato medesimo, il quale possa così a sua discrezione escludere alla radice una tale occasione di inabilitazione. È pertanto onere dell’interessato, qualora gli sia richiesto – come si è visto faceva il bando – di certificare tutte le pendenze e le condanne penali, e spettanza dell’amministrazione poi selezionare razionalmente in ragione della detta congruenza. Correttamente, comunque, viene rilevato che se la facoltà di attestare con autocertificazione l'assenza di pendenze penali è oggi permessa dall'art. 77-bis d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (introdotto dall'art. 15 l. 16 gennaio 2003, n. 3), che estende l'applicazione delle disposizioni sull'autocertificazione anche alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici (cosa che lo stesso bando consentiva), rimane comunque onere dei dichiaranti rendere una dichiarazione veritiera e completa, enunciando anche gli eventuali reati che non sono iscritti nel casellario giudiziale nonché i reati iscritti nel certificato dei carichi pendenti di cui siano a conoscenza, per modo che possa poi l’amministrazione svolgere il giudizio di congruità che le è riservato.

    3) l’escussione della cauzione ha titolo, come bene ha rilevato la sentenza di primo grado, nell’omessa sottoscrizione del contratto. Per l’art. 30 l. 11 febbraio 1994, n. 109, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, che qui non ha prodotto la documentazione necessaria nel termine, era titolo sufficiente per l’incameramento. La fattispecie che qui si è verificata è invero dovuta alla detta causa imputabile alla stessa escussa e tanto basta a decretarne la conformità alla legge. A nulla rileva il riferimento – fatto con il terzo motivo dell’appello - con l’aliquota di sorteggio obbligatorio tra i concorrenti ai fini della verifica della presenza dei requisiti di ordine generale, ovvero speciale che sia.

    Non sussistono pertanto sotto nessuno dei tre aspetti suddetti – corrispondenti ai motivi di appello e riflettenti quelli di originaria impugnazione - i lamentati vizi di eccesso di potere per travisamento fatti, difetto di istruttoria e omessa motivazione, inesistenza del presupposti. Né i lamentati contrasti con gli artt. 10 l. n. 109 del 1994, 17 e 18 d.P.R. n. 34 del 2000, 75 d.P.R. n. 554 del 1999, né un eccesso di potere per travisamento dei fatti e omessa motivazione.

    L’appello va pertanto respinto e la sentenza di primo grado va confermata.

    Alla soccombenza segue, a norma dell’art. 91 Cod. proc. civ., la condanna dell’appellante BGF-BELLERI s.r.l. alla rifusione delle spese processuali dell’appellato Comune di Palazzolo, da liquidarsi in € 5.000 (cinquemila).

    P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello e conferma la sentenza impugnata.

    Condanna l’appellante BGF-BELLERI s.r.l. alla rifusione delle spese processuali dell’appellato Comune di Palazzolo, che liquida in € 5.000 (cinquemila).

    Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 4 marzo 2008, con l'intervento dei Signori:

    Pres. Emidio Frascione

    Cons. Giuseppe Severini, estensore

    Cons. Cesare Lamberti

    Cons. Caro Lucrezio Monticelli

    Cons. Aniello Cerreto

    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

    f.to Giuseppe Severini f.to Emidio Frascione

    IL SEGRETARIO

    f.to Antonietta Fancello

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 25-08-08

    (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

    IL DIRIGENTE

    F.to Antonio Natale

    IL DURC NON PUO' ESSERE SOSTITUITO DA AUTOCERTIFICAZIONE


    Il DURC è, il certificato unitario finalizzato alla affidabile verifica dei requisiti di partecipazione e aggiudicazione in gare pubbliche perché rilasciato dagli enti previdenziali all'imprenditore e da questo consegnato al committente che glielo deve richiedere .

    Il Durc non può essere sostituito, nella sua funzione probante, dall'autocertificazione. Lo afferma il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4035 del 25 agosto, in cui ha affrontato il caso di un'impresa aggiudicataria di una gara pubblica alla quale era stata revocata l'aggiudicazione, perché aveva prodotto copia dei modelli F24 di pagamento dei contributi previdenziali e dei bollettini di versamento postale.


    La questione derivava dalla decisione del Tar Lombardia, che ha ritenuto infondato il ricorso mosso dalla ditta avverso l'atto con cui il Comune le aveva revocato l'aggiudicazione. La revoca era conseguente al fatto che, in sede di verifica dei documenti a seguito della comunicazione di esser risultata aggiudicataria della gara, quale attestazione della sua regolarità contributiva si era limitata a produrre copia dei modelli F24 di pagamento dei contributi previdenziali e i bollettini di versamento postale.

    La sentenza impugnata ha rilevato sostanzialmente che il bando di gara richiedeva alle imprese l'impegno a presentare all'amministrazione comunale, se aggiudicatarie, la certificazione relativa alla regolarità contributiva entro 15 giorni dalla richiesta. Non solo: l'articolo 2, comma 1 del Dl 210/02 (convertito dalla legge 266/02) impone, per contrastare il lavoro sommerso, all'impresa aggiudicataria di «presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento». Perciò la regolarità contributiva dell'impresa andava certificata con il Durc formato da Inps, Inail e Casse edili e questo documento non poteva essere sostituito dall'autocertificazione o dalla presentazione dei soli F24 e dei bollettini utilizzati per pagare i contributi previdenziali. La produzione di questi documenti non consente alla stazione appaltante di controllare se davvero siano stati assolti tutti gli oneri contributivi e per tutti i dipendenti.

    Il Consiglio di Stato sottolinea che i motivi di appello sono infondati. Infatti, va razionalmente negato che nell'acquisizione alla documentazione di gara dell'atto ufficiale comprovante i requisiti soggettivi del partecipante in ordine alla regolarità contributiva, il Durc (richiesto in base al bando di gara) possa essere surrogato dall'autocertificazione dell'interessato o dalla presentazione dei modelli F24.

    Funzione del Durc è attestare la regolarità negli adempimenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi rispetto a Inps, Inail e Cassa edile riguardo a tutti gli appalti pubblici e agli appalti privati in edilizia soggetti a titolo edilizio espresso. Con l'uso obbligatorio di questo documento si contrasta l'evasione contributiva previdenziale, perché si pone a base della possibilità di contrarre un appalto pubblico la dimostrazione ufficiale della regolarità contributiva.

    Terzo decreto correttivo e Project Financing


    Il III decreto correttivo al Codice dei Contratti approvato in via definitiva dal consiglio dei Ministri il 1 agosto, presenta elementi rilevanti relativamente al project financing.

    La stazione appaltante può scegliere tra due alternative:

    nella prima alternativa viene a messo a base di gara uno studio di fattibilità e la gara viene aggiudicata al miglior offerente in un'unica fase;
    la seconda prevede l'espletamento di due distinte fasi: una allo scopo di individuare il promotore dal quale acquisire il progetto preliminare, e, successivamente, ponendo a base di gara il progetto preliminare offerto dal promotore, si procede con l'individuazione dell'affidatario della concessione, con la reintroduzione del diritto di prelazione del promotore.

    Terzo decreto correttivo ed esclusione dell'offerta anomala

    Esclusione automatica delle offerte anormalmente basse


    È stato modificato l'articolo 122 del Codice dei Contratti attualmente in vigore.

    Il comma 9 di tale articolo, in particolare, prevede la possibilità da parte delle amministrazioni di applicare l'esclusione automatica, nelle gare pubbliche di importo inferiore alla soglia comunitaria, delle offerte ritenute anormalmente basse qualora il numero minimo delle offerte ammesse sia pari a cinque.

    Il decreto ha innalzato il numero minimo delle offerte a dieci ed ha introdotto un limite di importo pari ad 1 milione di euro per l'esercizio della facoltà per le amministrazioni, di prevedere nel bando l'esclusione automatica delle offerte anomale.

    July 27

    Cancellato il Certificato energetico nella manovra



    Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria approvato dalla Camera dei deputati con il nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria "

    Il decreto-legge 112 sullo sviluppo economico (disegno di legge n.949) è ora all'esame della Commissione di Bilancio.

    Il Governo nell'emendamento alla manovra (Dl 112/2008) ha eliminato l'obbligo di allegare il certificato energetico per la compravendita o l'affitto degli immobili esistenti.

    Non essendo più previsto un momento di controllo ed essendo cancellata la sanzione della nullità del contratto di vendita in assenza del certificato, i proprietari di immobili non avranno più alcun interesse alla certificazione.Si tratta di un duro colpo per i professionisti, dato che il mercato della certificazione energetica si restringe notevolmente: l'obbligo è ancora in vita per alcuni degli interventi di riqualificazione energetica ammessi alla detrazione del 55% e per tutti i nuovi immobili con permesso di costruire rilasciato dopo l'ottobre 2005.

    Terzo decreto correttivo: parere del Consiglio di Stato

    Il parere del Consiglio di Stato (sezione consultiva atti amministrativi, parere n.2357/2008) sul terzo decreto correttivo sugli appalti è sostanzialmente positivo, tranne per quel che riguarda il Project Financing.

    Infatti, l'abolizione della prelazione al promotore, per i giudici comporta l'inutilità di mantenere tale istituto che " finisce con l'essere un inutile duplicato dell'istituto della concessione" e,quindi, il Consiglio di Stato suggerisce al Governo di "prendere seriamente in considerazione la possibilità di sopprimerlo".

    Andamento infortunistico nel 2007


    Presentato il rapporto sull'andamento infortunistico nel 2007




    15 luglio 2008. Oggi a Roma il ministro Sacconi ha commentato i dati. Diminuiscono i casi mortali. In flessione anche l'andamento generale relativo agli infortuni. In controtendenza gli incidenti ai lavoratori stranieri, che hanno registrato un incremento dell'8%
    Scende il numero degli incidenti sul lavoro nel 2007. Lo rivela il rapporto annuale INAIL 2007 presentato oggi dal ministro del Welfare Maurizio Sacconi. Al 30 aprile 2008 (data di rilevazione ufficiale), il bilancio infortunistico dell'INAIL si presenta, infatti, statisticamente più favorevole rispetto a quello dell'anno precedente, sia per l'andamento generale del fenomeno, sia soprattutto in relazione alle morti bianche. Sono 912.615 le denunce di infortuni registrate: circa 15.500 casi in meno rispetto al 2006, con una flessione dell'1,7% (superiore, dunque, al -1,3% che si era registrato nell'anno precedente). Il calo risulta più significativo alla luce del fatto che nel 2007 il numero degli occupati (fonte ISTAT) è cresciuto dell'1%; in termini relativi, il miglioramento reale è, dunque, del 2,7%.

    Per quanto riguarda i casi mortali la diminuzione è pari al -12,8%. Le morti bianche denunciate sono state 1.170, 171 in meno rispetto ai 1.341 dell'anno precedente. Il dato è, però, ancora provvisorio. Sulla base delle stime previsionali effettuate e dell'andamento delle denunce pervenute negli ultimi mesi, infatti, il numero definitivo degli infortuni mortali dovrebbe attestarsi intorno ai 1.210 casi. La flessione del fenomeno si registra in maniera rilevante sia in Agricoltura (-21%) che nell'Industria e Servizi (-12%). C'è da rilevare, invece, un aumento di 2 casi (da 12 a 14) per i Dipendenti Statali. Oltre la metà delle morti bianche (52,1%) sono avvenute sulla strada: tra queste c'è distinguere quelle occorse nell'esercizio di un'attività lavorativa e quelle "in itinere", cioè nel tragitto casa-lavoro. In particolare gli infortuni mortali avvenuti in occasione di lavoro, fanno registrare una diminuzione del 18,1% rispetto all'anno precedente e del 30,1% nel periodo 2001-2007; mentre quelli in itinere sono aumentati dell'8% rispetto al 2006 (da 274 a 296 casi).


    Maglia nera al Nord industrializzato. Oltre il 60% degli infortuni è concentrato nel Nord industrializzato: nel Nord-Est, in particolare, sono stati denunciati nel 2007 quasi 299mila casi, un terzo del totale nazionale. In generale, comunque, l'analisi territoriale evidenzia come la riduzione degli infortuni ha riguardato praticamente tutte le regioni italiane, ad esclusione della Sicilia (+4,1%), del Lazio, della Calabria e della Provincia autonoma di Bolzano (dove, peraltro, si realizzano incrementi inferiori al mezzo punto percentuale). Per ripartizione geografica si distingue il Sud con un calo del 3,3%, seguito dal Nord-Est (-2,2%) e dal Nord Ovest (-1,6%). Più contenuto il calo al Centro (-1,1%), mentre in controtendenza l'andamento delle Isole (+2,4%), derivante esclusivamente dal sostenuto incremento della Sicilia.

    Aumentano gli infortuni dei lavoratori stranieri. Per quanto riguarda i lavoratori stranieri il dato infortunistico è in controtendenza rispetto all'andamento generale del fenomeno. Si registra, infatti, un incremento degli infortuni sul lavoro dell'8,7% rispetto all'anno precedente (oltre 140mila denunce contro le 129mila del 2006). In particolare l'aumento è stato considerevole tra i migranti dei Paesi U.E. (quasi il 150% in più), dovuto all'ingresso dal 1 gennaio 2007 di Romania e Bulgaria nella Comunità Europea. Una quota consistente degli infortuni si concentra in attività di tipo industriale. Al primo posto il settore Costruzioni, che registra oltre 20mila denunce l'anno, pari al 14,5% del complesso di tutti gli infortuni afferenti agli stranieri. In questo settore è elevato anche il numero delle morti (sebbene in flessione nel triennio) con 39 casi nel 2007, quasi 1 decesso su 4 dell'Industria e Servizi. Per quanto riguarda i paesi d origine Marocco, Romania e Albania sono i Paesi maggiormente colpiti dal fenomeno, col 40% delle denunce e il 47% dei casi mortali. In particolare la Romania con quasi 18mila casi si pone al secondo posto (dopo il Marocco) nella graduatoria delle denunce e al primo di quella relativa ai casi mortali, con 41 morti bianche nel 2007.

    Il 57% degli infortuni concentrato in sole 18mila aziende. Nel 2006 le aziende che non hanno subito alcun infortunio nel corso dell'anno sono la stragrande maggioranza: ben il 92,4% del totale (quasi 3,5 milioni di aziende su un totale di oltre 3,7 milioni); quelle che denunciano almeno un infortunio all'anno sono appena al 7,6% del totale (280 mila aziende circa). La lettura del fenomeno, in termini di numero di eventi infortunistici, mette in evidenza, quale aspetto più significativo, come degli 836mila infortuni denunciati nel 2006 dalle aziende dell'Industria e Servizi, più della metà, 477mila infortuni (pari al 57% del totale) si concentrano in sole 18mila aziende. Già operando una prima distinzione fra aziende artigiane e aziende industriali, si riscontra che le aziende che non subiscono alcun infortunio nell'anno sono percentualmente superiori fra le artigiane (93,0%) rispetto a quelle industriali (91,9%); e questo vale anche per il caso di un solo infortunio denunciato (5,8% per le artigiane e 5,1% per le industriali). Le percentuali si capovolgono già a partire da 2 infortuni denunciati, dove la quota di aziende industriali diventa superiore a quella delle artigiane (1,3% contro 0,9%). La forbice, tra le due tipologie di azienda, tende a crescere sensibilmente fino al massimo che si riscontra nella classe "5 infortuni e oltre" che risulta enormemente più elevato nelle aziende industriali (0,82%) rispetto a quelle artigiane (0,03%).
    Nell'U.E l'Italia al di sotto di Spagna Francia e Germania. Sulla base dei tassi di incidenza relativi agli infortuni in complesso forniti da Eurostat, viene confermata, anche nel 2005 (ultimo anno reso disponibile) la favorevole posizione dell'Italia rispetto alla media europea. Il nostro Paese presenta, infatti, un indice pari a 2.900 infortuni per 100.000 occupati, al di sotto sia del valore riscontrato per Euro-Area (3.545), sia per quello della U.E. dei 15 (3.098); la graduatoria risultante dalle statistiche armonizzate, colloca l'Italia ben al di sotto quindi di Paesi assimilabili al nostro come Spagna, Francia e Germania. Per i casi mortali l'Italia, invece, con un indice nazionale di 2,6 decessi per 100.000 occupati, si colloca, sempre per il 2005, al di sopra del dato rilevato per i 15 Stati membri (2,3), ma praticamente in linea con quello registrato nell'Euro-Area (2,5), che comprende Paesi più omogenei al nostro sia dal punto di vista dei sistemi assicurativi, sia di quello della omogeneità e completezza dei dati.

    Pubblicità Progresso


    Pubblicità Progresso sulla sicurezza


    Campagna di Comunicazione Pubblicità Progresso sulla sicurezza sul lavoro con il patrocinio del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

    Riparte dagli strumenti di protezione la seconda parte della Campagna di Comunicazione della Fondazione Pubblicità Progresso sulla sicurezza sul lavoro. Tre i nuovi soggetti a forte impatto visivo: un casco giallo con una cicatrice suturata, guanti forati e scarponi bruciacchiati, con l'headline ".

    Scarica Spot Campagna Sicurezza Lavoro

    Contratti pubblici

    Il valore del mercato degli appalti pubblici è pari a 76 miliardi di euro, circa il 5,1% del PIL. Il dato è contenuto nella relazione annuale 2007 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, presentata il 9 luglio al Parlamento. È un valore che si riferisce ai soli appalti di importo superiore a 150.000 euro, che nel 2007 sono 35.502, mentre quelli di importo inferiore, secondo una stima, sono circa 41.128 per un valore complessivo di 2,7 miliardi di euro. Il mercato degli appalti pubblici registra però alcune problematicità.

    - Da parte delle stazioni appaltanti: progettazione carente, erronea formulazione dei requisiti di partecipazione alle gare, mancanza di trasparenza sulla pubblicità dei bandi (che frenano la concorrenza, fanno lievitare i costi di realizzazione dell'opera e allungano i tempi di esecuzione).

    - Da parte delle imprese: l'elevato numero delle società a responsabilità limitata (che pone dubbi sulla capacità di questo tipo di imprese di soddisfare le esigenze delle stazioni appaltanti sotto il profilo della solidità patrimoniale e di una gestione aziendale che investa sulla modernizzazione). - Da parte dello Stato: le continue correzioni al Codice dei lavori pubblici ed il continuo ricorso a discipline derogatorie. Occorre dunque individuare un punto di equilibrio tra esigenze di snellezza e necessità di un adeguato controllo sui meccanismi di spesa pubblica, e, per quanto riguarda il problema del contenzioso tra imprese ed amministrazioni, garantire agli investitori e al mercato un sistema snello e tempestivo di rimedi proporzionati.

    (fonte governo.it)

    Comunicazioni all'INAIL


    Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazioni all'INAIL




    Il D. Lgs. n. 81/2008 (art. 18, comma 1, lettera aa), impone di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

    I datori di lavoro non devono ancora effettuare alcun adempimento in quanto sono in corso di definizione le modalità e i termini di comunicazione.

    Non appena possibile saranno rese note tutte le indicazioni utili, per le quali si assicura fin da ora la massima semplificazione operativa.